Il principio: la prova per l'iva agevolata spetta al contribuente
Con l'ordinanza n. 6425 del 9 marzo 2021 la Corte di Cassazione torna su un principio: in tema di IVA agevolata e in generale di agevolazioni tributarie, in caso di contestazione spetta al contribuente di fornire la prova della sussistenza dei presupposti.
Vediamo il provvedimento più da vicino partendo dal caso concreto per poi giungere alla posizione della giurisprudenza sul punto.
Fatturazione con IVA agevolata senza prova dei presupposti
Il giudizio trae origine dal processo verbale di constatazione emesso nei confronti di un'impresa immobiliare in relazione all'appalto di lavori per la costruzione di fabbricati a uso abitativo ex art. 13 L. 408/1949 (Legge Tupini) destinati alla successiva vendita.
Oggetto della controversia sono alcune fatture indicanti l'IVA al 4 per cento e non quella ordinaria, al 10.
Dal canto suo la società si difende asserendo che trattasi di beni non di lusso.
Ma l'Ufficio rileva la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della tesi dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%.
Per la commissione regionale l'onere di verifica può e deve essere assolto dall'AdE
La commissione regionale accoglie la posizione del contribuente e, dunque, per quel che rileva ancora in grado di cassazione, afferma che il ricorso dev'essere accolto in relazione alla contestazione dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alla vendita di immobili abitativi "non di lusso", in quanto l'onere probatorio spetta non alla società, come invece affermato dai giudici di primo grado, potendo e dovendo essere assolto dall'Ente impositore mediante una semplice verifica dei dati catastali.
Ricorso per violazione delle norme sull'aliquota IVA
Non ci sta l'Ufficio, che ricorre in Cassazione, affermando con un unico motivo la violazione/falsa applicazione della norma di cui all'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 in relazione tabella A/III, n. 127 septies, che prevede (tra l'altro) l'IVA al 10% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione degli edifici assimilati alle case di abitazioni.
Si assume anche la violazione dell'art. 6, co. 8, lett. b), D.Lgs. n. 471 del 1997, e dell'art. 13, L. n. 408/49.
Il motivo richiama anche la violazione dell'art. 2697 c.c. secondo cui colui che vuol far valere un diritto in giudizio è onerato di dare prova dei fatti che ne sono il fondamento.
Il motivo è proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto la Commissione Tributaria Regionale le ha attribuito l'onere di provare la non applicabilità dell'aliquota IVA agevolata di cui alla detta norma piuttosto che alla società contribuente.
Agevolazioni tributarie e onere della prova, la giurisprudenza
In grado di cassazione i giudici accolgono il ricorso richiamando, tra le altre, le massime secondo cui: "In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione" (Cass., n. 23228/2017) e con specifico riferimento all'IVA, quella secondo cui "le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione" (Cass. n. 7124/2003).
Alla base di tali decisioni vi è la considerazione che le norme che prevedono il pagamento dell'IVA in forma agevolata rispetto all'aliquota ordinaria hanno il carattere della specialità rispetto alla norma generale, che prevede la quota ordinaria.
Spetta quindi al contribuente che intende avvalersene dichiararlo e dare prova dei presupposti della loro applicazione - che riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco, pur senza annullarla - e non all'ente (sul punto si v. anche ad es. Cass. n. 14904/2001 e n. 14567/2001); valendo anche nel processo tributario la norma che regola l'onere della prova espressa dall'art. 2697 c.c.
La norma relativa all'IVA agevolata oggetto di contestazione
La norma di cui nel giudizio è controversa l'applicazione è quella contenuta nel punto 39, tabella A/II, allegata al Dpr n. 633/1972, secondo il quale sono soggette ad IVA agevolata del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di abitazioni non di lusso di cui all'art. 13 L. n. 408/1949, eseguite nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21), cioè quelle richieste per le prime case.
La sentenza impugnata non rispetta, secondo i giudici, i principi (ri)enunciati dalla Corte e dunque è cassata con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione per la decisione nel merito alla luce dei detti principi.