Con l'entrata in vigore del regolamento sulla privacy (679/2016) sono sorti, specie in capo agli amministratori, una serie di dubbi amletici. Quale posizione rivestono? Che tipo di autorizzazione occorre acquisire per il trattamento dei dati dei condòmini? E soprattutto: come devono comportarsi nei confronti dei terzi, in special modo nei riguardi dei creditori, laddove quest'ultimi gli chiedessero il nominativo dei morosi? Si è subito sollevato un gran polverone intorno a queste domande, apparentemente innocue, e, via via, fortunatamente, anche le Istituzioni sono intervenute nel tentativo di porre chiarezza.
Mentre, rispetto le prime domande, si è subito precisata quale sia la posizione dell'amministratore- il Condominio, quale titolare del trattamento, così come l'amministratore, quale responsabile del trattamento, trattando dati personali di persone fisiche sono obbligati al rispetto del GDPR secondo le formalità del caso (non poi così dissimili da quanto previsto dal Codice sulla Privacy) -, l'attenzione si è spostata sulle risposte da dare alla seconda domanda, visto i riflessi sul piano esterno conseguenti dalla gestione dei "dati".
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali - con nota del 26 luglio 2018, recante il protocollo ai numeri 22562, 129141 - ha risposto all'interrogativo esplicitato sul merito da parte del Presidente della Confai (dott. Luigi A.
Cianilli), che, a mio avviso, è bene riportare testualmente per dirimere qualsivoglia dubbio di sorta.
Invero, il Garante ha avuto cura di precisare che l'Amministratore di Condominio degli edifici è in grado di dispensare i dati dei condòmini morosi al creditore del condominio senza acquisire una preventiva e specifica informativa.
Segnatamente: "…non occorre acquisire il consenso dell'interessato (nel caso concreto il condomino moroso) per attivare i meccanismi di tutela previsti dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. […]".
Per meglio comprendere la portata della risposta, è opportuno ricordare che l'articolo in commento recita: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".
Ergo, la motivazione offerta, in punto, dal Garante si limita a richiamare l'assunto per il quale, l'amministratore, nel comunicare i dati dei morosi al creditore del condominio, adempie ad un obbligo di legge [si legge testualmente nella nota: "…l'adempimento di un obbligo legale è requisito di liceità equipollente al consenso (come del resto nella legislazione nazionale previgente)"].
Per mera completezza, pare opportuno precisare, altresì, cosa si intenda per "dati dei condòmini morosi".
Al riguardo, il trattamento dei dati personali pare debba avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i essi devono essere trattati.
Sotto altro aspetto, il Tribunale di Tivoli - con Sentenza del 16.11.2015 - ha ritenuto responsabile l'amministratore che si era limitato ad inviare al creditore procedente il rendiconto consultivo della gestione 2011-2013 con il verbale di approvazione sia del bilancio che del relativo progetto di riparto delle spese (ove figurava l'elenco di tutti i condòmini, le rispettive quote millesimali ed il relativo importo a conguaglio).
"Da tale documentazione - osserva il giudice - non è dato evincere quali siano i condomini morosi in relazione ai singoli crediti azionati dal ricorrente nonché l'importo delle rispettive specifiche morosità".
Quindi, la morosità cui fa riferimento l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione va valutata con riguardo al singolo creditore che fa interpello. Ciò significa che l'amministratore non può limitarsi a fornire l'elenco generico di tutti i condòmini morosi verso i terzi creditori del condominio.
Deve invece fornire i nominativi dei soli condòmini che risultano morosi con specifico riferimento ai crediti vantati dal creditore istante.
Consegue che l'informativa da trasmettere ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione dovrebbe constare almeno dei seguenti input:
- dati del debitore, dal punto di vista anagrafico e fiscale;
- dati dell'immobile di relativa pertinenza con l'esplicitazione dei dati catastali;
- esplicitazione della quota/e contributiva non corrisposta
Questa chiave di lettura, del resto, sembra ben coordinarsi con un altro principio affermato dalla Cassazione (sentenza n. 5038/2013), secondo cui ciascun condòmino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputare i pagamenti per singoli esercizi o singoli debiti attraverso lo strumento dell'imputazione di pagamento (art. 1193 Codice civile).