Secondo il codice penale "chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro."
Dunque l'occupazione abusiva di case o terreni è un reato! tuttavia è anche un illecito civile nel senso che colui che si è visto occupare ingiustamente la sua proprietà può ottenere non solo la restituzione di ciò che è suo, ma anche il risarcimento dei danni.
Occupazione abusiva delle case. Il reato
Chi entra illegittimamente in un immobile altrui col fine preciso di impossessarsene o di utilizzarlo per trarne qualche vantaggio commette reato.
Tale condotta può essere scriminata ex art. 54 c.p., secondo il quale al comma 1: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."
La Cassazione si è espressa numerose volte in ordine alla configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cp, scrutando e spiegando il concetto di "danno grave alla persona."
Con una storica sentenza n. 5924 del 18/03/1983 della Sez. 3, ha identificato concetto di "danno grave alla persona", in armonia con quanto stabilito dall'art. 2 della Costituzione, spiegando come possano farsi rientrare anche alcune situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica dell'agente ovvero che, ancor più in generale, attentano alla complessa sfera dei beni attinenti alla personalità morale di esso tra le quali ben possono rientrare anche quelle connesse all'esigenza di ottenere un alloggio ovvero di soddisfare uno dei bisogni primari della persona, nel rispetto dei principi costituzionali che riguardano i diritti fondamentali della persona umana. Interpretazione, quest'ultima, sicuramente, estensiva.
Mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone, tuttavia, una attenta e penetrante indagine, diretta a circoscrivere la sfera di azione della causa di giustificazione ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità della condotta antigiuridica e della inevitabilità del pericolo, tenuto anche conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate.
Una recentissima giurisprudenza (Sentenza 16 gennaio - 7 febbraio 2020, n. 5195) ha, evidenziato che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014;Sez. 5, n. 3967de1 13/07/2015, Petrache, Rv. 265888;Sez. 3, n. 35590de1 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640).
L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi (Sez. 2, sentenza n. 4292 del 21/12/2011), richiedendo dunque altri elementi costitutivi della scriminante quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo e quindi che la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative (Sez. 2, sentenza n. 10694 del 30/10/2019).
Occupazione abusiva delle case. La tutela civile
Spesso i casi di occupazione illegittima o abusiva si presentano verso le Casa Popolari ovvero quegli edifici pubblici abbandonati o non più in uso. Se invece ad essere vittima della condotta illecita di occupazione abusiva è un privato cosa può fare e come può difendersi?
Sicuramente la prima cosa da fare è sporgere denuncia alle autorità competenti per permettere l'avvio delle indagini e potersi costituire parte civile nel conseguente processo penale per chiedere il risarcimento dei danni.
Tuttavia, per la restituzione dell'immobile è necessario attivarsi chiedendo la tutela del Tribunale civile attraverso l'azione di reintegrazione o azione di spoglio.
È un'azione possessoria che può essere esperita non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell'immobile, ad esempio l'usufruttuario o il conduttore entro un anno dallo spoglio a decorrere dall'occupazione abusiva o dalla conoscenza effettiva se si tratto di un'occupazione o spoglio clandestino dimostrando al giudice adito di essere stato possessore o proprietario prima dello spoglio illegittimo.
Il proprietario comunque ha a sua disposizione oltre all'azione di reintegrazione (azione possessoria) l'azione di rivendicazione (azione petitoria), cioè una tutela giudiziaria posta a tutela della proprietà che può essere esercitate tutte le volte in cui tale diritto è messo in discussione da poter esercitare deve attivarsi civilmente per ottenere la reintegra dell'immobile.
La particolare caratteristica dell'azione di rivendicazione è che oltre ade essere imprescrittibile, essa prosegue anche nel caso in cui la persona citata in giudizio si sia, nel frattempo, privato della cosa.
In questa circostanza, il convenuto è obbligato a recuperarla a proprie spese a favore dell'attore o, quando ciò non sia più possibile, a corrispondergli il valore del bene in danaro, oltre al risarcimento del danno.
Tuttavia l'azione di rivendicazione può essere promossa solamente da colui che dimostri di essere l'effettivo proprietario del bene e che il suo dante causa fosse legittimato a trasferirgli la proprietà del bene.
Occupazione abusiva delle case. Il danno.
Sicuramente essere stati spossessati di un proprio bene immobile genera un danno.
In giurisprudenza si è discusso ampiamente se considerare il danno in questione "in re ipsa" ovvero "danno-conseguenza".
Il diritto al risarcimento del danno in caso di perdita di possesso per occupazione abusiva o senza titolo secondo un recente orientamento della giurisprudenza si deve identificare nella perdita del godimento del bene connessa al diritto di proprietà e, dunque, sulla perdita parziale del contenuto del diritto medesimo.
La Cassazione individua la fattispecie nel danno alla perdita di disponibilità del bene, la cui natura è naturalmente fruttifera, e alla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile nell'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità, insite nel diritto dominicale.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è dunque "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione "iuris tantum" e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.
L'esistenza di un danno costituisce, così, oggetto di una presunzione superabile ove si accerti che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile (da ultimo, Cass. n. 16670 del 2016, n. 20823 del 2015, n.14222 del 2012).
È doveroso, tuttavia, riferire anche di un orientamento contrario che serpeggia in seno alla giurisprudenza di legittimità, il quale ritiene il risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile è subordinato all'allegazione e alla prova, anche mediante presunzioni semplici, delle conseguenze dannose subite dal proprietario, in ragione, ad esempio, della mancata locazione o della mancata vendita del bene (allorché risulti la «concreta intenzione» rispettivamente a locarlo o a venderlo) o della spesa sostenuta dal medesimo proprietario per risiedere in altro immobile.