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Abusiva occupazione e destinazione del cortile condominiale

L'azione di riduzione in pristino è concessa solo per la violazione di norme in materia di distanze tra costruzioni.
Avv. Eliana Messineo 

Con sentenza n. 3387 del 2023, il Tribunale di Napoli Nord si è pronunciato sull'abusiva occupazione e destinazione, da parte di alcuni condòmini, del cortile condominiale.

In particolare, in ordine alla domanda formulata da una condomina di cessazione dell'abuso condominiale ed immediata rimozione degli autoveicoli illegittimamente parcheggiati sul bene comune, il Tribunale adito ha affermato che in caso di questioni relative all'uso di parti comuni, al giudicante è precluso il potere di disporre sulla eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non trattandosi di controversie relative alla violazione delle normative in materia di distanze tra costruzioni.

Cortile condominiale: abusiva occupazione e destinazione. Fatto e decisione

Una condomina, proprietaria di una unità immobiliare sita in un complesso condominiale deduceva che, in seguito ad approvazione da parte dell'assemblea condominiale del mutamento della destinazione d'uso del cortile comune in parcheggio condominiale, con successiva delibera condominiale erano state revocate le precedenti decisioni in merito all'apposizione degli stalli adibiti a parcheggio condominiale, da rimuovere a cura del condominio.

L'attrice deduceva che, nonostante l'approvazione di detta delibera, non erano stati eliminati ancora gli stalli in parola, ed altresì alcuni condomini continuavano a parcheggiare i loro autoveicoli nel cortile condominiale, anche in aderenza al balcone di proprietà attorea e sulla rampa di discesa del piano interrato.

Rimasti infruttuosi gli inviti alla cessazione dell'abuso rivolti dall'attrice, la stessa agiva in giudizio chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'abusiva occupazione e destinazione, da parte dei condòmini convenuti, del cortile condominiale, nonché che venisse loro ordinata la cessazione dell'abuso condominiale e l'immediata rimozione degli autoveicoli illegittimamente parcheggiati sul bene comune.

Costituitisi i convenuti e ritenuto necessario espletare una CTU, a seguito di accessi sui luoghi di causa, il consulente tecnico d'ufficio rilevava la presenza di autovetture in sosta negli spazi comuni del Condominio, concludendo che, mancando segni o delimitazioni per la sosta delle autovetture, il cortile aveva la sola funzione di area scoperta compresa tra due corpi di fabbrica degli edifici Scala "A" e Scala "B". Del cortile, quale spazio comune, tutti i condomini potevano farne l'uso più opportuno purché ciò non recasse pregiudizio all'uso degli altri partecipanti al condominio.

Cortile condominiale e trasformazione in parcheggio

Sicché, il giudicante riteneva la controversia inerente all'uso della cosa comune e, pertanto, non trattandosi di una controversia relativa alla violazione delle normative in materia di distanze tra costruzioni, gli era precluso il potere di disporre sulla eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, per come richiesto dall'attrice.

Considerazioni conclusive

Nel rigettare la domanda della condomina volta alla riduzione in pristino del cortile condominiale con rimozione degli autoveicoli illegittimamente parcheggiati sul detto bene comune, il Tribunale di Napoli Nord ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui: "le norme di cui all'art. 872 secondo comma, cod. civ. in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile "in subiecta materia", sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella (legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia, la sua (asserita) rumorosità e non conformità alle prescrizioni antincendio, la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, circostanze, queste, che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della P.A., e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 e ss. cod. civ. (o di quelle in esse richiamate)".

Nel caso di specie, non trattandosi di una controversia relativa alla violazione delle normative in materia di distanze tra costruzioni, ma di controversia inerente all'uso della cosa comune, il giudicante ha ritenuto di non poter disporre sulla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 24 luglio 2023 n. 3387
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