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Radici degli alberi nel terreno altrui, come comportarsi

Attenzione alle radici degli alberi: se si incuneano nel fondo altrui, il proprietario delle piante è responsabile di tutti i danni provocati.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Non tutti coloro che desidererebbero avere uno spazio verde sono consapevoli dell'impegno che necessitano le piante interrate. Esse, infatti, crescono rigogliose proprio perché poste nella loro condizione più naturale. Per questa ragione, impongono la raccolta del fogliame che perdono, la regolare potatura, la cura dai parassiti, ecc, ecc.

Ebbene, tra le tante complicazioni che il proprietario giardiniere potrebbe affrontare c'è quella relativa alle piante di alto fusto. Gli alberi, infatti, per caratteristiche e dimensioni, sono le piante più insidiose e più suscettibili di creare dei problemi: è sapete con chi?

Sono i vicini le persone alle quali occorre fare molta attenzione quando si parla di piante di alto fusto. Gli alberi, infatti, non crescono solo in altezza, protendendo rami, foglie e frutti un po' dovunque, ma anche in profondità.

Le radici, infatti, affondano nel terreno, facendosi spazio per trovare l'umidità di cui la pianta ha bisogno.

Un percorso che può arrivare sino ad invadere il fondo altrui, con delle conseguenze, ben precise, anche da un punto di vista giuridico.

Ed è su quest'argomento che verte il caso giuridico oggi in esame.

Radici degli alberi al confine: il caso

In un procedimento civile, conclusosi con una recente sentenza, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 1827 del 24 marzo 2020, ha giudicato i proprietari di un fondo responsabili per le radici di alcuni alberi, di loro appartenenza, che avevano invaso e danneggiato un condominio confinante.

Più specificatamente, la citata Corte è stata invocata allo scopo di rivedere quanto già stabilito in merito dal Tribunale di Roma.

In particolare, il primo procedimento, era stato attivato da un condominio danneggiato da alcuni alberi piantati in un fondo attiguo. Era stato, infatti, evidenziato che le piante in questione non erano state piantate alla distanza di legge e che, a prescindere dalla predetta circostanza, tali alberi, con le proprie radici, avevano danneggiato il viale carraio di entrata al condominio nonché le rampe di accesso alle abitazioni private e ai garages.

Erano, altresì, state denunciate la rottura dei pozzetti di raccolta delle acque e una grave e pericolosa inclinazione del muro di confine e di quello di sostegno.

Infine, si segnalavano, persino, i danni determinati a carico dell'impianto di illuminazione condominiale che, per questa ragione, non era più funzionante.

Potatura alberi in condominio, paga il proprietario o il conduttore?

A seguito di quanto emerso dall'istruttoria, il Tribunale adito riconosceva la responsabilità dei proprietari del fondo, condannandoli alla rimozione delle piante in questione, ma soprattutto, alla rimessa in pristino, a loro spese, delle opere condominiali danneggiate dalle radici dei suddetti alberi, oltre al pagamento delle spese processuali.

In sostanza, quindi, una sconfitta su tutti i fronti, dinanzi alla quale i condannati proponevano l'appello qui in esame; un ricorso, sostanzialmente, basato su una sola questione principale: la sentenza di primo grado andava rivista, poiché il condominio aveva determinato, con il proprio comportamento, quanto era accaduto.

In altri termini, gli appellanti non hanno contestato l'ordine di rimozione delle piante non a distanza, poiché, evidentemente, dinanzi alle misurazioni, era impossibile qualsivoglia riesame. Essi hanno puntato il dito solo sull'esclusiva responsabilità della controparte.

In pratica, è stato sostenuto che la colpa dei fatti era del condominio, il quale, incautamente, aveva eseguito le opere, poi danneggiate dalle radici, ad una distanza troppo limitata rispetto agli alberi già presenti in loco da moltissimi anni; un comportamento, quindi, sostanzialmente sconsiderato, dinanzi al quale non potevano certo attribuire alcuna colpa, se non in minima parte, ai proprietari del fondo.

Nonostante la descritta strategia difensiva, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24 marzo 2020, ha rigettato l'appello, confermando in toto la sentenza di primo grado.

Vediamo insieme perché.

Radici degli alberi al confine: perché si è responsabili?

La sentenza della Corte di Appello di Roma qui in valutazione, per motivare la propria decisione, parte da una norma di legge molto chiara: l'art. 896 c.c.

Secondo questa disposizione «Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo… ».

In pratica, affermano i giudici, la norma citata sancisce, inequivocabilmente, come illecito «l'addentramento nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, tanto da riconoscere a colui che subisce tale invasione il diritto di tagliare dette radici, senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo».

Il vicino può tagliare i rami dei miei alberi?

La Corte, quindi, sempre alla luce del predetto articolo del codice civile, esclude, categoricamente, che il proprietario di un fondo debba realizzare opere di contenimento delle radici provenienti dagli alberi posti in una proprietà attigua e tanto meno che egli debba fare attenzione a ciò che costruisce in previsione delle medesime radici e del loro incunearsi.

Insomma, in virtù della norma invocata, deve essere il proprietario degli alberi ad impedire che accada quanto è stato oggetto di causa, attraverso il «taglio delle radici dirette verso il fondo limitrofo oppure, ove ciò non risulti possibile, con l'eliminazione degli alberi stessi».

Radici degli alberi al confine: cosa fare?

Gentili lettori, se siete proprietari di un bel giardino o titolari di un terreno, fate molta attenzione agli alberi piantati in prossimità dei confini.

Ricordatevi, innanzitutto, di rispettare le distanze di legge in materia di alberi di alto fusto ed evitate di interrare piante in violazione delle medesime (consultate gli artt 892 - 894 c.c.). Se ciò dovesse accadere, siate pienamente consapevoli dei rischi connessi.

In particolare, ricordatevi che il vicino potrebbe pretenderne l'estirpazione, ma soprattutto, in virtù della norma attenzionata dalla Corte di Appello citata, considerate come molto probabili, le ripercussioni determinate dalle radici degli alberi.

Queste, infatti, potrebbero danneggiare i beni del vicino, con tutte le conseguenze a vostro carico.

Pertanto, come ci suggerisce la sentenza qui esaminata, se avete piantato degli alberi in prossimità del confine, fate molto attenzione allo sviluppo delle radici dei medesimi, anche a prescindere dal rispetto della distanza di legge e indipendentemente dalle eventuali richieste del vicino: potrebbe essere opportuna la loro rimozione per evitare ogni problematica.

Sentenza
Scarica App. Roma 24 marzo 2020 n. 1827
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