Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Muro di confine, di chi è?

Quando si erige un muro di confine? Qual è la sua funzione? A chi spetta la proprietà?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Il muro di confine, detto anche muro divisorio, è una costruzione che ha la specifica funzione di delimitare la proprietà di un fondo rispetto ad altro fondo.

La legge ne disciplina gli aspetti.

Presunzione di comunione

L'art. 880 c.c. dispone che il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi Trattasi di presunzione semplice che ammette la prova contraria, anche sulla base di prove semplici

L'indicazione di cui al secondo comma dell'art. 880 c.c. è limitata a quanto ivi indicato, cioè ai muri divisori tra cortili, giardini, orti e recinti nei campi. Questa elencazione deve intendersi come tassativa e non semplicemente esemplificativa.

Un muro di recinzione di un fondo si presume comune al proprietario di quello limitrofo se:

  1. sorge su suolo comune ad entrambi i confinanti proprietari;
  2. divide, conformemente alla sua funzione, entità prediali omogenee tra loro (quali edifici, cortili, etc.), appartenenti a diversi proprietari;
  3. mancano sporti e simili o altri elementi contrari, indicati dall'art. 881 c.c. (Cass., 28 giugno 1999, n. 6678).

La presunzione in oggetto è di carattere prettamente relativo, dispiegando piena operatività solo in mancanza di prova contraria, cioè quando non risulti, altrimenti, che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei confinanti in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, originario o derivativo, della proprietà immobiliare (v., tra le tante, le sentenze 1/2/1958 n. 594, 7/7/1966 n. 1784, 20/2/1963 n. 408, 20/6/1977 n. 2590).

Tra i modi originari si annovera senza dubbio l'accessione in virtù della quale, a norma dell'art. 934 cod. civ., "qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra e sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge", sicché a vincere la presunzione in parola è sufficiente anche l'accertamento che il muro con funzione divisoria (originaria o sopravvenuta che sia) è stato costruito nella sua interezza su una sola delle aree contigue, sempre, beninteso, che non sia intervenuto successivamente un titolo pattizio o l'usucapione a mutare tale situazione giuridica".

Questa presunzione cade di fronte alla prova dell'acquisto della proprietà esclusiva, sia che avvenga a titolo originario sia che consegua a un titolo derivativo. Dimostrare di avere costruito il muro a proprie spese non è sufficiente per determinare che la proprietà è esclusiva perché la costruzione, accedendo al suolo, diventa proprietà del proprietario del suolo ai sensi dell'art. 934 c.c.

La presunzione di comunione vale anche per i muri divisori tra edifici privati e edifici demaniali.

L'accertata funzione divisoria di un muro di recinzione esistente tra le confinanti proprietà costituisce, ai fini della tutela possessoria dello stesso, prova presuntiva del suo compossesso (Cass., 27 settembre 2013 n. 22275).

Fra i segni che escludono la presunzione di comunione del muro vi può essere la struttura e architettura del muro divisorio corrispondenti al restante fabbricato che si trova da una parte e non dall'altra o l'esistenza di uno stemma gentilizio.

Comunione pro indiviso

Il muro divisorio comune rientra nelle fattispecie di comunione pro indiviso.

Parecchie norme fanno propendere in questo senso: la previsione che pone in comune le spese di costruzione e riparazione del muro ex art. 882 c.c. senza distinguere da quale parte esse debbano farsi, la disciplina che dà facoltà di immettere nel muro comune opere oltrepassanti la metà dello spessore ex art. 884 del c.c., la sopraelevazione del medesimo ex art. 885 del c.c.,

La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come linea di confine delle proprietà esclusive da esso delimitate bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte (identificandosi la linea di confine delle proprietà esclusive con il muro ed il suolo comune); né la demolizione di uno dei due edifici confinanti fa venire meno (in assenza di titolo o di giustificazione) la comunione, che può essere utilmente invocata ad ogni effetto da ciascuno dei partecipanti, con la conseguenza che il comproprietario del muro comune abbattuto arbitrariamente dall'altro comproprietario ha diritto alla costruzione del manufatto secondo le primitive sue caratteristiche, nonché al risarcimento del danno (Cass. n. 3393/1988).

Il muro altrui posto sul confine

Il vicino, proprietario del fondo confinante col muro altrui ha diverse opzioni davanti a sé.

Può chiederne la comunione se esso si estende lungo tutta la proprietà. Nello specifico, la comunione può essere chiesta, in verticale, per una parte o per tutta l'altezza del muro semprechè, in orizzontale, concerna tutta l'estensione del fondo di proprietà.

Distanza dei tubi dal confine

Se il proprietario esclusivo del muro a cui è stato domandato di renderlo comune voglia concedere la comunione solo su di una parte di esso, può farlo purché ciò corrisponda ai suoi interessi (Cass., 19.06.1980, n. 3913). Quindi può costruire sul confine, in aderenza al muro altrui ovvero servirsi del muro esistente sul confine, innestandovi un capo del proprio muro.

Comunione forzosa

Per ottenere la comunione del muro di confine, occorre pagare sia la metà del valore del muro reso comune sia la metà del valore del suolo su cui il muro sorge (c.d. indennizzo o indennità di medianza). Questo indennizzo deve essere calcolato secondo il valore attuale del muro e del suolo.

Inoltre deve porre in essere tutte le opere che si rendano necessarie affinché il vicino non ne sia danneggiato.

L'accordo sull'acquisto della comunione del muro deve essere per mezzo di una convenzione scritta che deve essere trascritta ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Se l'accordo non viene raggiunto, si può conseguire la comunione del muro per mezzo di una sentenza dove l'indennità di pagamento è stabilita dal giudice (Cass. Sez. unite, 28.11.1996, n. 10615).

Amministrazione del muro comune

I comproprietari di un muro comune si pongono sul medesimo piano: essi sono tenuti in pari misura a ogni sorta di intervento, salvo che la causa sia di responsabilità di uno solo dei proprietari ex art. 882 c.c.

Per le riparazioni o ricostruzioni del muro serve il consenso di tutti i comproprietari.

Chi non voglia contribuire alle spese di manutenzione può rinunciare al diritto di comunione sia del muro che del suolo su cui è posto. Questa rinuncia deve però essere per forma scritta da trascriversi onde essere opponibile ai terzi.

Azione di regolamento di confini, le sentenze in materia

Apertura di luci

Sul muro può esservi un'apertura di luci, dietro consenso di tutti i comproprietari.

Il comproprietario che non abbia acconsentito, può chiudere le luci nel muro divisorio comune aperte da altro comproprietario, eccetto se quest'ultimo abbia acquistato la servitù di luce (Cass., sent. n. 13649 del 11.06.2007)

Ai sensi dell'art. 904 c.c. anche se vi sono le luci il vicino di poter costruire in aderenza o acquistare la comunione del muro. Questi non può chiudere le luci se a questo non appoggia il suo edificio Cass., 10.06.2011 n. 12864)

Immissioni di travi e catene

Il comproprietario del muro comune può ex art. 884 c.c. costruire una struttura di proprietà esclusiva in appoggio al muro comune; immettervi travi e attraversarlo con chiavi e catene di rinforzo; realizzare incavi.

Se poi uno voglia innalzare il muro comune ex art. 885 c.c., non serve il consenso dell'altro comproprietario sempre che si rispettino i limiti costituiti dal divieto di atti emulativi e dal rispetto dei diritti altrui (ad es. quello di veduta) (Cass., 7.07.1994, n. 6407).

Le spese di costruzione e manutenzione spettano a colui che innalza il muro.

Questa disciplina non vale per le

zone sismiche.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento