Vai al contenuto
Giosuè 1

DELIBERA NULLA O ANNULLABILE - è legale tale delibera assembleare?

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno. l'assemblea ha deliberato di eseguire i lavori della centrale termica, dando incarico ad un non condomino di valutare eventuali preventivi scegliere quello più conveniente e fare eseguire dallo stesso i lavori necessari,  senza convocare una ulteriore assemblea  per l'approvazione dei preventivi dei lavori . mi chiedo è legale tale delibera assembleare? la delibera è Nulla? grazie

Giosuè 1 dice:

Buongiorno. l'assemblea ha deliberato di eseguire i lavori della centrale termica, dando incarico ad un non condomino di valutare eventuali preventivi scegliere quello più conveniente e fare eseguire dallo stesso i lavori necessari,  senza convocare una ulteriore assemblea  per l'approvazione dei preventivi dei lavori . mi chiedo è legale tale delibera assembleare? la delibera è Nulla? grazie

Direi che se l'assemblea ha deliberato di "firmare un assegno in bianco" ad un estraneo al condominio per operare scelte che competono in via esclusiva alla'assemblea (ed è all'assemblea che compete di scegliere fornitura e fornitre) quella delibera è nulla perchè l'assemblea è andata oltre le proprie potestà, ledendo diritti individuali de condòmini. 

a meno che l'assemblea non rappresenti i 1000 millesimi dell'intero condominio...caso puramente di scuola,ovvio.

Modificato da enrico dimitri
aggiunta chiarimento.

Così come è stato presento il problema sono d'accordo con chi mi ha preceduto

Però è possibile, però non lasciare carta bianca anche per la scelta dei preventivi, ma i preventivi devono essere già visionati dall'assemblea e questa potrà nominare una commissione (non si dice sia scelta tra i condomini o estranei) o lasciare all'amministratore la scelta del preventivo tra quelli esaminati dall'assemblea;

 

E' valida la delega dell'assemblea condominiale 

La Sentenza Cass. 10937 del 11/7/03 ha stabilito un principio di notevole importanza in materia condominiale che ha creato un precedente in una fattispecie che, in passato, non era mai stata visitata dalla giurisprudenza e che, di conseguenza, aveva fatto dormire sonni poco tranquilli a quegli amministratori che, più scrupolosi di altri, si domandavano, prima di porre in esecuzione una delibera, se questa fosse effettivamente legittima e, comunque, non radicalmente nulla. 
Il provvedimento di cui sopra, infatti, ha stabilito che non deve essere presa all'unanimità dei condomini, la delibera che deleghi all'amministratore la facoltà di scegliere egli stesso la ditta esecutrice di lavori condominiali; detta fattispecie, naturalmente, è applicabile ai casi, per la verità molto più frequenti, in cui la delega venga conferita ad una commissione che, valutati diversi preventivi, scelga quello più vantaggioso. 

Il problema è che, rappresentando l'approvazione delle spese, una competenza esclusiva dell'assemblea, era ipotizzabile una carenza di potere di quest'ultima a delegare detta funzione ad organi diversi, per cui si verserebbe nell'ipotesi di delibera radicalmente nulla per difetto assoluto di competenza; non a caso la massima del provvedimento in esame si esprime nel senso che sia valida la delibera presa a maggioranza e non all'unanimità atteso che, ogni volta che fosse necessaria l'unanimità, si verserebbe in ipotesi di necessità negoziale e, di conseguenza, di difetto assoluto di competenza dell'assembla e, quindi, di nullità, alla quale seguirebbe l'obbligo, da parte dell'amministratore, a non eseguire il provvedimento, fatto che determinerebbe il blocco della gestione o, in caso di ottemperanza, il rischio di dover risarcire i danni per avere eseguito un provvedimento radicalmente nullo (avere fatto eseguire i lavori da parte della ditta scelta dalla commissione e non dall'assemblea). 

Questo provvedimento da un lato ha posto un principio cui ora potranno fare riferimento amministratori e condòmini dall'altro ha confermato, ancora una volta, che i poteri dell'assemblea non si limitino a quelli tipici di cui al Codice Civile, ma si estendano, in generale, a tutta la gestione, fino ad arrivare a poter delegare le proprie funzioni ad altri organi (amministratore, commissione ecc.). 

La procedura, pertanto, vedrebbe attratta, nella fase decisionale, la competenza dell'amministratore (solitamente esecutore) o della commissione. 

Nell'ipotesi l'amministratore dovesse agire nei confronti dei condomini morosi, dovrebbe produrre al Giudice la decisione assembleare e il verbale della commissione (se delegata la commissione) o il contratto d'appalto (se delegato personalmente) e le ripartizioni dallo stesso eseguite. 

Da ultimo, va rilevato, comunque, che una delega assolutamente priva di contenuto non potrebbe superare l'eccezione di nullità, per cui la delega potrà validamente avvenire solo quando siano, comunque, stabiliti i criteri di massima (sia dato di scegliere tra due o più imprese o tra due o più prezzi) e la delega non sia, pertanto, in bianco, atteso che, in tal caso, la delibera difficilmente supererebbe la censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto. 

Avv. Paolo Gatto, Consulente legale A.P.P.C.

Modificato da Tullio Ts
Giosuè 1 dice:

Buongiorno. l'assemblea ha deliberato di eseguire i lavori della centrale termica, dando incarico ad un non condomino di valutare eventuali preventivi scegliere quello più conveniente e fare eseguire dallo stesso i lavori necessari,  senza convocare una ulteriore assemblea  per l'approvazione dei preventivi dei lavori . mi chiedo è legale tale delibera assembleare? la delibera è Nulla? grazie

concordo sul fatto che la delibera sia Nulla, in quanto  la scelta dei preventivi è una decisione che va presa soltanto in assemblea e non può un singolo condomino sostituirsi a questa,  anche se autorizzato da una precedente delibera che però vista la decisione è senz'altro nulla.

Partecipa al forum, invia un quesito

×