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Il rispetto delle distanze degli alberi dal confine cambia in presenza di un muro divisorio dei fondi

In presenza di un muro di confine se le piante non superano la sua altezza non devono rispettare le distanze minime.
Avv. Alessandro Gallucci 

Esiste un articolo del codice civile, esattamente l'892, che si occupa di disciplinare le distanze degli alberi dal fondo del vicino.

Non si creda che questa norma riguardi solamente i fondi agricoli o le case in campagna: il suo ambito di applicazione è generale.

Insomma si tratti delle villette a schiera o delle ville periferiche, come di giardini condominiali, i loro proprietari devono prestare attenzione al suo rispetto.

Che cosa dice esattamente l'art. 892 c.c.?

Distanze degli alberi, le disposizioni del codice civile

Recita la norma, rubricata per l'appunto Distanze degli alberi:

"Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro".

Recisione radici alberi e piante cosa fare

In prima istanza, quindi, sono fondamentali le norme contenute nei regolamenti locali e subito dopo gli usi locali.

Nel silenzio di queste due fonti normative è necessario fare riferimento all'art. 892 c.c.

Come si suol dire, dunque, il codice civile ha applicazione residuale, si applica solamente se non esistono norme di rango locale prevalente. Ciò per sua espressa disposizione.

La norma cita una serie di piante che rappresentano un elenco meramente esemplificativo della specie rispetto alla specifica distanza da rispettare.

Distanze degli alberi e presenza di muri

La distanza degli alberi dal confine presuppone che tra le due proprietà non vi siano divisioni di altro genere.

Il riferimento, ad esempio, è ai muri divisori.

Sull'argomento, la Corte di Cassazione quando è stata chiamata a pronunciarsi ha stabilito che "il filare delle piante di alloro, anche se posto a distanza inferiore a quella prevista dai secondo comma dell'art. 892 cod. civ., diventava regolare per la presenza del muro di divisione sempre che quelle piante venissero mantenute ad un'altezza non superiore a quella del suddetto muretto (altezza di un metro) attraverso una costante manutenzione e periodici tagli cesori che favoriscono l'infittimento del fogliame ed inibiscono alla pianta, non solo di crescere in altezza, ma anche di sviluppare radici che possono svilupparsi e protendersi, fino al fondo del vicino cagionandone dei danni" (Cass. 4 gennaio 2013, n. 93).

Insomma in presenza di un muro se le piante non superano la sua altezza non devono rispettare le distanze stabilite dai regolamenti, dagli usi o dall'art. 892 c.c. proprio in virtù di quanto disposto dall'ultimo comma di tale articolo.

Si badi: è bene mettere in risalto che la presenza del muro non fa venire meno l'obbligo di rispettare le distanze, ma semplicemente specifica che se la pianta non eccede l'altezza del manufatto allora è considerata a distanza regolamentare.

In tal senso, rispetto allo sconfinamento di rami è stato affermato che "il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso" (Cass. 26 agosto 2019 n. 21694).

Ricordiamo che per la recisione dei rami che invadono l'altrui proprietà è sempre necessaria, in caso di mancata collaborazione del proprietario, l'autorizzazione del giudice che, invece, non è necessaria per l'ipotesi di recisione delle radici invadenti.

Questo, come spesso si legge nella manualistica, rappresenta uno di quei casi di autotutela previsti dall'ordinamento civile che il cittadino può azionare per tutelare il proprio diritto.

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