Vai al contenuto
64Gaetano

Ripartizione spese guaina cortile privato

Buona sera

Quesito: piano terra appartamento con cortile privato adiacente al palazzo. Questo cortile viene utilizzato dal proprietario per la sosta delle sue auto. Sul cortile vi sono delle fioriere in cemento armato collocate sopra il corridoio dell’autorimessa condominiale. Sotto al cortile, come già detto, vi è l’autorimessa del condominio. Si sono verificate infiltrazioni dalle suddette fioriere  e dalla pavimentazione dello stesso cortile. Domande

1.       Chi paga l’impermeabilizzazione delle fioriere?

2.       Chi paga i danni causati dalle fioriere?

3.       Chi paga l’impermeabilizzazione, dico impermeabilizzazione e non pavimentazione, del cortile privato?

4.       Chi paga i danni da infiltrazione presenti sul soffitto dell’autorimessa e dei box sottostanti?     

Ho dato queste risposte

1.       Proprietario cortile

2.       Proprietario del cortile

3.       Proprietario del cortile (art 1125)

4.       Condominio (art 1125)

Giusto?

condominio veduta dall'alto.jpg

1 - 3 - 4 : art. 1126 c.c.
Le circostanze sono parificabili al lastrico ad uso esclusivo ed al giardino pensile; casistiche per le quali esistono precendenti in abbondanza che convergono sul 1126.

 

2 : quali danni hanno causato ?

Le fioriere sono provviste o sprovviste di vasche di contenimento oltre ad essere delimitate dai manufatti in cemento armato ?
Se si accerta che  le specie arboree sono l'effettiva causa delle infiltrazioni, ritengo che limitatamente alle sole fioriere il costo di ripristino spetti al proprietario, qualora non si possa attivare una copertura assicurativa.

Ma per tutto il resto del cortile mi sembra improbabile che il rifacimento della impermeabilizzazione sia da attribuirsi alle specie arboree piantumate nelle fioriere.

C'è una massima della Suprema Corte che propende per il 1126 (il caso specifico in realtà portava ad applicare il 1125 solo perché la copertura dei garages sottostanti era un bene comune). Da qui la logica deduzione che, in presenza di un bene a uso esclusivo, si debba applicare il 1126 come nel caso di lastrico solare. 

 

Cassazione 15841/2011

"nell'ipotesi disciplinata dall’art. 1126 cod. civ. l'accollo delle spese di riparazione al condomino proprietario esclusivo del lastrico solare o che ne ha l'uso esclusivo trova una spiegazione nell'uso particolare rispetto alla normale funzione di copertura che tale lastrico svolge, con conseguente più rapido degrado dello stesso"

Perdonami, ma questo non l'ho scritto io:

64Gaetano dice:

Sul cortile vi sono delle fioriere in cemento armato collocate sopra il corridoio dell’autorimessa condominiale. Sotto al cortile, come già detto, vi è l’autorimessa del condominio.

Se queste fioriere sono manufatti autonomi in proprietà privata poggianti su terreno , va da sè che il loro ripristino sia a carico del proprietario esclusivo.

Se è accertato queste fioriere siano l'origine di danni cagionati ad eventuali sottostanti i relativi danni saranno da rifondere a cura del proprietario esclusivo delle fiorire.

 

Il mio problema è che a questo punto io non ho ancora capito dove siano ubicate le fioriere: solo sul terreno o soprastanti al corridoio dell'autorimessa condominiale ?
Nel primo caso si può ipotizzare un problema circoscritto al proprietario delle fioriere; nel secondo caso si potrebbe prospettare una similitudine col giardino pensile.

C'è una massima della Suprema Corte che propende per il 1126 (il caso specifico in realtà portava ad applicare il 1125 solo perché la copertura dei garages sottostanti era un bene comune). Da qui la logica deduzione che, in presenza di un bene a uso esclusivo, si debba applicare il 1126 come nel caso di lastrico solare. 

 

Cassazione 15841/2011

"nell'ipotesi disciplinata dall’art. 1126 cod. civ. l'accollo delle spese di riparazione al condomino proprietario esclusivo del lastrico solare o che ne ha l'uso esclusivo trova una spiegazione nell'uso particolare rispetto alla normale funzione di copertura che tale lastrico svolge, con conseguente più rapido degrado dello stesso"

Se poi si accertasse che le infiltrazioni fossero causate da un fatto/atto attribuibile ex art 2043 o 2051 (presenza di piante lasciate a se stesse), allora risponderà il proprietario per colpa o custodia (ma deve esser provato) 

Modificato da Plutone
64Gaetano dice:

1.       Chi paga l’impermeabilizzazione delle fioriere?

2.       Chi paga i danni causati dalle fioriere?

3.       Chi paga l’impermeabilizzazione, dico impermeabilizzazione e non pavimentazione, del cortile privato?

4.       Chi paga i danni da infiltrazione presenti sul soffitto dell’autorimessa e dei box sottostanti?     

Ho dato queste risposte

1.       Proprietario cortile

2.       Proprietario del cortile

3.       Proprietario del cortile (art 1125)

4.       Condominio (art 1125)

Giusto?

Sostanzialmente corretto.

Se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, direi:

 

1.       Proprietario fioriere (che in questo caso coincide con il proprietario del cortile)

2.       Proprietario fioriere

3.       Proprietario del cortile (art 1125)

4.       Condominio per le parti comuni, proprietari box per le parti esclusive (art 1125) nel caso non si riesca a stabilire una responsabilità per il danno, altrimenti chi ha cagionato il danno; ergo se il danno è stato causato dalle fioriere, proprietario fioriere; nel caso la questione non fosse pacifica -> perizia.

 

Non trattandosi di lastrico solare ad uso esclusivo, non trova applicazione l'art 1126 ma è corretto il 1125 come indicato.

Modificato da condo77
albano59 dice:

1 - 3 - 4 : art. 1126 c.c.
Le circostanze sono parificabili al lastrico ad uso esclusivo ed al giardino pensile; casistiche per le quali esistono precendenti in abbondanza che convergono sul 1126.

Concordo. Trattasi di bene in proprietà esclusiva e non comune. Quindi inapplicabile l'art 1125 cc

albano59 dice:

Se queste fioriere sono manufatti autonomi in proprietà privata poggianti su terreno , va da sè che il loro ripristino sia a carico del proprietario esclusivo.

Se è accertato queste fioriere siano l'origine di danni cagionati ad eventuali sottostanti i relativi danni saranno da rifondere a cura del proprietario esclusivo delle fiorire.

Concordo

×