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Gli alberi e le piante condominiali (distanze legali e uso degli spazi verdi condominiali)

Gli alberi e le piante situati nel giardino o in altra area verde del condominio sono da considerare beni in comproprietà dei condomini.
Avv. Anna Nicola 

Infatti l'elencazione operata dall'art. 1117 c.c. ha valore puramente esemplificativo e non tassativo (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29130): si considerano comuni gli alberi esistenti sin dalla costituzione del condominio o la cui piantagione sia stata decisa in sede di assemblea e quelli dei quali né il regolamento né gli atti ne riservino la proprietà a qualcuno.

L'art. 1117 c.c. sancisce una presunzione di condominialità: i beni si presumono comuni se non risulta diversamente dal titolo (ad esempio, il regolamento di condominio) o dalla destinazione del bene medesimo.

Alberi in condominio e distanze legali

L'art. 892 c.c. dispone che chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare determinate distanze stabilite dai regolamenti comunali; in mancanza di regolamenti, dagli usi locali, tenuti dalle Camere di Commercio provinciali. Quando né i regolamenti né gli usi abbiano indicazioni al riguardo, si applicano le regole dettate dal medesimo art. 892 c.c., avente carattere residuale.

In particolare l'art. 892 c.c. dispone differenti distanze in ragione della tipologia di albero o pianta:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto, ovverosia quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, ad es. noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili;
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, ovverosia quelli il cui fusto sorga ad altezza non superiore a tre metri, così sono gli ulivi;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;
  • un metro per le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
  • due metri per le siepi di robinie.

Queste distanze minime devono essere prese dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina (cfr. Cass. n. 10502/2013).

La Cassazione con ordinanza n. 35377 del 01 dicembre 2022, ha rilevato che "il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892, comma 1, n. 1), c.c., mira a impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune, le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro".

Non è necessario il rispetto delle distanze legali in presenza di un muro divisorio sul confine purché le piante siano manutenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro (Cass. 26 agosto 2019 n. 21694).

La nozione di muro divisorio rilevante, ai sensi dell'art. 892, comma 4, c.c., coincide con quella di cui all'art. 881 c.c., costituendo muro solo quel manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui.

Ove si tratti di fondi a dislivello, il muro di contenimento che emerga dal piano di campagna del fondo superiore e nasconda le piante alla vista del vicino può avere anche la funzione di muro divisorio ex art. 892, comma 4, c.c. (Cass., 12/07/2018, n.18439).

L'uso degli spazi verdi condominiali

Sono considerate invalide le delibere assembleari che impongano al condomino di lasciare liberi da qualsiasi ingombro le aiuole e gli spazi verdi condominiali o vietino di utilizzare le aiuole condominiali per piantarvi essenze vegetali, di deporre vasi o materiali sugli spazi comuni (Cass., 7/02/2018, n. 2957).

In particolare, queste delibere avrebbero un intento emulativo e costituirebbero un abuso della maggioranza: la piantumazione in questione sarebbe espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l'uso delle aiuole ex art. 1102 c.c.

Non viola la norma di cui all'art. 1102 c.c. il condomino che pianti alberi da frutta nel giardino condominiale (Cass. 9 febbraio 2011, n. 3188).

Il condominio può decidere di adibire un certo spazio condominiale a giardino botanico con piante e alberi di elevato pregio e rarità. Simile deliberazione può essere importante ad esempio per aumentare il decoro architettonico dell'edificio, da considerarsi quale esigenza di interesse condominiale.

Si ritiene che simile deliberazione rientri nella modificazione della destinazione d'uso ex art. 1117 ter c.c., sulla cui base vi sono specifiche prescrizioni formali da rispettare.

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