Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Quando può dirsi sostituita una delibera condominiale?

La successiva delibera condominiale adottata in conformità alle previsioni di legge può sostituire e sanare la precedente ritenuta invalida.
Dott.ssa Lucia Izzo 
12 Giu, 2020

Capita spesso che una delibera condominiale sia stata adottata senza rispettare le prescrizioni che disciplinano la valida assunzione della stessa.

Si tratta, ad esempio, di quelle norme inerenti le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, e così via. In tali casi, una successiva delibera condominiale, adottata in conformità alle previsioni di legge, viene ritenuta idonea a sanare quella ritenuta nulla o annullabile.

Il precedente atto viene in tal modo sostituito da quello successivo, a seguito della correzione dei vizi, che dovrà essere adottato con i medesimi quorum deliberativi richiesti dalla legge per approvare validamente quello originario.

Come sostituire una delibera condominiale annullata

Si tratta di una conclusione avvalorata da numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito che applicano analogicamente, in materia condominiale, quanto previsto dall'art. 2377, comma 8, c.c. in materia societaria.

Secondo tale norma, l'annullamento della deliberazione non potrà aver luogo se quella impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

I giudici, inoltre, sostengono che la sostituzione della delibera condominiale impugnata è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere qualora vi sia stata un'impugnazione della delibera stessa.

Una conferma in tal senso giunge dalla recente ordinanza n. 10847/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata l'8 giugno 2020, in una vicenda relativa all'impugnazione di una delibera assembleare avente ad oggetto la nomina di un amministratore in sostituzione del precedente revocato.

Nel caso in esame, un condomino aveva impugnato, ex art. 1137 c.c., una deliberazione avente ad oggetto la nomina dell'amministratore, in sostituzione del precedente revocato, lamentando l'omessa convocazione, l'incompletezza dell'ordine del giorno, l'insussistenza dei quorum costitutivo e deliberativo, nonché la mancanza dei requisiti di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c. in capo al soggetto incaricato.

Tuttavia, la Corte d'appello accertava che, successivamente, l'assemblea aveva sostituito tale delibera rinnovando la nomina dell'amministratore e operando una "sanatoria" dell'atto oggetto di impugnazione.

Poiché era stato posto in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, il giudice a quo dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto le successive delibere avevano mutato la situazione giuridica in contestazione.

Pertanto, essendosi verificata una situazione in fatto e in diritto nuova rispetto a quella esistente al tempo della prima impugnazione, la pronuncia richiesta al giudice di merito sarebbe stata inutile.

Sostituzione delibera condominiale e cessazione materia del contendere

Tale conclusione viene confermata anche dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini richiamano e condividono il consolidato orientamento in tema di impugnazione delle delibere condominiali secondo cui la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (cfr. Cass. n. 20071/2017, n. 2999/2010, n. 11961/2004).

Per i giudici, la cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in

cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione.

Sostituzione delibera condominio ed eccesso di potere

Rinnovazione sanante con effetti retroattivi

Richiamando nuovamente l'art. 2377 c.c., la Cassazione precisa che, affinché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.

Qualora, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorreranno soltanto da quando sia la medesima stata assunta.

Nel caso esaminato, nell'ambito di apprezzamento di fatto loro spettante, i giudici di merito hanno accertato che nella delibera successiva di riconferma della nomina dell'amministratore era stata rimossa la precedente causa di invalidità e che l'atto era immune da vizi.

Regole per la compensazione delle spese legali nel condominio

La Corte territoriale, inoltre, aveva ritenuto che nella vicenda sussistessero "giusti motivi" per compensare integralmente le spese dei due gradi del giudizio, in considerazione della particolarità e del complessivo esito della controversia, con la reciproca parziale soccombenza di entrambe le parti.

In materia di spese di giudizio, la Suprema Corte ritiene che ci si debba discostare da quanto previsto dall'art. 2377 c.c. nella parte in cui dispone che "il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società".

A differenza di quanto previsto da tale norma, qualora il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, la pronuncia finale sulle spese debba essere regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale.

Il giudice del merito deve, dunque, espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.

Revoca parziale delibera assemblea condominiale

Sentenza
Scarica Cass. 8 giugno 2020 n. 10847
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento