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Annullamento di delibera per cessazione della materia del contendere

Se l'assemblea condominiale riconduce a correttezza e validità un precedente deliberato oggetto di impugnazione, la nuova decisione fa cessare le ragioni di prosecuzione del giudizio.
Avv. Anna Nicola 

La declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (Trib. Catania n. 1650 del 09.05.2014).

Affinché si configuri la cessata materia del contendere è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido.

Ciò si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass. n. 10847/2020).

La questione è stata di recente affrontata dal Tribunale di Ragusa con la decisione del 3 agosto 2023, n. 1228.

Annullamento di delibera per cessazione della materia del contendere. Fatto e decisione

Una condomina chiama in giudizio il proprio condominio, onde ottenere la nullità/annullabilità di una certa delibera dell'assemblea.

Si costituisce il condominio, il quale chiede di volersi disporre il rigetto della promossa impugnazione perché infondata, in virtù delle argomentazioni esposte nella propria comparsa costitutiva.

In sede di note scritte relative ad una certa udienza, la condomina allega un verbale di assemblea condominiale tenutasi da poco sulla cui base asserisce che si è verificata la fattispecie di sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avvenuta revoca o annullamento della delibera assembleare oggetto del giudizio de quo, con conseguente compensazione tra le parti delle spese di lite.

Dalla lettura di questo verbale assembleare, in realtà, si ricava la sola relazione svolta dall'Amministratore all'assemblea condominiale, riferendo questi dell'impossibilità, allo stato attuale, di esecuzione dei lavori con lo sconto in fattura, usufruendo dei benefici di cui al D.L.n. 34/2020 (c.d. Superbonus), non essendo stato possibile rinvenire un soggetto cui cedere il credito, con l'impegno, tuttavia, da parte del medesimo, a riferire prontamente in assemblea, laddove in futuro fosse individuato simile cessionario, con conseguente sconto in fattura.

In esso poi i condomini intervenuti hanno dato atto della relazione dell'amministratore.

A ben vedere, non si può dire che con questo verbale di abbia l'annullamento o revoca della precedente delibera assembleare, come erroneamente sostenuto dall'attrice in quanto non vi è alcuna nuova delibera.

Quest'ultima, nonostante ciò, ha chiaramente manifestato la propria intenzione di non insistere nelle proprie pretese, manifestando una sopravvenuta carenza di interesse a proseguire nella propria domanda, chiedendo la cessazione della materia del contendere, non configurandosi, allo stato, un interesse concreto ed attuale della stessa a conseguire la chiesta pronuncia, a fronte dell'impossibilità di esecuzione dei lavori deliberati, per le motivazioni illustrate nel verbale da ultimo esaminato.

Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta dedotta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, come rappresentato dalla medesima.

A ciò ha fatto seguito la compensazione delle spese di lite, come domandato dalla stessa attrice, avuto riguardo al tenore delle difese espresse nei rispettivi scritti difensivi, stanti le dedotte difformità edilizie sussistenti nell'immobile oggetto degli interventi di manutenzione, non contestate specificamente dalla controparte.

Impugnazione delibera ed intervenuta successiva sostituzione, quali conseguenze con la cessazione della materia del contendere?

Considerazioni conclusive

Il giudice nel caso di specie non ha potuto sostenere che vi fosse la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione del verbale da ultimo prodotto perché, dall'analisi della sentenza, per come riporta il contenuto di questo verbale, si ha solo che l'amministratore ha evidenziato in questa seduta le difficoltà riscontrate per iniziare/proseguire gli interventi agevolati.

Terminata l'esposizione dell'amministratore, non vi è alcuna delibera di revoca o annullamento della precedente decisione assembleare di voler porre in atto questi interventi edilizi.

Nella sostanza tuttavia, dalla fattispecie in esame si desume che non ne ricorrono le condizioni.

Ecco che allora, stanti gli scritti difensivi di entrambe le parti di difformità edilizie, nonché la domanda di non proseguire più il giudizio da parte attrice, il giudice ha concluso per la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta dedotta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice.

Si tratta, a mio modo di vedere, di un chiaro esempio di rispetto dell'economia processuale oltre che di aderenza del diritto alla realtà dei fatti nella specifica fattispecie.

Sentenza
Scarica Trib. Ragusa 3 agosto 2023 n. 1228
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