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Canestro da basket nel cortile condominiale

Si può giocare negli spazi comuni dell'edificio condominiale? Il regolamento può vietare in modo assoluto di svolgere attività ludiche nel fabbricato?
Avv. Mariano Acquaviva 

Le parti comuni in condominio appartengono a tutti i proprietari, i quali possono utilizzarle anche per scopi egoistici, purché non ne alterino la destinazione d'uso e consentano anche agli altri di poterne fare un utilizzo conforme ai propri diritti.

Questa regola generale si scontra con la quotidianità e, soprattutto, con quanti abusano dei beni condominiali trattandoli come se fossero esclusivamente propri.

È in questo contesto che si pone il quesito inerente al canestro da basket nel cortile condominiale.

Nello specifico, ci si chiede se le aree condominiali, in assenza di specifico divieto regolamentare, possano essere utilizzate per consentire ai bambini di giocare e, in caso positivo, fino a che punto può spingersi la libertà di chi fruisce in tal guisa di detti spazi. Ad esempio, è possibile installare il tabellone tipico della pallacanestro, affiggendolo alla parete o ad altra cosa comune? Approfondiamo la questione.

Si può giocare nel cortile condominiale?

In ossequio alla regola generale di cui all'art. 1102 c.c.Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto»), occorre affermare che, in assenza di espresso divieto regolamentare, è possibile giocare nel cortile condominiale, sempreché l'attività ludica non snaturi l'area, la occupi in modo duratura o violi altre norme, come ad esempio quella che fa divieto di produrre immissioni rumorose intollerabili (art. 844 c.c.).

Il regolamento può vietare di giocare nel cortile?

È possibile porre un divieto assoluto di attività ludiche nel cortile solamente se il regolamento è approvato all'unanimità.

In altre parole, solo un regolamento contrattuale può proibire, in maniera assoluta e indiscriminata, di giocare all'interno del cortile o di altre aree comuni.

Al contrario, un ordinario regolamento assembleare votato a maggioranza potrebbe solamente limitare le attività ludiche, ponendo ad esempio delle fasce orarie a maggior tutela della quiete condominiale.

Si può giocare a basket nel cortile condominiale?

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo affermare che è possibile giocare a basket nel cortile condominiale, nei limiti eventualmente posti dal regolamento.

Se il regolamento è contrattuale, allora può prevedere un divieto assoluto.

Gioco dei bambini nel cortile condominiali: condizioni e limiti.

Si può installare un canestro da basket in cortile?

Diversa è la questione riguardante l'installazione permanente di un canestro da basket in cortile (o in altro spazio condominiale).

Quest'operazione, infatti, potrebbe intaccare l'integrità dei beni condominiali (si pensi al tabellone affisso alla parete condominiali con i chiodi) oppure determinarne un'occupazione più o meno stabile (è il caso dell'impianto monotubolare al cui vertice v'è il tabellone con il canestro, come quelli presenti nelle palestre o nei campetti).

Ebbene, anche in questa ipotesi la condotta non sembra illecita, in quanto:

  • nell'ipotesi di installazione permanente del tabellone e/o del canestro mediante affissione alla parete, si tratta di comportamento riconducibile nell'alveo del sopracitato art. 1102 c.c., non dissimile dal professionista che affigge la propria tabella professionale.

    Va in ogni caso controllato che il regolamento non ponga specifici divieti o limitazioni e, inoltre, va sempre rispettato il decoro architettonico dell'edificio;

  • nel caso di occupazione dello spazio condominiale con l'intero impianto di metallo che sorregge il canestro nella sua parte terminale, ugualmente si rientra nell'ambito dell'art. 1102 c.c. e, quindi, della libera utilizzabilità delle cose comuni, anche per fini egoistici.

    In questa ipotesi, ciò che conta è che l'occupazione dello spazio condominiale non determini un'impossibilità di utilizzare il medesimo da parte degli altri condòmini.

    In buona sostanza, se il canestro occupa solo una piccola parte del cortile, allora non si avrà una condotta illecita; diversamente, se dovesse ostacolare il passaggio dei condòmini (o eventualmente delle loro vetture, se il cortile è adibito anche a ciò) oppure impedire al cortile di dare aria e luce alle abitazioni che vi affacciano, il canestro andrebbe rimosso.

    Il ragionamento è lo stesso dell'occupazione del pianerottolo o dell'androne con piante, passeggini, ecc.

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