La bacheca condominiale è solitamente destinata agli annunci di maggiore interesse per i condòmini, come ad esempio l'avviso di un temporaneo malfunzionamento dell'ascensore e i recapiti telefonici dell'amministratore nonché delle imprese che si occupano della manutenzione del fabbricato.
È cosa nota che in bacheca non possa essere reso noto l'elenco contenente i nominativi dei condòmini morosi: trovandosi in un luogo di accessibile a tutti, una condotta del genere costituirebbe una patente violazione della privacy dei proprietari. Tanto vale anche per la diffida inviata all'amministratore? È possibile pubblicare in bacheca lettere e contestazioni fatte pervenire a chi gestisce l'edificio? Approfondiamo l'argomento.
Condominio: cosa si può pubblicare in bacheca?
La bacheca condominiale è il posto in cui vengono affissi gli avvisi di maggiore interesse per la compagine.
Non a caso la stessa (ove non sia virtuale) è collocata in un posto accessibile a tutti o, comunque, facilmente raggiungibile, come ad esempio l'androne.
L'uso più frequente che della bacheca viene fatto riguarda l'affissione degli avvisi che l'amministratore rivolge ai condòmini, come ad esempio: il guasto della caldaia o dell'ascensore; la sospensione del servizio idrico; i giorni in cui si effettueranno lavori di manutenzione nell'edificio.
La bacheca serve anche a rendere noti i recapiti dell'amministratore (principalmente, numero di cellulare e indirizzo email).
Ancora, la bacheca potrebbe servire come promemoria per ricordare ai condòmini i giorni in cui si terrà l'assemblea.
Si badi bene: l'affissione in bacheca non può sostituire la regolare notifica dell'avviso di convocazione secondo i consueti metodi indicati dalla legge (pec, raccomandata, fax o consegna a mano).
Infine, la bacheca potrebbe rendere pubblici alcuni articoli del regolamento condominiale che l'amministratore ritiene opportuno ricordare ai fini di un quieto vivere civile (ad esempio, il divieto di sporcare il giardino, ecc.).
La bacheca condominiale è obbligatoria?
La bacheca condominiale non è obbligatoria. Se tuttavia si decide di averne una, non sembra indispensabile il voto dell'assemblea, trattandosi di adempimento minimo a cui può provvedere l'amministratore in completa autonomia.
Tanto sembra essere confermato dalla legge stessa e, in particolare, dall'art. 1129 c.c., laddove fa obbligo all'amministratore di pubblicare, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, le proprie generalità, il domicilio e i recapiti, anche telefonici.
Chi può affiggere gli avvisi in bacheca?
Solitamente, gli avvisi vengono affissi in bacheca dall'amministratore.
Ciò non toglie, tuttavia, che anche i condòmini possano avvalersene, atteso che la stessa, essendo un bene comune, appartiene ed è nella disponibilità di tutti.
Pertanto, salva diversa previsione regolamentare, anche i condòmini potranno affiggere i loro avvisi, purché siano di interesse comune.
Diffida all'amministratore: si può pubblicare in bacheca?
Come ricordato, nella bacheca possono essere affissi gli avvisi e le altre notizie di rilievo condominiale, purché possano essere d'utilità per i proprietari.
A questa regola generale c'è un limite, costituito dalla privacy. La giurisprudenza (ex multis, Cass., ord. n. 29323 del 7 ottobre 2022) è oramai granitica nel ritenere illecita la condotta dell'amministratore consistente nell'affissione, all'interno della bacheca, dei nominativi dei condòmini morosi ovvero della documentazione da cui possa comunque evincersi la loro identità.
Ciò perché la bacheca, essendo esposta al pubblico, non può contenere informazioni violative della riservatezza e della reputazione altrui.
Questo principio si applica anche a tutela della privacy dell'amministratore? È legittimo pubblicare in bacheca la diffida inviata all'amministratore inadempiente?
Sul punto non c'è giurisprudenza significativa; tuttavia, applicando i principi sinora espressi in tema di riservatezza e reputazione, possiamo affermare che tale condotta è illecita quanto quella della pubblicazione dei nominativi dei morosi.
Come ricordato più volte, infatti, la bacheca condominiale è, per propria funzione, destinata alla pubblicizzazione di ciò che in essa vi è affisso.
Inserire al suo interno una lettera di diffida, magari caratterizzata da espressioni veementi, vorrebbe dire rendere noti a una platea indeterminata di soggetti le generalità dell'amministratore ed, eventualmente, le sue inadempienze, arrecando danno alla sua reputazione.
Possiamo quindi concludere affermando che non è possibile affiggere in bacheca la diffida inviata all'amministratore.