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Alberi condominiali: abbattimento, manutenzione e ripartizione delle spese

Alberi condominiali, decisioni riguardanti l'abbattimento. Criticità e ripartizione delle spese.
Avv. Alessandro Gallucci 

Gli alberi, al pari di ogni altra cosa presente nelle parti comuni dell'edificio condominiale, sono di proprietà di tutti i condomini. Due le eccezioni a questa regola di carattere generale:

a) una diversa disposizione del titolo (atto d'acquisto o regolamento condominiale contrattuale);

b) la piantumazione ad opera del condomino su una parte di giardino comune.

In tale ultimo caso, infatti, trattandosi d'uso individuale d'una parte comune (a meno che con il passare del tempo non sia più praticabile la separazione senza danni, in tal caso opererebbe l'acquisto per accessione dell'albero tra i beni condominiali) il bene che rappresenta l'oggetto di quell'uso resta di proprietà individuale.

Alberi piantati dal singolo condòmino nel giardino comune

Per completezza è bene ricordare, come ha fatto la Corte di Cassazione nel 2011, proprio in materia d'uso del giardino condominiale che «il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (art. 1102). Nella specie la Corte d'appello è giunta alla conclusione - argomentata ed immune da vizi logici e giuridici - che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso» (Cass. 9 febbraio 2011 n. 3188).

Il tali casi, è evidente, la manutenzione del vegetale spetta al singolo condomino e gli eventuali danni causabili dallo stesso possono essere neutralizzati dal condominio con la così detta azione di denuncia per danno temuto (art. 1172 c.c.)

Alberi condominiali, manutenzione, abbattimento e spese

La decisione di manutenere gli alberi condominiali, cioè di provvedere alla loro potatura, nonché a tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per preservarli spetta:

  • all'assemblea in quanto organismo deputato alla individuazione degli interventi manutentivi sui beni comuni;
  • all'amministratore nei casi d'interventi manutentivi urgenti e più in generale per i piccoli interventi di manutenzione ordinaria.

Ricordiamo che se l'albero condominiale è posto vicino ad un confine, esso deve rispettare le distanze previste dalla legge (art. 892 c.c.) a meno che non sia acquisito il diritto a mantenerlo a distanza inferiore.

In ogni caso, comunque ai sensi dell'art. 896 c.c. i vicini del condominio che vedono invasa la loro proprietà da rami degli alberi condominiali possono in qualunque tempo costringere il condominio stesso a tagliarli; qualora ad invadere la proprietà siano le radici, invece, sono i medesimi vicini che possono autonomamente provvedere a tagliarle, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Le spese per ogni intervento di manutenzione degli alberi, salvo diverso accordo tra tutti i condòmini, devono essere suddivise in base ai millesimi di proprietà.

Tornado all'oggetto principale di questo approfondimento è bene chiedersi: per il caso d'alberi condominiali con quale maggioranza se ne potrà deliberare l'abbattimento?

Al riguardo, si legge in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma, «l'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore» (Corte d'Appello di Roma 6 febbraio 2008 n. 478).

Da questa presa di posizione, anche se non espressamente, la Corte di Cassazione si è discostata. In un caso afferente alla modifica della destinazione d'uso di una parte di giardino in parcheggio, gli ermellini hanno considerato la decisione deliberabile a maggioranza, poiché nel caso di specie era stato accertato che la destinazione a parcheggio di un'area di «giardino interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione (mq. 240) rispetto alla superficie complessiva (mq. 1.300)» non avesse provocato «un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, evidenziando altresì che la realizzazione del parcheggio, netta persistenza di una vasta area giardinata, lungi dal determinare un deprezzamento dell'edificio, ha comportato una valorizzazione dell'immobile» (Cass. 12 luglio 2011 n.15319). È chiaro, allora, che in questo caso l'abbattimento di alcuni alberi condominiali (dal testo della sentenza non è dato comprenderne il numero) è stato considerato possibile. Come dire: una questione aperta.

Affermato ciò è bene chiarire un ulteriore aspetto: che cosa accade se si presenta la necessità d'intervenire urgentemente per evitare danni a cose e persone? S'ipotizzi che a seguito d'un periodo di maltempo un albero risulti pericolante a tal punto che l'unica soluzione opportuna sia quella d'abbatterlo.

In determinate circostanze i tempi di convocazione di un'assemblea possono contrastare con le esigenze di rapido intervento.

In tali condizioni la norma cui fare riferimento è il secondo comma dell'art. 1135 c.c. a mente del quale «l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea».

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