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Azione di regolamento di confini, le sentenze in materia

Cosa affermano gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari in materia di azione di regolamento di confini.
Dott.ssa Lucia Izzo 

L'azione di regolamento di confini (anche nota come "actio finium regundorum") rappresenta un rimedio offerto dalla legge per superare le incertezze in ordine all'individuazione dei confini tra proprietà limitrofe, ovvero quei punti in cui una proprietà finisce e inizia quella altrui.

Nel tempo, infatti, potrebbero emergere difficoltà nell'individuazione della linea di confine tra un fondo e l'altro, ad esempio a causa della rimozione/distruzione di elementi strutturali (come mura, recinzioni, paletti o staccionate) posti a delimitazione, oppure a causa di frazioni o accorpamenti tra particelle.

Qualora le parti non riescano a identificare con precisione il confine, è possibile agire per via giudiziale affinché si provveda alla sua individuazione, attraverso apposita azione di regolamento di confini che nel nostro ordinamento è disciplinata dall'art. 950 del codice di procedura civile.

Incertezza sul confine tra fondi

Ai sensi di tale norma, "quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente". Dunque, primo requisito per l'attivazione dell'azione è che sussista una incertezza sul confine del fondo, che potrà essere oggettiva (qualora manchi una visibile delimitazione tra le proprietà, come una recinzione o un muro) oppure soggettiva (qualora esista una linea di confine, ma venga contestata nella sua esattezza).

In tal modo si vanno a dissipare i dubbi relativi sull'estensione orizzontale dei fondi attigui, ma l'azione non risolve i conflitti relativi alla titolarità del diritto di proprietà.

Tale è l'orientamento consolidato in giurisprudenza (ex plurimis, Cass. n. 28349/2011; Cass. n. 13986/2010), per cui "l'azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e quindi presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà".

La Cassazione ha altresì avuto modo di chiarire in che modo va intesa esattamente la parola "fondi": nel dettaglio, l'art. 950 c.p.c. "si riferisce non solo ai terreni rustici, ma anche a quelli urbani, edificati o non, essendo la parola fondo indicativa dell'unità immobiliare come area suscettibile di tutte le sue possibili utilizzazioni" (cfr. Cass. n. 25354/2017).

Natura dell'azione

All'azione di regolamento dei confini si riconosce una natura reale, ma anche recuperatoria qualora si evidenzi l'avvenuto sconfinamento realizzatosi in uno dei due fondi.

In particolare, tale azione, "pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva, rilevando, invero, la sola illegittimità dell'occupazione stessa quale conseguenza del riscontrato sconfinamento" (cfr. Cass. n. 8693/2019).

Di conseguenza, qualora sia accertato il confine a seguito della proposizione della relativa azione e risultino realizzatisi degli sconfinamenti in uno dei fondi, il proprietario del fondo che abbia sconfinato sarà tenuto, anche se l'occupazione è avvenuta in buona fede, al ripristino dei luoghi a sue spese, dunque alla restituzione della porzione oggetto di sconfinamento (salva l'eventualità in cui, con la proposta domanda, sia stata espressamente invocata la sola emissione di una mera pronuncia dichiarativa circa l'individuazione del confine).

Fondi delimitati da una strada

Presupposto della domanda è dunque l'incertezza del confine, che non sussiste qualora i proprietari abbiano realizzato a confine una strada comune che toglie per definizione il rischio di sua incertezza, rendendo in tal caso inammissibile l'esercizio dell'azione di regolamento.

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr. sent. n. 3130/2013, richiamata da Trib. Taranto, sent. 16 Marzo 2016) che "in tema di azione di regolamento di confini, manca il presupposto di ammissibilità della domanda, costituito dall'incertezza del confine, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latitanti".

Pertanto, il giudice non potrà "fare applicazione dell'art. 950 c.p.c. al fine di individuare, all'interno della strada vicinale oggetto di comunione, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accoglierebbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali, rispetto alla quale le parti non hanno interesse ad agire".

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Regolamento di confini e valutazione delle prove

Quanto alle prove da fornire in giudizio, nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, l'art. 950 c.p.c. afferma che "ogni mezzo di prova è ammesso" e che, in mancanza di altri elementi utili all'indagine (ad esempio titoli di acquisto della proprietà dei fondi) "il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali".

Per consolidata giurisprudenza, nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore sia sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Cass. n. 28425/2019).

Sembra dunque che tra le fonti di prova vi sia una sorta di "ordine gerarchico", ricostruito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15759/2020 che ha richiamato diversi precedenti giurisprudenziali: nel dettaglio "per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova primaria in tema di regolamento di confini (cfr. Cass.. n. 21686/2006; Cas. n. 23720/2007)".

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Ancora, nell'azione nell'azione di regolamento di confini non è richiesto il rigore probatorio previsto in caso di azione di rivendicazione (in cui si onera l'attore di provare la proprietà risalendo sino ad un acquisto a titolo originario).

Tuttavia, la Cassazione ha spiegato che "l'indagine del giudice di merito non può omettere l'esame dei titoli di proprietà e, qualora il confine non possa essere determinato sulla base dei titoli, la prova della proprietà sulla zona contestata può essere data con ogni mezzo istruttorio.

A tal fine, è utilizzabile anche la prova testimoniale ed è ammesso, in ultima ipotesi, il ricorso alle risultanze catastali, che hanno mero valore sussidiario".

Residuale, invece, l'esame delle mappe catastali, che ai sensi dell'art. 950, terzo comma, c.p.c., si effettua "in mancanza di altri elementi" e ha, pertanto, natura sussidiaria (cfr. Cass. n. 9652/2013).

Nel dettaglio, "l ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi, per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità, risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (cfr. Cass. n. 14020/2017)."

Differenza con azione di rivendicazione

Quanto alla distinzione tra azione di regolamento di confini e di rivendicazione, la giurisprudenza precisa ancora come l'azione di rivendica presupponga "un conflitto di titoli determinato dal convenuto il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza" (cfr. 22095/2020).

Invece, nell'azione di regolamento di confini, "il conflitto è tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, senza che rilevi l'effetto recuperatorio di detta domanda, che consegue all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confine".

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