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Recisione radici alberi e piante cosa fare

Cosa fare se le radici degli alberi presenti nel fondo confinante sconfinano in un altro fondo e chi deve pagare i danni arrecati dalle stesse.
Annamaria Villafrate 

Non è infrequente che tra fondi confinanti si finisca per litigare a causa di alberi e piante un po' troppo invadenti, che con le loro radici si allarghino a tal punto da travalicare il confine della proprietà in cui sono stati collocati. Sulla questione che soluzione propone la legge? Vediamolo insieme.

Le distanze di alberi e piante dal confine

Prima di capire che cosa si può fare in presenza di radici di alberi e piante che si propagano dal fondo confinante, andiamo a monte del problema, ovvero quali sono le distanze da rispettare se si ha intenzione di arricchire il proprio giardino con alberi, piante e siepi.

A darci regole precise in proposito è l'art. 892 c.c., il quale prevede che, a meno che gli usi o i regolamenti locali non dispongano diversamente, le piante e gli alberi collocati nei pressi del confine con il fondo limitrofo devono rispettare le seguenti distanze:

  • mezzo metro per siepi, arbusti, viti e piante da frutto che non superino l'altezza di due metri e mezzo;
  • un metro per le siepi di ontano, castagno o simili, che si tagliano periodicamente vicino al ceppo;
  • un metro e mezzo in caso di alberi non ad alto fusto, che si diffondono in rami con tronchi che non superano i tre metri di altezza;
  • due metri per le siepi di robinie;
  • tre metri se si tratta di alberi ad alto fusto come pini, castagni, querce, noci, cipressi, platani, pioppi e piante similari.

La norma ci dice anche che la distanza viene calcolata "dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina." Distanze che tuttavia non occorre rispettare se sul confine è presente un muro divisorio comune o esclusivo.

In questo caso infatti l'importante è che le piante o gli alberi non superino l'altezza del muro.

La ragione della norma, letta nel suo complesso, è evidente: evitare che il vicino sia privato della luce necessaria a causa dei rami che si propagano e che si trovi il giardino invaso dalle radici degli alberi del fondo confinante. Problema a cui il legislatore ha dato una soluzione davvero molto pratica.

Taglio delle radici che invadono la proprietà

In particolare la norma che se ne occupa è l'art 896 c.c., che riconosce al proprietario del fondo su cui si protendono le radici il diritto di procedere in autonomia al taglio delle stesse, a condizione che i regolamenti e gli usi locali non dispongano diversamente.

Insomma la norma è chiara, se le radici degli alberi del vicino sconfinano nella nostra proprietà non occorre passare dal Tribunale, ma si può prendere tutta l'attrezzatura necessaria e fare da sé.

Questo naturalmente in teoria. Nella pratica infatti è sempre opportuno rivolgersi a un legale e fargli inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si diffida il vicino a provvedere a sue spese al taglio delle radici delle sue piante ai sensi dell'art 896 c.c.

Questa procedura consente infatti di mettersi al riparo da eventuali contestazioni relative al taglio delle radici e alle spese sostenute per risolvere questa grana.

La tutela della salute dei condòmini prevale sul decoro del complesso residenziale.

Attenzione però, quanto previsto dall'art 896 c.c. presuppone che l'albero che diffonde le sue radici nella proprietà altrui sia piantato a distanza regolare, nel rispetto cioè delle distanze dal confine previste dalla legge.

In caso contrario infatti, ossia se oltre al disagio delle radici, il vicino non ha neppure rispettato le distanze previste dalla legge, allora si può pretendere che gli alberi e le siepi piantati o che nascono a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge vengano addirittura estirpati, secondo quanto previsto dall'art 894 c.c.

Cosa fare se le radici provocano danni alla proprietà?

La presenza di una norma che conferisce al proprietario del fondo che subisce l'invasione delle radici di piante e alberi presenti sul fondo altrui fa indubbiamente sorgere qualche domanda nel momento in cui le radici non si limitano a propagarsi nel fondo, ma cagionino dei danni.

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In un caso del genere infatti se il proprietario del fondo danneggiato non ha provveduto ad esercitare il diritto contemplato dall'art. 896 c.c. che cosa succede? Come viene giudicata la sua condotta?

Secondo la Cassazione n. 17991/2008 è errato attribuire "rilevanza al mancato esercizio, da parte del (proprietario del fondo che ha subito danni a causa delle radici di due alberi di proprietà condominiale cresciuti in aderenza al muro di recinzione del giardino), del diritto di provvedere direttamente al taglio delle radici, perché il comportamento del danneggiato non esime il proprietario della cosa dall'obbligo di custodia."

Conclusioni che hanno trovato conforto dalla recente sentenza n. 1827/2020 della Corte d'Appello di Roma, che ha attribuito la responsabilità dei danni ai proprietari degli alberi, le cui radici hanno sconfinato, danneggiando il viale carraio del condominio confinante.

La Corte osserva infatti che l'art. 896 c.c., così come chiarito dalla risalente Cassazione n. 323/1999, anche se consente al vicino il taglio delle radici, non si spinge al punto da imporgli di redigere delle barriere per evitare che le radici degli alberi presenti sul fondo altrui si propaghino nel suo fondo.

Ne consegue che in caso di danni spetta ai proprietari degli alberi provvedere al loro ristoro, a meno che costoro non siano così accorti e previdenti da provvedere in autonomia al taglio delle radici.

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