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Madinax

Danni Radici su Posto Auto

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Buongiorno, ripropongo l'ennesima telenovella del danno causato da radici, venendo hai fatti:

 

Posseggo un posto auto assegnato nel garage interrato sotto il condominio dove abito, questo posto auto auto sorge sotto il giardino dell'appartamento del Piano Terreno del medesimo condominio, ora in questo bel giardino vi è piantumato un pino mediterraneo da oltre 40 anni, con un altezza di circa 20m... e le sue bellissime radici oltre che distruggere in superficie le recinzioni di tale giardino e il manto stradale pubblico, hanno sollevato la pavimentazione del mio posto auto di oltre 30cm creando inoltre umidità e relativa melma umida sullo stesso parcheggio... logicamente causando l'impossibilità di parcheggiare la mia auto (per danni sottoscocca), ma ancor più, creando problemi di caduta nel parcheggiare oltre che dall'affiorimento delle radici, dal viscido del suolo, lo scooter e le biciclette di mio figlio!!!

 

Mi sono lamentato in assemblea condominiale, ma i condomini e lo stesso amministratore mi hanno detto che al Condominio spetta solo la potatura del pino, ma non l'eliminazione delle radici, sia sul suolo pubblico che nel mio posto macchina, e che debbo provvedere a mie spese alla rimozione di tali radici e al rifacimento del manto della pavimentazione sollevata...

 

Adesso chiedo non frasi di rito, ma cosa veramente dice la legge, dove andarmi a scaricare uno stralcio di qualcosa da mostrare ai condomini...

 

Grazie Marco

Questo dice la legge:

Art. 896 c.c.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli , e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i e gli . Se gli usi locali non dispongono diversamente, i naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843 c.c.

--link_rimosso--

ciao

sbaglia una prima volta il tuo amministratore in quanto tale pianta su suolo condominiale sta causandoti danni che lui deve evitare. Sbaglia una seconda volta perche oltre a te sta danneggiando le parti comuni e lui è tenuto alla conservazione. Avvisalo che se non intendi tollerare oltre ed in caso di silenzio, ti rivolgerai al legale che sarà ben felice di avviare una causa senz'altro vittoriosa, salvo il tempo necessario per la sua pronuncia.

Giovanni, purtroppo l'articolo che mi pronunci tu, me lo ha letto preciso, preciso l'amministratore giocando sull'italiano: "...e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo...", asserendo che sarebbe un favore personale che l'inquilino non vuole fare, perchè l'articolo gli lascia facoltà di decidere...

 

Grazie Camillo per la tua risposta, sicuramente farò nel modo che mi suggerisci, anche perchè non si riesce a venirne a capo...

Quel passaggio deve essere inteso come facoltà non come obbligo. Se il proprietario dell'albero non ottempera, colui che riceve un danno può provvedere personalmente.. ma questa è una conseguenza di una inazione non un obbligo..

Puoi fare questo ragionamento al tuo amministratore sperando che lo capisca..

P.s.

non si tratta di italiano.. si tratta di capire il significato

Inoltre non è un favore personale ma un obbligo del proprietario dell'albero nei confronti del danneggiato

In altre parole, il danneggiato può imporre "costringere" il danneggiante a provvedere (anche legalmente).. se non ottempera, ha egli stesso il diritto di intervenire..

ciao

 

mi sembra che stiamo parlando di zona condominiale dove il giardino con pianta non è di proprietà di chi eventualmente lo sta usando avendone l'uso esclusivo, ma è senz'altro di proprietà del condominio, ed la lamentela del danno è al piano inferiore. Ecco perchè ritengo che l'amministratore debba intervenire, addirittura con urgenza, considerato che le radici di tale pianta, almeno per quanto ho capito, si sarebbero infilate sotto le fondazioni della rimessa su cui Madinax ha il posto auto.

ciao

 

ma è tra confinanti, quindi proprietari diversi, qui parliamo di condomini.

ciao

 

ma è tra confinanti, quindi proprietari diversi, qui parliamo di condomini.

Il posto auto sede del danno è proprietà esclusiva o comune?

Se le cose stanno come ipotizzato da camillo in #7, allora sicuramente è compito dell'amministratore interessarsi della questione.

Se le cose stanno come ipotizzato da camillo in #7, allora sicuramente è compito dell'amministratore interessarsi della questione.

Mi pare un se piuttosto rilevante per diversi motivi:

-nel primo post non si parla di fondazioni;

-senza visione dello stato dei luoghi nè competenze specifiche, mi pare difficile poterlo affermare;

-le essenze della specie Pinus sono caratterizzate da apparato radicale fascicolato, ovvero superficiale.

Mi pare un se piuttosto rilevante per diversi motivi:

-nel primo post non si parla di fondazioni;

-senza visione dello stato dei luoghi nè competenze specifiche, mi pare difficile poterlo affermare;

-le essenze della specie Pinus sono caratterizzate da apparato radicale fascicolato, ovvero superficiale.

ciao

dice medinax nel post 1 " Posseggo un posto auto assegnato nel garage interrato sotto il condominio dove abito, questo posto auto auto sorge sotto il giardino dell'appartamento del Piano Terreno del medesimo condomini "

 

quindi, siamo in condominio, al piano interrato. Ergo, su tali basi mi sono espresso.

ciao

dice medinax nel post 1 " Posseggo un posto auto assegnato nel garage interrato sotto il condominio dove abito, questo posto auto auto sorge sotto il giardino dell'appartamento del Piano Terreno del medesimo condomini "

 

quindi, siamo in condominio, al piano interrato. Ergo, su tali basi mi sono espresso.

Si, ma nel post che citi è anche scritto "........hanno sollevato la pavimentazione del mio posto auto di oltre 30cm creando inoltre umidità e relativa melma umida sullo stesso parcheggio... logicamente causando l'impossibilità di parcheggiare la mia auto (per danni sottoscocca), ma ancor più, creando problemi di caduta nel parcheggiare oltre che dall'affiorimento delle radici, dal viscido del suolo, lo scooter e le biciclette di mio figlio!!!"

 

Non capisco la questione che hai sollevato. Il danno lamentato è in spazio di proprietà esclusiva, si o no? Mi pare di si, oppure non sei convinto?

In quanto tale la proprietà non è la stessa quindi la pretesa risarcitoria non sarebbe errata nelle premesse.

ciao efisio

 

Il danneggiamento è si o no causato dalle parti comuni? Se è così, ed io penso sia così, l'unico interlocutore di Medinax è l'amministratore. In merito alla proprietà, egli è proprietario del posto auto, ma non del suolo su cui sorge che rimane di proprietà condominiale, trattandosi di un subalterno frazionato al catasto fabbricati. Per facilitare il mio pensiero, se anziché essere risalita di radici, ci fosse acqua di risalita, a spetta il compito di provvedere ? Al condominio.

Ciao.

Ma l'umidità di risalita e il suolo adesso cosa c'entrano? Il danno è sul pavimento. Come è ovvio che l'interlocutore sia l'amministratore.

ciao

 

era un esempio. Chi sta sollevando il pavimento ? Di chi sono le radici le cui piante stanno creando danni ? Non è un confinante o altro proprietario, ma vengono dalla proprietà condominiale.

ciao

 

era un esempio. Chi sta sollevando il pavimento ? Di chi sono le radici le cui piante stanno creando danni ? Non è un confinante o altro proprietario, ma vengono dalla proprietà condominiale.

Ma questo è pacifico.

Però non capisco dove vuoi arrivare. Magari a dire che dato che il pino è condominiale nessun risarcimento, rimessa in pristino o eliminazione della causa possa essere richiesta?

ciao

non voglio arrivare da nessuna parte, ma, di norma, e il condominio non fa eccezione, chi causa un danno, deve anche risarcirlo. Essendo anche lui condomino, parteciperà anche lui alla spesa con la sua quota,

Salve, mi inserisco nella discussione con il caso che vado a descrivere e che riguarda le radici di alberi e proprietà condominiali.

Nel giardino privato di un condomino vi è la fossa biologica del condominio.

Nel corso degli anni il condomino ha piantato, nel suo giardino , prima un albero di alto fusto che, dopo aver raggiunto l'altezza di oltre 7 metri, è morto e successivamente un altro albero che ha raggiunto una altezza di circa 6 metri. Non vi sono altri alberi nelle zone confinanti con il giardino del condomino.

Da alcuni anni ci si è accorti che radici di grosse dimensioni hanno dissestato la fossa biologica.Non essendoci altri alberi nelle vicinanze è ragionevole pensare che si tratti di radici degli alberi del condomino.

Chiedo cortesemente se qualcuno sa dirmi chi deve accollarsi il costo della riparazione ( se possibile) o della sostituzione della fossa biologica.

Grazie

ciao

 

se messi a dimora dal condomino che ha l'uso esclusivo di tale porzione di terreno, la spesa è a carico di questi.

Verificate però anche la vostra polizza che potrebbe avere al copertura.

Ringrazio per il celere parere .

E' un caso di cui non ho trovato similitudini.

La mia opinione concorda per le responsabilità ( non c'è polizza condominiale, forse personale) .

Ho posto il quesito perché leggendo nel forum ho trovato per certe situazioni dei parerei discordanti e le sentenze non aiutano.

Ogni altro parere è ben accetto.

Grazie ancora.

 

LuigiO

ciao

 

era un esempio. Chi sta sollevando il pavimento ? Di chi sono le radici le cui piante stanno creando danni ? Non è un confinante o altro proprietario, ma vengono dalla proprietà condominiale.

ciao camillo

mi sembra di capire che il pino sorge su un giardino di proprietà privata, in base a quello che dice Madinax

questo posto auto auto sorge sotto il giardino dell'appartamento del Piano Terreno [/b]ora in questo bel giardino vi è piantumato un pino mediterraneo

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