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Il singolo albero rispetta le distanze legali, il filare di alberi no

Una recente sentenza della Cassazione affronta il tema dell'estirpazione di alberi da un filare a distanza non legale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'art. 894 c.c. prevede che il vicino possa esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza inferiore a quella normativamente prescritta. L'art. 892 c.c., comma 3, dispone che la distanza si misuri dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.

Pertanto, l'estirpazione delle piante può essere disposta dal giudice solo ove quest'ultimo abbia accertato il mancato rispetto delle distanze prescritte da calcolare nei termini anzidetti.

La finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze.

Questo significa che il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno.

Si può quindi affermare che, in mancanza di un titolo di acquisto della servitù (contratto, destinazione del padre di famiglia, usucapione), può sempre esigersi l'estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale dal confine, trattandosi di una facoltà inerente al diritto di proprietà, come tale imprescrittibile.

Radici degli alberi nel terreno altrui, come comportarsi

Distanze legali e alberi: il concetto di filare

Attenzione, però, tali considerazioni non valgono se gli alberi costituiscono un filare, cioè un serie unitaria di alberi, piantati o seminati dalla mano dell'uomo, ovvero nati spontaneamente, che si incorporino nel suolo in allineamento, secondo una linea ideale, retta.

Infatti se si è acquistato il diritto di tenere singoli alberi a distanza minore da quella legale, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

In altre parole nell'ipotesi in cui, per morte recisione o abbattimento, un albero, non facente parte di un filare, sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale.

Quando ricorre un filare di alberi, però, il discorso cambia. Il problema è stato recentemente affrontato dalla Cassazione nella sentenza n. 37781 del 1 dicembre 2021.

Distanze legali e filare: la vicenda

La proprietaria di un immobile citava davanti al Giudice di Pace la vicina per sentirla condannare alla rimozione di alcune piante ed al risarcimento del danno.

L'attrice affermava, in particolare, di aver acquistato un immobile da una società e che alcuni mesi dopo il rogito la convenuta aveva "collocato" alcuni cipressi, a distanza tale da ostruirle la vista e comunque in violazione delle norme a presidio delle distanze legali.

La convenuta si costituiva in giudizio, facendo presente che, sulla base di un accordo con la predetta società che aveva venduto l'immobile all'attrice, una parte di un filare di cipressi nel suo terreno erano stati espiantati (nove piante) per agevolare lo svolgimento di alcune opere edili, con l'impegno di conservare in vita le essenze e ripristinarle a lavori ultimati.

In pratica, ad ultimazione della ristrutturazione dell'immobile poi venduto all'attrice, sulla base del predetto accordo con la società venditrice, quest'ultima aveva reimpiantato nel terreno della convenuta gli alberi già facenti parte del filare, anche se in numero maggiore rispetto a quelli esistenti in origine (20 piante invece di 9).

Giudice di Pace e Tribunale davano torto all'attrice che, allora, ricorreva in cassazione, sostenendo che l'intero filare era stato eliminato e, quindi, non sussisteva alcun diritto della vicina di pretenderne il reimpianto a distanza di anni, se non rispettando la distanza minima dal confine; in ogni caso sottolineava l'illiceità del reimpianto di 20 alberi per sostituire i precedenti 9 eliminati in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società sopra menzionata.

Il filare e le regole fissate dall'articolo 895 c.c.

La Cassazione non ritiene condivisibili le affermazioni della ricorrente, atteso che nel caso di specie non è stato espiantato l'intero filare, ma solo parte di esso.

Di conseguenza trova applicazione il principio secondo cui il diritto di tenere a distanza minore di quella legale un filare di alberi, situato lungo il confine, ha per oggetto non le piante singolarmente, bensì l'intero filare, da considerare come un unico bene.

Pertanto, finché questo conserva unitariamente la sua vitalità, esso può essere integrato mediante la sostituzione di piante nuove a quelle che via via muoiono o vengono abbattute; rimane fermo che, trattandosi di ripristino di un filare, non vi è alcun obbligo di rispettare né le distanze legali previste dal codice, né quelle diverse previste dai regolamenti locali, ove esistenti (art 895 c.c.); secondo i giudici supremi il principio risulta applicabile anche nel caso in cui alcune piante del filare (sulla base di un accordo contrattuale) vengono temporaneamente estirpate ma poi reimpiantate.

Tale ragionamento vale anche qualora il numero delle piante ricollocate all'interno del filare risulti maggiore rispetto a quelle venute meno; del resto la natura unitaria del filare comporta l'irrilevanza del numero dei singoli alberi che ne fanno parte, numero che può crescere per motivi naturali o per opera dell'uomo. In ogni caso quando, invece, il filare viene distrutto nella sua interezza, per opera dell'uomo o per evento naturale, la sostituzione può avere luogo soltanto nel rispetto della distanza prevista dalla legge.

Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante

Sentenza
Scarica Cass. 1 dicembre 2021 n. 37781
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