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Impugnativa di delibera assembleare: quale il giudice competente per valore?

In sede di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del consuntivo, il giudice competente per valore si individua in relazione all'importo dell'intera delibera e non alla somma contestata dal condomino.
Avv. Adriana Nicoletti 

La norma che definisce il giudice competente per valore ha subito, nel corso degli anni, importanti modifiche. L'art. 7 c.p.c., che concerne la competenza del giudice di pace per le controversie relative a beni mobili, stabilisce il limite di diecimila euro per poter ricorrere correttamente all'organo giurisdizionale (norma in vigore dal 28 febbraio 2023), mentre il limite salirà a trentamila euro a partire dal 31 ottobre 2025. Fermo restando la competenza di altro giudice se diversamente stabilito dalla legge.

Se la questione è di semplice soluzione quando la domanda abbia ad oggetto una somma determinata (ad esempio nel caso di richiesta di un decreto ingiuntivo), il problema si è rivelato più complesso nel caso in cui la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo sia stata oggetto di impugnativa.

In questo caso, infatti, il punto critico è sempre stato rappresentato dal dubbio se, per individuare il giudice competente si dovesse fare riferimento al valore complessivo della deliberazione o all'importo contestato.

La giurisprudenza, che nel tempo si è diversamente determinata, si è attualmente consolidata seguendo la prima soluzione, tanto che ancora di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36013 in data 27 dicembre 2023 ha seguito questa impostazione.

Regolamento di competenza per individuare il giudice titolare dell'impugnativa di una delibera assembleare. Fatto e decisione

Proposta impugnazione avverso la delibera assembleare, con la quale era stato approvato il consuntivo e la conseguente ripartizione, un condomino ne chiedeva l'annullamento per la violazione dell'art. 1123 c.c., assumendo che la deliberazione era stata assunta con la partecipazione ed il voto di soggetti che non erano legittimati.

Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace e, conseguentemente, l'attore proponeva regolamento di competenza dinanzi alla Corte Suprema deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 12 co.1, c.p.c. Ad avviso del ricorrente, infatti, il Tribunale aveva errato nel considerare che il valore della controversia dovesse essere rapportato alla cifra dal medesimo contestata e non all'intera delibera impugnata.

La Corte ha accolto il ricorso dichiarando la competenza del Tribunale adito, dinanzi al quale ha rimesso le parti per la riassunzione del giudizio nei termini di legge, rinviando la decisione sulle spese di lite al giudice di merito.

L'ordinanza in esame si è uniformata alla consolidata giurisprudenza della Corte ed ha ribadito un principio che si pone alla base di innumerevoli decisioni prevalenti rispetto all'orientamento contrario espresso dal Tribunale: "la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro" (Cass. 21 marzo 2022, n. 9068; Cass. 7 luglio 2021, n. 19250. Ultima in senso difforme: Cass. 28 agosto 2018, n. 21227).

Considerazioni conclusive

L'ordinanza della Corte di cassazione ci pone di fronte a due questioni, delle quali una è stata oggetto del regolamento di competenza mentre la seconda sarà esaminata dal Tribunale quale giudice del rinvio.

Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata nell'ambito del giudizio di impugnativa della delibera assembleare si può dire che sia una delle più frequenti, considerate le innumerevoli decisioni che sono state pronunciate nel tempo dai giudici di legittimità e che sono state oggetto di un vivo dibattito.

La soluzione alla quale è pervenuta la Corte negli ultimi anni è, da un punto di vista logico/giuridico, condivisibile e più che convincente.

In primo luogo, occorre considerare che la delibera assembleare è una decisione che interessa tutti i condomini; è collegiale, in quanto è assunta da un organo formato e rappresentato da tutti i partecipanti al condominio, i quali esprimono il loro voto attraverso le doppie maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. e, da ultimo, è obbligatoria per tutti i condomini anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Fermo il diritto di questi di impugnare la deliberazione nei termini di cui all'art. 1137, co.1, c.c.

È proprio questo ultimo carattere - obbligatorietà collettiva nei confronti della deliberazione - che incide più di ogni altra considerazione sul fatto che il valore economico della deliberazione non possa essere riferito alla quota dovuta e contestata dal singolo condomino, ma sia un parametro ragguagliato al complessivo valore della delibera stessa.

La conseguenza chiara di tale ragionamento sta nel fatto che se un condomino impugna una deliberazione contestando la validità di un criterio di ripartizione applicato (ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.), che andrebbe ad incidere sul quantum dovuto, non dovuto o dovuto in misura minore dal condomino stesso, tutta la compagine condominiale subirebbe l'effetto della modifica della ripartizione, dal momento che l'intera delibera verrebbe annullata, con un ricalcolo delle quote di spese a carico di tutti i condomini.

La modifica una tantum del criterio di ripartizione delle spese è motivo di nullità della delibera?

Ecco perché tra tutte le decisioni conformi a quella odierna della Corte assume particolare rilevanza un risalente precedente, secondo il quale "in tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l''inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell'assemblea, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell'insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all'invalidità dell'intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il <thema decidendum> non riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale" (Cass. 05 aprile 2004, n. 6617)

Un brevissimo cenno merita, infine, l'altra questione che non ha trovato spazio nel giudizio di competenza che ha dato vita all'ordinanza in esame. Ci si riferisce, infatti, alla contestazione che concerne l'asserita illegittima partecipazione all'assemblea di soggetti votanti, che avrebbe viziato la delibera assunta.

Quanto a ciò si rileva che, secondo l'art. 66, co. 3, disp. att. c.c. nella sua attuale formulazione, l'avviso di convocazione deve essere inviato dall'amministratore agli aventi diritto e non solo ai condomini come in passato. Quindi il quadro dei partecipanti si è allargato anche a soggetti che prima non erano considerati.

La presenza del registro dell'anagrafe, ad esempio, fa sì che la conoscenza del nominativo dei conduttori potrebbe imporre all'amministratore la loro convocazione, ma limitatamente alla discussione e/o votazione di argomenti fissati dalla legge (nello specifico: diritto di voto solo per le spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento ex art. 10, legge n. 392/1978).

L'uso del condizionale è doveroso poiché, da un lato, nessuna norma pone un tale obbligo a carico dell'amministratore e, dall'altro, la disposizione dell'art. 10 citato è norma speciale, che secondo alcuni autori consuma i suoi effetti all'interno del rapporto locatore/inquilino.

Ergo, l'amministratore dovrebbe continuare a convocare il proprietario, il quale dovrebbe informare il proprio conduttore che nell'assemblea saranno in discussione argomenti sui quali il soggetto può esprimere il proprio voto in quanto direttamente interessato.

Sentenza
Scarica Cass. 27 dicembre 2023 n. 36013
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