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Voglio costruire un muro di cinta: serve il permesso di costruire?

Sebbene si tratti di opere funzionali a chiudere i confini sui fondi confinanti occorre prendere in considerazione l'impatto effettivo che le nuove strutture generano sul territorio.
Redazione Condominioweb 

Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche:

  • destinazione a recingere una determinata proprietà,
  • altezza non superiore a tre metri,
  • emerge dal suolo ed ha entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni.

Chiarito quanto sopra bisogna stabilire quanto segue: serve il permesso di costruire?

In merito alla questione bisogna sottolineare che, ad esempio, il TAR Molise, sez. I, 07/11/2023, n. 292, ha ritenuto necessario il permesso di costruire dinanzi ad "una costruzione in cemento armato, dell'altezza di 90cm e larghezza di 40cm, il quale - ben visibile da entrambi i lati - si staglia fuori dal piano di campagna per tutta la lunghezza di 75 metri, radicandosi a terra con una base cd. a "L"".

Allo stesso modo TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 28/04/2020, n. 1542 ha ritenuto necessario il permesso di costruire per "un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio".

In realtà bisogna considerare che il Testo unico dell'edilizia non contiene sul punto indicazioni precise.

Infatti non vi è detto se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e), e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380.

Secondo i giudici amministrativi più che alla tipologia di intervento edilizio (da collocare nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorre far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio.

Con la conseguenza che si deve qualificare come nuova costruzione tutte le volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie, come nei casi sopra visti.

Quindi la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/05/2011, n. 2621).

Va inoltre sottolineato che il muro di cinta non deve essere confuso con il muro di contenimento che è invece opera dotata di specificità ed autonomia, soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato (mentre la funzione di confine è solo accessoria ed eventuale).

Il muro di contenimento che crei un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire, allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di "nuova costruzione".

Quest'ultimo concetto è infatti comprensivo di qualunque manufatto autonomo o modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi (Tar Sicilia 23 gennaio 2024 n. 319).

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