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Alberi nel giardino del condòmino: decoro e ripartizione spese

Gli alberi nel giardino di un condomino possono contribuire al decoro architettonico del palazzo? In quale caso le spese per l'abbattimento e il loro reinnesto possono essere imputate al condominio e quindi ripartite tra i condomini?
Avv. Anna Nicola Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Gli alberi ad alto fusto nel giardino privato ed il ruolo del condominio

Sebbene possa apparire un caso di scuola, così non è se solo si guarda la fattispecie analizzata dal Supremo Collegio con la decisione del 16 ottobre 2020, n. 22573

Anzi, la vertenza ha visto il suo evolversi nei tre gradi di giudizio.

Alberi in condominio, il recente caso della Cass. 16 ottobre 2020, n. 22573

In sede di giudizio di merito, la condomina rileva che gli alberi del suo giardino facciano parte del decoro architettonico dell'edificio. In ragione di ciò ha chiesto la condanna del condominio alla rifusione delle spese per il loro abbattimento e successivo reinnesto di nuovi alberi di alto fusto.

Radici degli alberi nel terreno altrui, come comportarsi

Il Tribunale ha concluso con il rigetto della domanda dell'attrice perché, a parer suo, non aveva dimostrato l'aspetto ornamentale degli alberi a favore del palazzo.

La signora agisce quindi in appello dove la Corte ha rilevato che detti alberi, sebbene concorressero all'aspetto estetico dell'edificio, erano pur sempre di proprietà esclusiva della condomina.

Come conseguente corollario, ha concluso chele spese domandate, cioè quelle afferenti l'abbattimento e la sostituzione degli stessi, non poteva che essere in capo alla stessa condomina, in via esclusiva, perché proprietaria del giardino.

La condomina, non convinta del ragionamento del giudice di secondo grado, ricorre in Cassazione.

Alberi condominiali: abbattimento, manutenzione e ripartizione delle spese

La ricorrente lamenta un unico motivo di ricorso: l'esistenza di un atto d'obbligo imposto dal Comune di Roma al costruttore del palazzo sulla cui base è stata rilasciata la concessione edilizia in relazione alla presenza di un congruo numero di alberi da mettere a dimora, anche in ragione del vincolo ambientale sussistente nella zona.

Da qui la condomina rileva che gli alberi esistenti nel suo giardino sono da intendersi ineliminabili ai fini del decoro architettonico dell'edificio.

La condomina ritiene che la Corte di Appello non abbia effettuato una completa ricognizione di questo argomento.

La Suprema Corte, prima di analizzare le doglianze della condomina, entra nel merito della fattispecie, richiamando un proprio precedente assolutamente negli stessi termini.

Recisione radici alberi e piante cosa fare

Il precedente Cass. n. 3666/1994, la proprietà in funzione dell'utilità, alberi in condominio componenti essenziali del decoro del palazzo e riparto spese

Nella decisione a cui si riporta, si è osservato che ove si riscontrasse che le piante del singolo sono funzionali al decoro dell'intero palazzo e la loro relativa potatura stessa venga effettuata per soddisfare le esigenze di cura del decoro del palazzo, alle conseguenti spese quale quelle di potatura, anche se sorgono sul suolo di proprietà individuale di un condomino, devono partecipare tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 18/04/1994, n. 3666).

Il Collegio fa notare che in questo precedente si evidenzia che nel caso di specie sussistono il diritto di proprietà del singolo unitamente a quello di comproprietà dei condomini, rispettivamente in considerazione delle utilità per l'uno e per gli altri.

Nei confronti di questi ultimi perché gli alberi si qualificano come componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato.

In ragione di ciò, è corretto l'onere di partecipazione di tutti i condomini alle spese di potatura.

La ripartizione delle spese sancita dagli artt. 1123 e ss. c.c. a volte prescinde dalla comunione del bene, non essendo strettamente collegato alla sua comunione, essendo elemento determinante l'utilità che il bene in questione fornisce alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà.

Perché posso chiedere il taglio degli alberi al mio vicino?

Effettuate queste osservazioni, pratiche ed utili anche per la futura giurisprudenza che dovrà analizzare fattispecie simili, la Corte affronta la doglianza della condomina sul punto mancata considerazione dell'atto di impegno da parte della Corte di Appello ed afferma che, se questo giudice l'avesse considerata nel dovuto modo, la controversia si sarebbe conclusa con altro orientamento.

Alberi in condominio, la valenza dell'atto di impegno

Com'è noto, la convenzione tra un comune e un privato costruttore non ha valore di contratto di diritto privato perché trattasi di passaggio amministrativo inerente il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia. Non vale pertanto a vincolare successivi soggetti che si pongono su piani contrapposti.

Neppure può qualificarsi come contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., perché da esso non nasce alcun diritto o obbligo in capo agli acquirenti del e unità immobiliari di cui all'edificato palazzo.

La tutela della salute dei condòmini prevale sul decoro del complesso residenziale.

Viene fatta salva l'ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in una disciplina negoziale al momento del trasferimento delle singole unità immobiliari (tra le tante, Cass. Sez. 2, 18/09/2013, n. 21396).

Altra ipotesi può essere che l'atto d'obbligo sia stato allegato alla concessione: l'atto di obbligo comportante il vincolo a non modificare la destinazione d'uso del bene entra a fare parte della concessione medesima, creando così un vincolo permanente

Alberi in condominio, decoro e spese: le conclusioni

La conclusione è la cassazione con rinvio per l'analisi di questi aspetti: i tema da analizzare sono se la fattispecie rappresenta una situazione giuridica a vantaggio dell'intero edificio; se, in forza del vincolo di destinazione, arrechino ai condomini l'utilità di elemento ornamentale, possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio.

Ove così fosse, deve intendersi bene comune tutelato dalla legge, con la conseguenza che tutti i partecipanti al condominio sarebbero obbligati a contribuire alle spese per l'abbattimento ed il reimpianto, giacché funzionali alla conservazione di tale decoro.

Trasformazione del giardino condominiale in parcheggio.

Sentenza
Scarica Cass. 16 ottobre 2020 n. 22573
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