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Alberi e piante confinanti. Cosa può fare il proprietario del fondo che subisce l'invasione.

Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Alberi sul confine, ovvero questione che può assumere caratteri di criticità nei rapporti di vicinato e portare fino a controversie giudiziali.

. Il mio vicino ha degli alberi i cui rami ormai da diverso tempo entrano nella mia proprietà!"

Quante volte è capitato di sentire, o leggere nel nostro forum, una simile lamentela?

Non si contano.

La questione non riguarda solamente i rapporti tra vicini, Tizio e Caio per intenderci, ma anche i rapporti intra-condominiali e tra condominio e vicini.

Insomma i rami degli alberi nel fondo del vicino sono tali se gli alberi sono di un condòmino ed invadono gli spazi comuni, se sono del condominio ed invadono gli spazi in proprietà esclusiva, se condominiali ed invadono una proprietà posta al di fuori del condominio, ovvero se di un condòmino e ricadono nella proprietà di un estraneo al condominio.

Le varie ipotesi, che senza ombra di dubbio hanno specifiche peculiarità, sono comunque accomunate da un minimo comune multiplo.

Alberi, rami, confini e distanze: le norme

Esiste una norma del codice civile specificamente dettata per regolare le distanze degli alberi dal confine e le conseguenze della violazione di tali prescrizioni. Il riferimento è all'art. 892 c.c., rubricato Distanze per gli alberi, che recita:

"Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

  1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Che fare per rampicanti e piante invadenti dei vicini?

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro".

Nel caso in cui i rami protendono nel fondo vicino, il proprietario di quest'ultimo, eventualmente per le vie legali, può ottenerne la recisione.

Leggendo la giurisprudenza in materia di alberi e rami che vanno oltre il confine, merita menzione una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14632 del 24 agosto 2012 perché non solo specifica come debba agire il proprietario del fondo invaso dai rami, ma anche le tempistiche dell'azione.

Questa pronuncia si fa notare per un aspetto: essa riguarda la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma del citato art. 892 c.c. e specifica che "il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo" (Cass. 24 agosto 2012 n. 14632).

Insomma anche se il proprietario del fondo "invaso" tollera la crescita degli alberi, ciò non vuol dire che successivamente non possa ricredersi e chiederne la recisione.

Alberi, rami, confini e distanze: nessuna autotutela

È pacifico in dottrina e giurisprudenza che il taglio dei rami possa essere preteso, cioè che in mancanza di azione in tal senso si possa ottenerlo dal giudice.

Rispetto a ciò che comunemente si pensa, non è possibile tagliare i rami degli alberi altrui. Può sembrar strano, ma è semplicemente la chiara lettera della legge a far concludere in tal senso la manualistica in materia.

Recita il primo comma dell'art. 896 c.c.:

"Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali."

Come dire: hai diritto di tagliare le radici, ma sarebbe antigiuridico agire allo stesso modo coi rami; nemmeno il così detto silenzio assenso (che è istituto che opera nell'ambito del diritto amministrativo e non sempre tra privati, può essere sufficiente). La costrizione, nel nostro ordinamento, passa per le aule di giustizia. Per fortuna, viene d'aggiungere.

Alberi, rami, confini e distanze: il caso del condominio

Arriviamo così, in chiusura alle questioni condominiali.

Cerchiamo di valutare il da farsi, alla luce delle norme citate ed in relazione alle varie fattispecie.

Se nell'ambito del condominio Alfa i rami degli alberi di Tizio invadono le parti comuni, l'amministratore, per via giudiziale, può imporre a Tizio di farli tagliare, ferma restando la possibilità per Tizio di adempiere spontaneamente.

Se nell'ambito del condominio Alfa i rami degli alberi condominiali invadono una proprietà privata, il proprietario, per via giudiziale, può imporre al condominio di farli tagliare, ferma restando la possibilità per l'amministratore di adempiere spontaneamente.

Se nell'ambito del condominio Alfa i rami degli alberi di Tizio invadono la proprietà di Caio, quest'ultimo può imporre per vai giudiziale al primo il taglio, salva l'azione spontanea di Tizio. Il condominio rappresenta mero sfondo della disputa senza poteri di azione.

Se i rami degli alberi condominiali invadono una vicina proprietà, allora vale quanto detto in relazione all'invasione di una proprietà privata ubicata nel condominio.

Come vanno ripartite le spese per la potatura degli alberi?

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Fioravanti Marta
Fioravanti Marta 21-07-2018 10:00:00

e se gli alberi sono stati piantati 40 prima con il permesso verbale degli allora proprietario?

rispondi
Gennaro
Gennaro 23-10-2022 08:10:39

Possono rimanere

rispondi
Ggg
Ggg 29-10-2021 21:26:17

Gyy ghhgygg ggghhh

rispondi
Renzo
Renzo 01-05-2022 17:21:05

Nella casistica sopra citata non viene menzionato un'eccezione che consente di mantenere intatto sia l'albero sia i suoi rami anche quando protendono nel fondo del vicino. Questo avviene quando il fondo con gli alberi invasori faceva parte di un'unica proprietà con il fondo invaso. Il proprietario ne ha venduto una parte praticando un frazionamento e non può dopo pretendere che l'acquirente tagli i rami o gli alberi che lui stesso aveva piantato. Quindi il frazionamento di un fondo con alberi d'alto fusto produce una servitù a sfavore del venditore. In teoria, se gli alberi che facevano parte di un unico fondo andavano bene al proprietario, quest'ultimo non può dopo la vendita, pretendere che il nuovo proprietario tagli quello che a lui andava bene prima della vendita. Giusto??

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Sandra
Sandra 27-12-2022 12:34:48

Si possono raccogliere i frutti dai rami che invadono il cortile in comune?

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