Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche:
- destinazione a recingere una determinata proprietà,
- altezza non superiore a tre metri,
- emerge dal suolo ed ha entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni.
Chiarito quanto sopra bisogna stabilire quanto segue: serve il permesso di costruire?
In merito alla questione bisogna sottolineare che, ad esempio, il TAR Molise, sez. I, 07/11/2023, n. 292, ha ritenuto necessario il permesso di costruire dinanzi ad "una costruzione in cemento armato, dell'altezza di 90cm e larghezza di 40cm, il quale - ben visibile da entrambi i lati - si staglia fuori dal piano di campagna per tutta la lunghezza di 75 metri, radicandosi a terra con una base cd. a "L"".
Allo stesso modo TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 28/04/2020, n. 1542 ha ritenuto necessario il permesso di costruire per "un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio".
In realtà bisogna considerare che il Testo unico dell'edilizia non contiene sul punto indicazioni precise.
Infatti non vi è detto se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e), e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380.
Secondo i giudici amministrativi più che alla tipologia di intervento edilizio (da collocare nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorre far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio.
Con la conseguenza che si deve qualificare come nuova costruzione tutte le volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie, come nei casi sopra visti.
Quindi la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/05/2011, n. 2621).
Va inoltre sottolineato che il muro di cinta non deve essere confuso con il muro di contenimento che è invece opera dotata di specificità ed autonomia, soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato (mentre la funzione di confine è solo accessoria ed eventuale).
Il muro di contenimento che crei un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire, allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di "nuova costruzione".
Quest'ultimo concetto è infatti comprensivo di qualunque manufatto autonomo o modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi (Tar Sicilia 23 gennaio 2024 n. 319).