Per quanto riguarda gli alberi che si trovano nel giardino comune, è evidente che la spesa per la conservazione di detti beni debba essere sostenuta da tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà, salvo che una clausola del regolamento di natura contrattuale stabilisco diversamente (la diversa convenzione di cui all'art. 1123, primo comma, c.c.).
Del resto, ai sensi dell'art. 1117, comma 1, lett. a) c.c. sono considerate parti comuni e, dunque, condominiali, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, tranne che il titolo non disponga diversamente. Anche gli alberi e le piante, perciò, se presenti nelle parti comuni dell'edificio condominiale, sono da considerarsi "beni comuni" dei condomini, in quanto l'elencazione operata dal codice civile (art. 1117 c.c.) ha valore puramente esemplificativo e non tassativo.
Nel caso di alberi di proprietà esclusiva, le spese per la loro manutenzione spettano al legittimo proprietario.
Infatti, in difetto di espressa pattuizione derogatoria contenuta nel rogito o nel regolamento del condominio, nonostante la astratta possibilità contraria, trova senz'altro applicazione l'art. 934 c.c., secondo cui, in virtù del principio dell'accessione e per effetto dell'avvenuta incorporazione, gli alberi appartengono, in proprietà esclusiva, al proprietario del suolo.
La situazione però non è sempre così lineare.
Alberi e decoro del caseggiato: le spese di potatura
La giurisprudenza ha precisato che l'intera comunità condominiale è tenuta a contribuire alle spese di potatura degli alberi che si trovano sul suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino se si tratta di piante funzionali al decoro dell'edificio (in tal senso Trib. Roma, 24/06/2009).
Il principio è stato affermato anche dalla Cassazione.
È possibile che il palazzo sia stato fabbricato in modo da inserire, valorizzare e salvaguardare la funzione estetica di piante secolari. Così gli alberi possono essere stati "organicamente" inseriti nella struttura dell'edificio, mediante la sagomatura dei balconi esterni attuata in modo tale da contornarli ed avvolgerli.
In tal caso se gli alberi, in dipendentemente che si trovino nel giardino del singolo condominio o in un'area verde comune, venissero a mancare, ne risulterebbe deturpato l'aspetto architettonico dell'edificio. Per il singolo condomino, gli alberi "decorativi" possono offrire frutti, ombra, privacy, mentre per il condominio l'utilità consiste, specificamente, nel formare un elemento ornamentale, che concorre a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio.
Questo significa che anche gli alberi nelle proprietà esclusive sono componenti essenziali del decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune, con la conseguenza che alle spese della potatura, evidentemente funzionale alla conservazione di tale decoro, sono obbligati a contribuire indistintamente tutti i partecipanti al condominio (Cass. civ., Sez. II, 18/04/1994, n. 3666).
Abbattimento di alberi decorativi
Tenendo conto di quanto sopra, la Cassazione ha chiarito che, qualora gli alberi rientranti nella proprietà esclusiva di un condomino, arrechino ai condomini l'utilità di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge; di conseguenza - come precisa la Cassazione - tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per l'abbattimento ed il reimpianto di dette piante, da considerare funzionali alla conservazione del decoro del fabbricato (Cass. civ., Sez. II, 16/10/2020, n. 22573).
La prova della natura decorativa degli alberi privati: vicenda e decisione
L'assemblea di un condominio deliberava che le spese relative a due pini che si trovavano nei giardini privati non potevano competere al condominio.
Un condominio, proprietario di un giardino e di uno dei due pini, impugnava la delibera, sostenendo che tali piante benché insistenti sulla proprietà privata, costituivano elemento di pregio e decoro non solo dei giardini privati, ma di tutto il complesso residenziale; di conseguenza pretendeva che il Tribunale dichiarasse nulla la delibera con tutte le conseguenze sulla divisione delle spese, da spartirsi in base ai millesimi di proprietà.
A sostegno delle sue ragioni sosteneva che gli alberi erano stati pianti dal costruttore e che la natura condominiale dei pini si ricavava, per esclusione, dallo stesso regolamento di condominio che attribuiva il taglio dell'erba e la manutenzione ordinaria delle "piante" presenti nei giardini privati, ai rispettivi proprietari, mentre nulla diceva in ordine agli alberi ad alto fusto, da intendersi come aventi funzionalità comune e, dunque, beni condominiali. Il Tribunale ha dato torto all'attore.
In primo luogo perché l'attore non ha dimostrato che i pini sono stati piantate dal costruttore al momento della costruzione del caseggiato; inoltre per la mancanza nel regolamento di un'espressa menzione alla funzione decorativa dei pini. In particolare - come ha notato il Tribunale - l'attore non solo non ha fornito prova alcuna delle sue deduzioni (in atti non si rinviene neanche la documentazione fotografica di detti alberi, né è stata allegata alcuna perizia di parte) ma il regolamento di condominio dispone in senso diametralmente opposto a quanto preteso dall'attore e cioè che gli alberi esistenti nei giardini annessi agli appartamenti sono di proprietà privata (Trib. Roma 5 novembre 2021 n. 17255).