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Milano - biciclette cortile interno privato

Buongiorno, 

 

scrivo per chiedere chiarimenti riguardo un'annosa questione che riguarda l'utilizzo del cortile interno di un condominio a Milano.

Apparentemente (e vorrei evitare di eseguire ulteriori indagini se non necessarie) il cortile interno risulta di proprietà privata, al punto che il proprietario ha affisso ovunque cartelli che lo specificano e impedendo ai condomini di parcheggiare biciclette all'interno se non espressamente autorizzate da lui. Al momento ci sono solo le sue moto/biciclette e quelle degli amici.

 

I condomini, tuttavia, hanno le chiavi del cortile interno e sicuramente un diritto di passaggio poiché per accedere alla cantina bisogna passarvi attraverso il cortile. Inoltre, i bidoni condominiali sono situati all'interno del cortile.

 

Ora, la mia domanda riguarda l'applicazione del regolamento urbano di Milano, così come riportato sul sito del comune:

 

È autorizzato il parcheggio della bicicletta nel cortile condominiale, lo prevede Il Regolamento Locale di Igiene del Comune di Milano (art. 3.5.2) che stabilisce:

"in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile".

È prevista una sanzione amministrativa, da un minimo di 50 Euro a un massimo di 150 Euro, per la violazione di questa norma (viste le modifiche al Titolo IV introdotte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 6 novembre 2003).

Non è obbligatorio invece destinare uno spazio in esclusiva al deposito delle biciclette o installare delle strutture portabiciclette.

La Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2009 prevede l’obbligo per i Comuni di inserire norme nei regolamenti edilizi per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.

 

E ancora

 

Una sentenza del Tribunale di Milano (n. 11380 del 12 aprile 1997) riporta che la generale destinazione dei cortili milanesi al riparo di biciclette utilizzate da chi abita o lavora negli stabili dotati di cortile, non può essere contrastata dai titolari di diritti reali sui cortili stessi, siano essi proprietari singoli o, come nel caso di condominio, collettivi.

La stessa sentenza ha evidenziato che il Regolamento condominiale è subordinato, per la sua natura privata, sia al Regolamento Locale d’Igiene sia al Regolamento Edilizio del Comune di Milano (art. 51 comma 4).

 

E' mio intendimento, dunque, che la proprietà del cortile sia del tutto irrilevante ai fini dello sfruttamento quale ricovero per biciclette e che dunque le pretese di esclusività del proprietario siano infondate e illegittime.

 

Siete a conoscenza di casi simili o di sentenze più specifiche al riguardo?

Grazie,

Igor Cerasa

La discriminante è la proprietà privata di questo cortile. Se da una parte è vero che la sentenza 11380 del 97 ha sancito che il riparo delle biciclette non può essere contrastata dai titolari di diritti reali, anche se proprietari singoli, dall'altra rimane il fatto che la Giurisprudenza non è compiutamente legge. Cosa significa questo? Che non si può imporre arbitrariamente al proprietario del cortile il parcheggio delle biciclette senza prima avere intrapreso una qualche forma di azione giudiziaria che certifichi questo diritto.

 

Comunque il Comune di Milano suggerisce, in caso di presunti divieti illegittimi, di contattare la Polizia Municipale per informarli ed esporre il problema. Pertanto prima di intraprendere altri passi credo che valga la pena di fare almeno questo tentativo.

Grazie Esmeralda,

 

farò certamente così. Aggiungo ancora, sul tema dell'azione giudiziaria, che l'articolo 3.5.2 del Regolamento di igiene urbana al riguardo è piuttosto chiaro nello specificare chi ha il diritto a parcheggiare la propria bicicletta nel cortile. Esso include espressamente anche i non proprietari (e.g. i lavoratori dei civici collegati al cortile o chi vi abita) 

Buongiorno, Abito in milano zona Niguarda e mi sono trovata tempo fa nella medesima situazione volendo parcheggiare la mia Bici all'interno di un cortile la cui proprietà faceva capo ad un unica persona. Ho portato avanti per mesi una lotta infruttuosa con la proprietà fino aimeh a finire davanti ad un mediatore civile. Purtoppo la legge da te citata ha ambito di applicazione solo per i cortili condominiali, se il cortile non è condomianile prevale sempre e cmq la legge sul diritto di proprieta del Codice Civile, "Art 832: Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno (1) ed esclusivo (2), entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". In caso di contrasto con le norme Essedo il codice civile fonte di diritto gerarchicamente superiore Prevale sempre sugli enti locali. In sostanza la proprietà privata è incompprimibile ed inviolabile. Io non ho avuto fortuna. In seguito cmq mi sono accordata con il proprietario per un accordo amichevole e me la lascia tenere parcheggiate week-end e festivi.

 

Lucia

  • Grazie 1

@Lucia ha risposto con tutta correttezza. Le risposte che si trovano in giurisprudenza sono sempre da prendere con le molle, poiché da noi per uno stesso identico caso il giudice di Aosta dice bianco e quello di Catanzaro dice 'nero'. Lo stesso avviene tra le diverse sezioni della stessa Cassazione al punto che devono poi intervenire quelle 'Riunite' per placare le acque (ma per un po di tempo, non in eterno).

Nel caso in questione direi opportuno andarsi a leggere bene cosa dice in proposito il Regolamento condominiale che, specie se 'contrattuale', è preminente talvolta pure rispetto al codice civile.    

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