Anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione dell'assemblea, bisogna fare riferimento all'importo contestato sulla sua singola obbligazione.
La vicenda. Il tribunale di Ancona - pronunciandosi sull'impugnativa della delibera assembleare del Condominio -dichiarava l'incompetenza per valore del tribunale adito in favore di quella del giudice di pace e l'infondatezza dell'impugnazione della delibera assembleare.
Avverso tale decisione, la società beta ha proposto regolamento di competenza, sottolineando come la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della delibera condominiale dovesse ritenersi inutiliter data, provenendo da un giudice che si era spogliato della propria competenza, e sostenendo che il tribunale aveva errato nel rapportare il valore della causa non alla spesa approvata con l'impugnata delibera condominiale, bensì alla quota millesimale di tale spesa gravante sull'attrice; la ricorrente, inoltre, eccepiva anche che per quanto attiene al regolamento delle spese operato dal tribunale, dalla sentenza non era possibile desumere se detto regolamento fosse stato ascrivibile alla declaratoria di incompetenza o alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa della delibera condominiale.
Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, il regolamento (pur se ammissibile), era infondato in quanto la statuizione di competenza del giudice di pace adottata dal tribunale risultava conforme al consolidato orientamento secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché', in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum (Cass, 21227/18; Cass. nn. 6363/10, 16898/13, 15814/14, 18283/15, 5014/18).
Di conseguenza, priva di pregio, infine, è stata la doglianza avanzata dalla ricorrente in relazione al regolamento delle spese effettuato dal tribunale, avendo quest'ultimo correttamente posto le spese a carico della parte soccombente sulla questione di competenza, ossia sulla questione nella cui decisione si è esaurita la potestas iudicandi del tribunale stesso.
In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso per regolamento di competenza è stato rigettato.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IMPUGNATIVA DELIBERA |
RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 43 c.p.c. |
PROBLEMA | Secondo il giudice adito, la questione esorbitava dalla propria competenza di valore, e ritenendo comunque inammissibile l'impugnativa proposta. Condannava inoltre la parte attrice a rifondere al convenuto Condominio le spese del giudizio. Avverso tale decisione veniva proposto regolamento di competenza. Si evidenziava, tra l'altro, che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione della delibera condominiale fosse inutiliter data in quanto proveniente da un giudice che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia. |
LA SOLUZIONE | Secondo la Cassazione, il regolamento pur se ammissibile, tuttavia era infondato in quanto la statuizione di competenza del Giudice di Pace adottata dal Tribunale marchigiano è conforme all'orientamento di legittimità consolidato, secondo il quale ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum. |
LA MASSIMA | Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa di una deliberazione dell'assemblea condominiale, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata dall'attore Corte di Cassazione, Ord. n. 24748 del 3 ottobre 2019. |