L'art. 2377 c.c., all'ottavo comma, stabilisce che «L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto». Questa disposizione, prevista per la materia societaria, può in realtà essere estesa anche in ambito condominiale.
È ciò che ha stabilito una recente sentenza (n. 468 del 13 aprile 2022) del Tribunale di Modena, la quale non solo ha risposto alla domanda se l'assemblea può ratificare la delibera impugnata, ma ha anche analizzato gli effetti di tale decisione. Approfondiamo la questione e analizziamo i principi contenuti nella predetta pronuncia.
Come impugnare una delibera condominiale in caso di vizi procedurali
Nel caso di specie, un condomino impugnava una delibera condominiale adducendo, a sostegno delle proprie ragioni, la violazione di molteplici norme di legge, tra le quali gli artt. 67 disp. att. e 1136 c.c. in ordine alla convocazione dell'assemblea (precisando come dagli atti e dalla documentazione emergesse che il quorum costitutivo fosse stato raggiunto tramite deleghe invalide), nonché l'art. 1130 bis c.c., non essendo stati messi a disposizione i documenti contabili condominiali.
Parte attrice chiedeva, dunque, in via preliminare, la sospensione della delibera impugnata e, nel merito, la sua declaratoria di nullità, annullabilità, invalidità ed inefficacia, con conseguente condanna del condominio convenuto alla restituzione, in suo favore, di ogni somma versata in esecuzione della decisone impugnata.
Quando l'eccezione di improcedibilità può bloccare l'impugnazione della delibera
Si costituiva il condominio convenuto il quale eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, come la delibera assembleare impugnata fosse stata ratificata nell'assemblea straordinaria; pertanto, l'attore avrebbe dovuto impugnare la seconda delibera, in quanto le decisioni assunte precedentemente erano state sostituite da quelle della successiva assemblea.
Secondo parte convenuta, dunque, le eccezioni del condomino sulla delibera impugnata non avrebbero più ragion d'essere, trattandosi di decisione superata dalla successiva, che aveva ratificato tutti i punti della precedente e non era stata impugnata, dovendo, così, ritenersi cessata la materia del contendere, applicandosi, per costante giurisprudenza, alla materia condominiale la stessa disciplina di cui all'art. 2377 c.c. relativa alla materia societaria.
La cessazione della materia del contendere per ratifica della delibera
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 468 del 13 aprile 2022 in commento, non può che accogliere l'eccezione di improcedibilità sollevata dal condominio convenuto, dichiarando la cessazione della materia del contendere per intervenuta ratifica della deliberazione impugnata.
In effetti, l'assemblea condominiale, al fine di evitare l'impugnazione della delibera da parte dell'attore che, prima della citazione, aveva presentato l'istanza per esperire il propedeutico procedimento di mediazione, provvedeva a ratificare la predetta delibera, votando sugli stessi temi già oggetto dell'ordine del giorno della precedente assemblea.
Si dava luogo, in tal modo e ai sensi dell'art. 2377, comma otto, c.c., (applicabile anche in ambito condominiale), a un atto sostitutivo che non ha determinato una convalida con effetti retroattivi dell'originaria deliberazione, ma una sua vera e propria rinnovazione.
A tal proposito, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione «la norma dell'art. 2377, ult.co., cod. civ., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata» (ex multis, Cass., sent. n. 20071/2017; Cass., sent. n. 24957/2016).
Con la conseguenza che, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare del condominio, quando risulti che l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, si verifica la "cessazione della materia del contendere", senza che nel detto giudizio possa inserirsi la questione circa la legittimità della nuova deliberazione.
In altri termini, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la "cessazione della materia del contendere", restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto a ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo.
Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né sostituire la delibera impugnata di cui è causa.
In tal caso, anzi, ossia ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, c.c., la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (si veda Cass., 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439).
Nel caso di specie, non v'è dubbio che parte attrice avrebbe dovuto impugnare non già la delibera precedente, quella cioè ratificata, bensì la deliberazione successiva, quella "ratificante".
Peraltro, alla successiva assemblea, regolarmente convocata in seconda seduta, aveva preso parte lo stesso attore (seppur per delega).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione proposta dal condominio convenuto, il Tribunale di Modena dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera assembleare oramai ratificata.