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Posso potare i rami del condomino vicino che invadono il mio giardino?

L'art. 896, considera illegittimo l'addentramento nei fondi altrui di rami e radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo.
Giuseppe Bordolli 

L'art. 896 c.c., 1 comma, c.c. dispone che "Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in entrambi i casi i regolamenti e gli usi locali".

In mancanza di diverse prescrizioni dei regolamenti locale o degli usi, l'articolo 896 accorda dunque al proprietario che subisce l'immissione di rami o radici la facoltà di costringere il vicino a tagliare i primi o il diritto di tagliare egli stesso le radici: in tal modo si pone il principio per cui è vietato invadere il fondo altrui con i rami e le radici dei propri alberi.

L'obbligo di rimozione dei rami

La ratio dell'articolo 896 c.c. è evidente: un albero, sia pure posto a distanza legale, non può per l'eccessivo sviluppo e la frondosità della chioma invadere la sfera di altri soggetti.

In altre parole la possibilità per il proprietario del fondo vicino di costringere "in qualunque tempo" il proprietario del fondo in cui l'albero è impiantato a recidere i rami pendenti, costituisce tutela della proprietà individuale, per cui il proprietario del fondo ha diritto di ottenere dal giudice ordinario la recisione dei rami del vicino che si protendono nella sua proprietà, restando comunque assicurati a protezione del paesaggio i rimedi, da chiunque azionabili, previsti dalla legislazione di settore per la tutela del paesaggio.

Se, dunque, tale limite non venga rispettato, il comportamento del proprietario degli alberi invadenti non può che rilevare sotto il profilo dell'abuso del diritto, in conseguenza del quale nasce immediatamente a suo carico un obbligo di rimozione, che incombe sul dominus non in quanto tale, ma quale autore di un illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Assume pertanto funzione specificamente risarcitoria (reintegrazione in forma specifica, ex art. 2058 c.c., salvo il maggior danno, risarcibile a norma dell'art. 1556 c.c., in relazione all'art. 1223 c.c.).

Recisione radici alberi e piante cosa fare

La potatura a spese del vicino: un altro rimedio

Una recente sentenza della Cassazione ci ha ricordato che il vicino non può agire solo per invocare la condanna del proprietario ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica.

Nel caso esaminato la proprietaria di un terreno citava in giudizio le vicine per ottenerne la condanna al pagamento della somma necessaria per provvedere alla potatura di alcune piante insistenti sul confine tra le due proprietà, nonché il risarcimento del danno cagionato dai rami invadenti. Il Tribunale ordinava alle convenute di provvedere alla potatura delle piante.

Quest'ultime si rivolgevano alla Corte d'Appello, lamentando in particolare la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale, a fronte di una domanda di risarcimento per equivalente, aveva pronunciato condanna risarcitoria in forma specifica, in tal modo incorrendo in vizio di ultrapetizione.

La Corte distrettuale riteneva che il Tribunale avesse errato nel condannare le convenute ad un facere specifico, rappresentato dall'esecuzione della potatura delle piante poste a confine tra i due fondi.

La proprietaria del terreno invase dai rami ricorreva in cassazione per violazione o falsa applicazione degli artt. 896 e 2058 c.c. in quanto la Corte etnea avrebbe erroneamente rigettato la domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, omettendo di esaminarla nel merito.

La decisione della Cassazione

Secondo i giudici supremi i giudici di secondo grado sono caduti in contraddizione. Infatti prima ha affermato che la domanda della proprietaria poteva essere introdotta o in forma specifica o per equivalente, e poi - dopo aver configurato la domanda di condanna delle proprietarie del terreno su cui la pianta insiste al pagamento della spesa occorrente per la sua potatura in termini di domanda per equivalente - ha omesso di esaminarne la fondatezza.

Come nota la Cassazione tale "confusione" deriva dalla convinzione della Corte che la potatura delle piante costituisca un'attività riservata al proprietario di queste ultime.

Ad avviso della Cassazione invece l'art. 896 c.c. non riserva affatto la potatura della pianta a favore del suo proprietario, ma si limita a prevedere che "Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli...".

In base alla formulazione della norma, dunque, il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente (Cass. civ., Sez. I, 27/10/2021, n. 30188).

Imprescrittibilità della facoltà di recisione dei rami e servitù contraria

L'articolo 896, 1° comma, stabilisce solo dei limiti legali della proprietà nell'interesse privato, in quanto regola l'esercizio di una facoltà già compresa nel diritto di proprietà, senza attribuire alcun diritto autonomo.

Il diritto di ottenere la recisione dei rami quindi è imprescrittibile.

Si deve escludere che il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante possa essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 c.c., innovando la disposizione dell'art. 582 del c.c. del 1865, implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo nel quale si protendono i rami degli alberi del vicino il potere di costringere quest'ultimo a tagliarli in qualunque tempo.

La ratio di tale scelta legislativa può cogliersi nella considerazione che la crescita dei rami sia opera della natura e, quindi, non possa costituire oggetto di un possesso, sufficientemente continuativo e che l'astensione del vicino dal taglio sia solitamente dovuta a mera tolleranza.

Che fare per rampicanti e piante invadenti dei vicini?

Sentenza
Scarica Cass. 30 ottobre 2021 n. 30188
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