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I rami dell'albero di altissimo fusto di un condominio non possono togliere aria e luce, né favorire l'ingresso di insetti nella proprietà vicina

Si può pretendere la riduzione della lunghezza dei rami, mentre l'eliminazione completa degli stessi può essere pericolosa.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Se i rami degli alberi condominiali tolgono luce e aria a un appartamento, e le piante sono state messe a dimora a una distanza inferiore a quella legale, l'interessato ne può pretendere l'estirpazione. In mancanza di regolamenti o usi locali, la distanza da osservare cambia a seconda del tipo di albero: per quelli ad alto fusto (come noci, abeti, cipressi, pini, magnolie), è di tre metri dal confine; per quelli non ad alto fusto, la distanza è di un metro e mezzo; per viti, arbusti, siepi, alberi da frutto di altezza non superiore a 2 metri e mezzo, 50 centimetri.

Non si può escludere però la possibilità di usucapire (cioè acquistare) il diritto a mantenere un albero a distanza inferiore a quella stabilita dalla legge.

Infatti, se il condominio, proprietario dell'albero che è stato piantato a distanza inferiore a quella legale, lo mantiene per più di venti anni in quella posizione, acquista per usucapione il diritto a mantenerlo a quella distanza.

Ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo, come è desumibile dall'art. 892 c.c., terzo comma, che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione" (Cass. civ., Sez. II, 16/12/2014, n. 26418).

Se però l'albero condominiale (ormai cresciuto a distanza non legale) toglie aria e luce e procura altri inconvenienti al vicino, quest'ultimo può sempre reagire pretendendo (giudizialmente) un intervento risolutivo dalla collettività condominiale.

Il problema è stato affrontato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 9853 del 21 giugno 2023.

I rami dell'albero di altissimo fusto di un condominio non possono togliere aria e luce, né favorire l'ingresso di insetti nella proprietà vicina. Fatto e decisione

La proprietaria di due appartamenti di un caseggiato citava davanti al Tribunale il condominio vicino per richiedere la recisione dei rami di una magnolia condominiale, nonché il risarcimento dei danni subiti. L'attrice faceva presente che l'albero (che distava dal confine solo 10 cm) era particolarmente alto e, conseguentemente, comprometteva la vista e l'ingresso della luce nelle sue proprietà, oltre a favorire l'ingresso di insetti.

Nel corso del procedimento il CTU, effettuati i necessari accessi anche all'interno delle stesse e valutata la situazione anche dall'esterno, evidenziava che la pianta in questione, senza alcun dubbio, ledeva la vista ed anche, in buona parte, l'ingresso della luce nella proprietà di parte attrice, oltre a favorire l'intromissione di sgraditi esemplari d'insetti o simili.

Il Tribunale ha dato ragione all'attrice condannando il condominio convenuto ad eseguire gli interventi suggeriti dallo stesso CTU. Quest'ultimo ha chiarito che, per limitare il più possibile le criticità rilevate e non pregiudicare in alcun modo lo stato vegetativo della magnolia, era necessario procedere con opere di potatura "mirate" a conferire alla chioma dell'albero una forma a piramide. In ogni caso è stata esclusa l'eliminazione completa dei rami presenti all'interno del cortile del condominio confinante, poiché tale operazione avrebbe comportato gravi rischi alla stabilità della pianta (perdita di equilibrio), con il conseguente pericolo di caduta dell'esemplare arboreo.

Per eliminare il "problema insetti" è stata suggerita la potatura ad anni alterni dopo la fioritura, a inizio estate.

Respinta la domanda di risarcimento del danno richiesta da parte attrice in quanto la stessa non è riuscita a provare gli specifici danni subiti e la loro entità.

Considerazioni conclusive

Si deve escludere che il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante possa essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 c.c., innovando la disposizione dell'art. 582 del c.c. del 1865, implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo nel quale si protendono i rami degli alberi del vicino il potere di costringere quest'ultimo a tagliarli in qualunque tempo (Trib. Pordenone 10 ottobre 2016).

In particolare, in base alla formulazione di detta norma, il vicino può sempre agire per invocare la condanna del proprietario ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente (Cass. civ., sez. I, 27/10/2021, n. 30188).

Questi principi trovano applicazione anche in riferimento ad alberi con rami invadenti di proprietà condominiale. In tal caso le spese di potatura e manutenzione degli alberi sono a carico di tutti i condomini, anche se l'albero fosse presente su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino.

La Cassazione ha chiarito che, qualora gli alberi rientranti nella proprietà esclusiva di un condomino, in forza di un vincolo di destinazione, arrechino ai condomini l'utilità di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge; di conseguenza - come precisa la Cassazione - tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per l'abbattimento ed il reimpianto di dette piante, da considerare funzionali alla conservazione del decoro del fabbricato (Cass. civ., sez. II, 16/10/2020, n. 22573).

Sentenza
Scarica Trib. Roma 21 giugno 2023 n. 9853
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