Come noto, con legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha introdotto un incentivo applicabile ai lavori di sistemazione a verde. Con il modello 730/2019, i contribuenti dovranno indicare nella propria dichiarazione la detrazione spettante per il periodo d'imposta 2018.
Ricordiamo che per effetto della proroga disposta dalla legge n. 145/2018, il beneficio viene riconosciuto anche con riferimento alle spese sostenute nel 2019.
Con l'articolo 1, comma 12, legge n. 205/2017 è stata introdotta una nuova detrazione sui lavori di sistemazione di aree scoperte private di edifici, impianti di irrigazione e realizzazione di coperture a verde, e parti comuni esterne di edifici condominiali.
L'agevolazione, in particolare, consiste in una detrazione del 36% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.
Il bonus, originariamente valido fino allo scorso 31.12.2018 è stato prorogato fino al prossimo 31.12.2019 ad opera della legge n. 145/2018.
Con riferimento alle spese sostenute nel 2018, i contribuenti dovranno provvedere alla compilazione del modello 730/2019 indicando nel dichiarativo i dati relativi alla detrazione spettante nella sezione IIIA del quadro E.
La compilazione del quadro E. I contribuenti che intendono fruire della detrazione spettante per i lavori di sistemazione a verde devono provvedere alla compilazione del quadro E, sezione IIIA, indicando tutti i dati riferiti al calcolo del beneficio spettante.
Le modalità di esposizione nel dichiarativo del bonus verde avviene sulla falsariga di quanto (già) previsto in materia di recupero edilizio e misure antisismiche: i contribuenti dovranno pertanto indicare, nei righi da E41 a E43 i dati relativi:
- l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- la tipologia di spesa, indicando il codice "12" (spese di sistemazione a verde);
- il codice fiscale nel caso in cui il lavoro sia stato svolto su parti comuni condominiali (in tal caso può essere detratta solo la quota di spesa rimasta a carico del condomino).
Qualora l'immobile sia stato acquistato, ereditato o ricevuto in donazione, il contribuente dovrà compilare la colonna 5.
Nella colonna 8 invece dovrà essere indicato il numero 1 (ovvero la prima rata di fruizione dell'incentivo "bonus verde" riconosciuto nel 2018), mentre nella colonna 9 va esposto l'importo della spesa.
Ad ogni intervento agevolato deve corrispondere un immobile. La compilazione della colonna 10 della sezione IIIA del quadro E è propedeutica alla compilazione dei dati contenuti nella sezione IIIB: se nella sezione A vengono indicati i dati degli interventi agevolati, nella sezione successiva devono essere indicati i dati dell'immobile interessato dall'intervento.
Dopo aver replicato il numero d'ordine, il contribuente dovrà indicare se l'intervento si riferisce ad un condominio, il codice del comune interessato, la natura dell'immobile (terreno/urbano) ed i dati catastali.
Gli interventi sulle parti comuni del condominio devono essere sempre contrassegnati da uno specifico numero d'ordine.
La proroga dell'incentivo. Come anticipato in premessa, con legge n. 145/2018 il legislatore ha disposto la proroga dell'incentivo per le spese sostenute nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Si segnala, a tal proposito, che le spese sostenute entro tale arco di tempo dovranno essere indicate nel dichiarativo da presentare nel 2020 (periodo d'imposta 2019).
Le spese ammesse. Rispetto agli interventi ammessi all'incentivo ed alle condizioni di applicazione, ricordiamo alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione di alcuni interventi di prassi nell'anno 2018:
- non è necessario, ai fini della fruizione dell'incentivo, l'indicazione in fattura degli estremi di legge;
- le piante in vaso possono essere incentivate solo se incluse in un più vasto programma di sistemazione a verde (ex novo o di rinnovamento);
- non possono essere incentivati i costi relativi ai materiali ed alle piante utilizzate per il recupero di un'area a verde, pertanto non è possibile la gestione in economia delle lavorazioni.
Possono essere oggetto dell'agevolazione solo gli interventi e le opere complessivamente necessarie per la sistemazione a verde;
- nel caso in cui vengano effettuati lavori di sistemazione a verde delle parti comuni condominiali e su immobili di proprietà esclusiva, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile la contemporanea applicazione dell'agevolazione nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
In questo caso il contribuente potrà beneficiare dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per i lavori di recupero sulla sua proprietà e, contemporaneamente, fruire dell'incentivo spettante per i lavori di sistemazione sulle parti comuni, nell'ulteriore limite di 5.000 euro per immobile abitativo.