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Distacchi di intonaco e parti murarie dalla facciata del fabbricato condominiale: la diffida dei vigili del fuoco al non utilizzo della rampa di accesso ai garage del condominio limitrofo

Gli effetti della diffida cessano con l'eliminazione della situazione di pericolo ed il ripristino della sicurezza dei luoghi.
Avv. Eliana Messineo 

Può accadere che dalla facciata di un fabbricato vetusto si distacchino pezzi di intonaco e parti murarie e che la situazione di pericolo renda necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco al fine di tutelare l'incolumità delle persone nonché della Polizia Municipale per il transennamento dell'area interessata dai cedimenti strutturali.

La Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1008 del 11 maggio 2023 si è occupata dei presupposti della diffida emessa dai Vigili del Fuoco finalizzata ad impedire l'utilizzo dei luoghi interessati dai distacchi nonché della cessazione degli effetti della diffida medesima.

Distacchi di intonaco e parti murarie dalla facciata del fabbricato condominiale: la diffida dei vigili del fuoco al non utilizzo della rampa di accesso ai garage del condominio limitrofo. Fatto e decisione

Un condominio di Prato era stato diffidato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a non utilizzare la rampa d'accesso ai garage di pertinenza del fabbricato condominiale in quanto sulla stessa erano cadute parti di muratura a seguito dei distacchi che avevano interessato la facciata e la pavimentazione dei terrazzi di un condominio limitrofo.

Il Comando dei Vigili del Fuoco, in sede di intervento presso il condominio interessato dai distacchi, aveva richiesto anche l'intervento della Polizia Municipale che aveva preso provvedimenti per il transennamento a scopo cautelativo del tratto di strada antistante il condominio interessato dai distacchi.

A seguito di tali provvedimenti, il condominio diffidato al non utilizzo della rampa di accesso ai garage intimava, per il tramite del proprio legale incaricato dall'amministratore p.t., al condominio del fabbricato dal quale si erano originati i distacchi di provvedere all'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi.

Ulteriore invito al ripristino delle condizioni di sicurezza della rampa di accesso ai garage del condominio limitrofo a quello interessato dai distacchi veniva effettuato in sede di negoziazione assistita.

La controversia veniva instaurata dinanzi al Tribunale di Prato che rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal condominio, oltre che dai singoli condomini costituitisi in giudizio con intervento adesivo autonomo, per la limitazione nell'uso e nel godimento della rampa di accesso ai garage a causa della diffida dall'accesso comminata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato in seguito al sinistro causato dal crollo di materiali dalla facciata di pertinenza del condominio convenuto.

Veniva, altresì, respinta la domanda del condominio avente ad oggetto la condanna del condominio convenuto allo svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari alla revoca della diffida emessa dai Vigili del Fuoco nei confronti del condominio attore.

Il condominio soccombente in primo grado, proponeva appello dinanzi alla Corte territoriale di Firenze rappresentando che i lavori di messa in sicurezza del fabbricato vetusto erano terminati oltre un anno dopo la notifica della citazione di primo grado e sette mesi dopo la prima udienza davanti al Tribunale; che tale circostanza non era stata comunicata in giudizio dal condominio appellato impedendo così di chiedere, in primo grado, la cessazione della materia del contendere con condanna alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

Risultando pacifico che i lavori di messa in sicurezza della facciata del condominio fossero stati effettuati e terminati, la controversia permaneva su quando questo fosse avvenuto e se, soprattutto, sussistessero a carico del condominio adempimenti amministrativi ulteriori e comunicazioni dovute, al fine di far cessare gli effetti della diffida dei Vigili del Fuoco.

Rimaneva, altresì, oggetto di controversia la pretesa risarcitoria avanzata dal condominio appellante per il mancato utilizzo della rampa di accesso ai garage.

La Corte d'Appello di Firenze ha rigettato la richiesta di cessazione della materia del contendere sull'assunto che non fossero venute meno tutte le contrapposizioni tra le parti.

Nel merito ha confermato il rigetto della domanda di condanna allo svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari alla revoca della diffida del Comando dei Vigili del Fuoco.

A tal proposito la Corte d'Appello ha ritenuto che gli effetti della diffida dei Vigili del Fuoco a non utilizzare la rampa erano cessati con l'eliminazione della situazione di pericolo ed il ripristino della sicurezza dei luoghi, non essendo necessari adempimenti amministrativi ulteriori.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato utilizzo dei garage e dei locali tecnici, cui si accedeva a mezzo della rampa oggetto della diffida al non utilizzo, la Corte ha ritenuto di non accoglierla in quanto sfornita di adeguata prova.

Parimenti ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per assenza di prova circa la sussistenza di un danno alla persona direttamente discendente dalla lesione del diritto di proprietà.

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Considerazioni conclusive

Gli interventi del Corpo dei Vigili del Fuoco in materia di crolli e cedimenti strutturali sono funzionali a dare una risposta immediata con riferimento alla tutela dell'incolumità delle persone, potendo ricomprendere ogni provvedimento necessario ad evitare situazioni di pericolo.

Ciò significa, in sostanza, che le diffide emesse dai Vigili del Fuoco sono correlate alla concreta rimozione del pericolo, piuttosto che agli adempimenti amministrativi delle pratiche edilizie ed urbanistiche.

L'art. 24 del D. Lgs. 139/2006 stabilisce esattamente che: "Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali... Sono compresi... l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità... Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale... si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità".

Rientrano nella suddetta previsione normativa anche gli interventi inerenti l'improvviso o imminente crollo strutturale, nonché le verifiche strutturali degli edifici a seguito di eventi sismici, cedimenti, parti pericolanti.

In base all'art. 77 DPR 64/2012 (Attività di soccorso delle squadre) il capo partenza dei vigili del fuoco: "... comunica agli interessati le valutazioni in esito all'intervento, segnalando eventuali pericoli ed adottando le misure urgenti di tutela; ... Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre eventualmente presenti: ... effettua una rapida ricognizione della situazione incidentale e conseguentemente pianifica le operazioni... individua e, se necessario, delimita l'area di intervento all'interno della quale vengono effettuate le operazioni di soccorso ed il cui accesso è in ogni caso riservato alle sole forze operative; effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le attrezzature affidati nonché i dispositivi di protezione individuale necessari; conclude l'intervento adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela delle persone."

Ne deriva, pertanto, che una volta cessata la situazione di pericolo, con la messa in sicurezza dei luoghi oggetto di cedimenti e di crolli, cessano gli effetti della diffida dei Vigili del Fuoco non essendo la stessa correlata agli adempimenti amministrativi delle pratiche edilizie ed urbanistiche.

Nella specie, in assenza di ordinanze ingiunzioni comunali o prefettizie con riferimento all'esecuzione dei lavori sulle facciate del condominio appellato, il condominio appellante avrebbe potuto riprendere ad utilizzare la propria rampa a seguito della messa in sicurezza della facciata del condominio appellato.

Sentenza
Scarica App. Firenze 11 maggio 2023 n. 1008
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