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Abbattimento di alberi di alto fusto controverso: il conflitto amministratore - condomino

Risposta ad un quesito proposto da un utente in disaccordo con l'iniziativa dell'amministratore.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Un utente chiede un consiglio su questo argomento:

"L'amministratore vorrebbe sradicare due alberi ad alto fusto provando a farli passare per pericolosi soltanto sulla base di quello che sostiene il giardiniere. Io ho interpellato un giardiniere/potatore che segue da anni il giardino con piante ad alto fusto di una mia proprietà e dopo aver fatto il sopralluogo ha ritenuto i due alberi sani e non pericolosi.

La settimana scorsa l'amministratore ha affisso nella bacheca condominiale una comunicazione molto scarna dove è scritto che su segnalazione del giardiniere si debbono abbattere questi due alberi perché pericolosi. Successivamente ha richiesto le firme dei condomini nella bacheca".

Bisogna premettere che la prima iniziativa che il condomino può assumere è quella di richiedere che la questione "abbattimento alberi di alto fusto" sia posta all'ordine del giorno atteso che ogni decisione può essere presa solo nell'ambito di una riunione assembleare (le firme in bacheca non possono sostituire una valida delibera).

Si deve considerare che, in ambito condominiale, ciò che non risulta condiviso e deciso attraverso una delibera assembleare, non vincola tutti i condomini ed ha invece forza impositiva soltanto verso coloro che hanno chiesto la prestazione con esclusione di coloro che ne sono rimasti estranei.

Chiarito quanto sopra, merita di essere sottolineato che l'assemblea dovrà richiedere ad un esperto agronomo la redazione di una perizia che certifichi le condizioni dell'albero, indicando le prescrizioni per la messa in sicurezza (eliminazione dell'albero, semplice potatura o posa di cavi di consolidamento).

Se la perizia dovesse accertare che gli alberi sono in buone condizioni (e richiedono solo una potatura mirata o altri interventi minori) l'amministratore non potrà certo procedere all'abbattimento degli alberi. Del resto, l'amministratore non può eliminare totalmente un bene comune.

Qualora poi l'assemblea volesse decidere a maggioranza di abbattere gli alberi non pericolanti si dovrà tenere conto di quell'opinione espressa dalla giurisprudenza che richiede il consenso di tutti i condomini, nessuno escluso.

Al riguardo, si legge in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma, che l'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore» (App. Roma 6 febbraio 2008 n. 478).

Si è anche affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppure presenti in un giardino condominiale - appaiono 'irreversibili' non solo per i condomini ma per tutti i cittadini (Cass. pen., sez. IV, 20/06/2005, n. 24396).

Più recentemente si è ribadito che gli alberi di alto fusto collocati nel cortile condominiale risultano bene comune con la conseguenza che la decisione relativa al loro abbattimento per realizzare parcheggi in quanto comporta la distruzione di un bene comune, deve essere adottata all'unanimità, e non a semplice maggioranza (App. Cagliari 14 marzo 2019).

Si ricorda anche che la Corte di Cassazione ha particolarmente valorizzato la presenza e l'importanza degli alberi nei cortili condominiali, non solo sotto il profilo estetico architettonico, ma anche in relazione alla qualità della vita degli abitanti del condominio (Cass. civ., sez. II, 18/04/1994, n. 3666).

In quest'ottica, quindi, qualora vi fosse il mancato rispetto dell'unanimità, la delibera assembleare sarebbe nulla e impugnabile in ogni tempo.

Non si può ignorare, però, che secondo una parte della giurisprudenza la delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un'area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, è un'innovazione consentita dall'art. 1120 c.c., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini Cass. civ., sez. II, 29/08/2018, n. 21342; Cass. civ., sez. VI, 12/07/2011, n. 15319).

Naturalmente possono verificarsi casi in cui sia necessario procedere senza inutili perdite di tempo all'abbattimento dell'albero (ad esempio per evidente instabilità). L'operazione è allora urgente per scongiurare il pericolo di caduta e il rischio di danni immediati a edifici e persone.

Se non è possibile attendere i tempi della convocazione dell'assemblea, l'amministratore allora può procedere autonomamente all'eliminazione dell'albero, riferendo dell'accaduto nella successiva assemblea.

L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea (art.1135 c.c., comma 2). Dal quesito sembra emergere la mancanza di urgenza dell'intervento, atteso che l'amministratore ha ritenuto che vi fosse ancora la possibilità di attendere la raccolta in bacheca delle firme dei condomini favorevoli all'abbattimento.

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