Abbiamo già commentato, nel dicembre scorso, una pronuncia relativa al rapporto tra impugnativa di delibera e opposizione al DI avvenuta dopo la sentenza a Sezioni Unite n. 9839 del 14 aprile 2021 della Cassazione, che dovrebbe aver posto la parola 'fine' al dibattito su ciò che il Giudice dell'opposizione al DI può conoscere o meno rispetto ai vizi della delibera su cui si fonda il DI stesso.
La sentenza che oggi commenteremo, tuttavia, facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte, una volta rigettata l'impugnativa, condanna la condòmina attrice al pagamento di una somma determinata equitativamente a titolo di abuso del diritto, avendone valutato il comportamento pretestuoso tenuto non solamente nell'impugnativa promossa dinanzi all'estensore, ma anche nel corso del giudizio di opposizione al DI promosso davanti ad altro Giudice (Trib. La Spezia 2 febbraio 2022, n. 74).
Impugnativa della delibera in costanza di opposizione al DI: la pronuncia
Tizia impugna una delibera del proprio Condominio di La Spezia, sostenendone la nullità o l'annullabilità; secondo la condòmina, la delibera in questione:
- avrebbe deciso su materia non spettante alla sua competenza (lavori di impermeabilizzazione di balconi privati e rifacimento dei piani di calpestio degli stessi)
- avrebbe attribuito alla condòmina (nuda proprietaria di immobile senza balcone) la spesa inerente i suddetti lavori, non dovuta perché afferente ad altre proprietà esclusive di altri condòmini
- avrebbe errato nel fissare l'importo dovuto per le valvole relative alla contabilizzazione del calore
- avrebbe errato nel quantificare il residuo dovuto per la suddetta contabilizzazione e per la gestione ordinaria
Il Condominio si costituisce eccependo innanzitutto l'incompetenza per valore del Tribunale, adito da Tizia, perché, a suo dire, il totale delle somme contestate dall'attrice sarebbe inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, di competenza del Giudice di Pace.
Sempre in via preliminare e di rito, il Condominio eccepisce la litispendenza o la pregiudizialità di altra causa rispetto all'impugnazione promossa da Tizia: riporta il Condominio che Tizia aveva opposto il DI ottenuto dal medesimo avverso di lei presso il Giudice di Pace di La Spezia e che detta opposizione riguardava le stesse somme e le medesime domande dedotte da Tizia nel giudizio di impugnazione.
Ancora in via preliminare, il Condominio eccepisce l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto proposta tardivamente rispetto ai termini di cui all'art. 1137 c.c., dato che, ritiene lo stesso, i vizi sollevati da Tizia sarebbero stati tutt'al più da qualificare come motivi di annullabilità e non di nullità.
Nel merito, il Condominio evidenzia che le spese deliberate rientravano nelle competenze assembleari, in quanto non riguardavano balconi individuali o parti di essi, bensì le parti esterne dei balconi, da ritenersi parti comuni ex art. 1117 c.c., assumendo valenza decorativa dell'edificio.
Quanto all'erroneità delle spese per i contabilizzatori, sottolinea il Condominio che la spesa era stata solamente preventivata a causa dell'opposizione della medesima attrice che non aveva permesso l'accesso al proprio appartamento del tecnico incaricato, così da rendere materialmente impossibile la stima esatta del numero di valvole da apporre, mentre la domanda di accertare l'erroneità del residuo della gestione ordinaria - immaginiamo si trattasse del 'saldo esercizio precedente' - sarebbe nulla perché generica.
Il Condominio domandava poi, in conclusione, la condanna per lite temeraria di Tizia, che aveva avviato plurime iniziative contro il Condominio e contro l'Amministratore personalmente, denunciandolo in sede penale per l'ammanco di € 25,50.
Il Tribunale di La Spezia, istruita la causa sulle sole difese iniziali delle parti, dato che le stesse non avevano svolto richiesta di assegnazione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., decide rigettando l'impugnativa di Tizia e condannandola al pagamento delle spese legali a favore del Condominio, nonché della somma di € 1.000,00, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità processuale per abuso del diritto (art. 96, 3° comma, c.p.c.).
Competenza per valore nelle impugnative di delibera
Il Tribunale rigetta l'eccezione di incompetenza formulata dal Condominio: citando una pronuncia assai recente della Cassazione (ord. n. 19250 del 07 luglio 2021), il Giudice ci ricorda che:
«La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro)».
Quindi, tanto per fare un esempio pratico, se impugno una delibera di approvazione di una spesa o di una somma pari ad € 10.000,00, anche se la quota a me spettante sarebbe pari ad € 500,00, dovrò considerare l'intera cifra della spesa che vado ad impugnare.
Litispendenza, pregiudizialità e giudicato
Anche questa eccezione viene rigettata dal Tribunale, in base ad una considerazione di cui viene dato atto solamente in parte motiva e non in narrativa, cioè che l'opposizione al DI del Condominio promossa da Tizia si era già conclusa con sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile) prima dell'impugnativa promossa dalla stessa.
Pertanto, non corrispondeva al vero quanto riportato dal Condominio, cioè che le medesime domande svolte da Tizia in impugnazione fossero all'esame di un altro Ufficio nel medesimo momento in cui questa Giudice esaminava l'impugnativa.
Va invece rilevato, afferma il Tribunale, che sussiste un giudicato esterno tra le parti circa le domande oggetto di impugnativa: infatti, nel giudizio di opposizione al DI, Tizia aveva dedotto le medesime questioni poi riportate nell'impugnativa di delibera e il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo i vizi sollevati come motivi di annullabilità e ritenendo, ne deduciamo noi, l'impugnativa tardiva.
Siccome esiste già un giudizio tra le medesime parti e per il medesimo oggetto, adottato da un altro Giudice e prima dell'impugnativa della delibera, in virtù del principio del ne bis in idem, non è possibile ottenere una seconda pronuncia.
Rammentiamo, in merito alla tardività dell'impugnativa della delibera promossa nella sede del giudizio di opposizione al DI che, in virtù della pronuncia a Sezioni Unite richiamata all'inizio del presente articolo, è possibile impugnare la delibera posta alla base del DI in sede di opposizione allo stesso da parte del condòmino solamente qualora il condòmino sia ancora nei termini per proporre detta impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c., cioè qualora non siano decorsi 30 giorni dall'adozione della delibera (se il condòmino era presente) o dalla sua comunicazione (se assente).
Attenzione ancora perché, qualora il condòmino intenda impugnare la delibera e ne abbia avuto conoscenza solamente dopo aver ricevuto la notifica del DI, non dovrà attendere il 40mo giorno concesso dalla legge per promuovere l'opposizione, bensì dovrà avere cura di notificare al Condominio l'atto di opposizione al DI entro i 30 giorni dalla ricezione della notifica per essere ritenuto tempestivo nella proposizione dell'impugnativa della delibera all'interno dell'atto di opposizione.
Sanzioni per abuso del diritto nel processo civile
L'art. 96, 3° comma, c.p.c. prevede che il Giudice, al momento della pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali, possa, in ogni caso - da intendersi come anche laddove abbia già emesso la condanna per lite temeraria di cui ai precedenti commi - condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma determinata in via equitativa.
Tale condanna è pronunciabile anche d'ufficio, cioè in assenza di specifica istanza di parte e solo nei confronti della parte totalmente soccombente (esclusa quindi nei casi di soccombenza parziale).
Come rammentato anche dal Giudice della sentenza in commento, siccome la norma in parola configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 2 della medesima norma, ma con esse cumulabile, non è necessario, a differenza di quanto accade per liquidare il danno da lite temeraria, che il Giudice accerti l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, perché è sufficiente riscontrare una condotta oggettivamente valutabile come abuso dello strumento processuale, come l'aver agito o resistito pretestuosamente (così, da ultimo, sent. Cass., Sez. Lavoro, n. 3830 del 15 febbraio 2021, citata nella pronuncia in commento).