Per la manutenzione degli alberi condominiali, le spese sono sostenute da tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi, salvo diverso accordo ex art. 1123 primo comma c.c. Solo le spese di natura straordinaria necessitano della delibera dell'assemblea.
Lo ricorda la Suprema Corte (Cass. n. 454/2017) laddove asserisce che è funzione tipica del consuntivo proprio l'approvazione della erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, le quali non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condòmini, in quanto trattasi di esborsi ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea.
Manutenzione e potatura delle piante ornamentali
Se gli alberi sono privati ma fungono da abbellimento per l'intero edificio, la potatura avviene per un interesse comune con conseguente riparto di spesa con gli altri condomini (Trib. Savona, 20/6/2019).
Più recentemente è stato precisato che ove gli alberi rientranti nella proprietà [privata], in forza del vincolo di destinazione, arrechino ai condomini l'utilità di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge, con la conseguenza che tutti i partecipanti al condominio sarebbero obbligati a contribuire alle spese per l'abbattimento ed il reimpianto, giacché funzionali alla conservazione di tale decoro (Cass. n. 22573/2020).
Questa decisione ha anche evidenziato che se gli alberi rientrano nella concessione edilizia costituendo un vincolo permanente, i condomini non li possono rimuovere o modificare.
Gli alberi di proprietà esclusiva, per effetto del vincolo di destinazione, danno ai condòmini un'utilità di bellezza del palazzo implicando il loro concorso a far parte del decoro architettonico dell'edificio.
Quindi tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per il loro abbattimento e reimpianto, dal momento che sono funzionali al mantenimento del decoro stesso (cfr. anche Trib. Roma, n. 30798/2018 e 17255/2021; Trib. Cosenza, n. 758/2022).
A tale proposito è già stato affermato che alle spese di potatura degli alberi, collocate su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio (Cass. n. 3666/1994), in quanto il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli artt. 1123 c.c. e segg., non è necessariamente correlato alla contitolarità della res, derivando spesso dalla utilitas che essa arreca alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà, occorre, però, allegare e dimostrare tale utilitas (e l'onere ricade su chi vuole far valere il relativo diritto), ferma restando la prevalenza della disciplina regolamentare" (Trib. Roma n. 17255/2021).
Il problema abbattimento
In via generale, l'abbattimento degli alberi condominiali necessita di delibera assembleare all'unanimità (Cass. n. 24396/2005), trattandosi della "distruzione" di un bene comune, comportante, in quanto tale un'innovazione altrimenti vietata ai sensi degli artt. 1120-1122 c.c.
"… L'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore… La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla ed impugnabile in ogni tempo" (App. Roma n. 478/2008).
L'innovazione è vietata ex art. 1120, ultimo comma, c.c. (salvo il consenso unanime dei condomini) qualora l'abbattimento dell'albero comporti un'apprezzabile alterazione del decoro architettonico e si traduca in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese (Cass. n. 15319/2011).
Si può prescindere dall'unanimità se l'albero o la pianta costituisca accertata fonte di pericolo, ad es per rischio di caduta o sua malattia, debitamente documentata da perizia di professionista abilitato.
Inoltre il condominio deve anche ottenere una autorizzazione dal Comune, che ha il compito di valutare se le ragioni dell'abbattimento sono valide (T.A.R. Perugia, 21/05/2018, n.366).
Ciò in quanto, secondo la Cassazione, in caso di irrimediabile taglio degli alberi, in particolare di quelli ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - i danni appaiono irreversibili non solo per i condomini, ma più in generale per i cittadini. In buona sostanza, viene riconosciuta agli alberi una utilità pubblica (Cass. n. 24396/2005).