#1 Inviato 12 Ottobre, 2017 Vorrei porre un quesito che solo all'apparenza sembra banale. Ragionando per assurdo, i condomini di uno stabile si riuniscono in assemblea e deliberano a maggioranza di verniciare a nuovo l'automobile del condomino Sig. Bianchi. L'auto del Sig. Bianchi è un bene del tutto estraneo al condominio e la delibera non ha minimamente attinenza alla gestione e manutenzione del condominio. Il rapporto istaurato dalla delibera riguarda i condomini che hanno deliberato e i Sig. Bianchi che, in questa occasione, è solo un terzo proprietario di auto e solo per caso anche condomino di quello stabile. La delibera non viene impugnata perché non ha senso impugnare una delibera condominiale quando esula dalla materia condominiale. Il Sig. Bianchi rifiuta il pagamento che gli viene richiesto e, solo quando si giunge alla approvazione del rendiconto, decide di impugnarlo in quanto la somma richiestagli è stata iscritta a bilancio tra i crediti da riscuotere. In sede di impugnazione apprende che avrebbe dovuto impugnare in precedenza la delibera dei lavori anziché quella di approvazione del bilancio e che ora non può più opporsi. Che la delibera contemplasse materia assolutamente estranea al condominio, implicando Bianchi nella sua qualità di terzo anziché di condomino, sembra non avere nessuna importanza. La questione è quanto meno grottesca ma evidentemente non c'è possibilità di salvarsi dalle illogicità del diritto e dalla confusione e inefficienza del sistema giudiziario italiano. Sarei grato di qualsiasi trattazione al riguardo nella speranza di chiarire l'argomento. Grazie.
#2 Inviato 12 Ottobre, 2017 Vorrei porre un quesito che solo all'apparenza sembra banale. Ragionando per assurdo, i condomini di uno stabile si riuniscono in assemblea e deliberano a maggioranza di verniciare a nuovo l'automobile del condomino Sig. Bianchi. L'auto del Sig. Bianchi è un bene del tutto estraneo al condominio e la delibera non ha minimamente attinenza alla gestione e manutenzione del condominio. Il rapporto istaurato dalla delibera riguarda i condomini che hanno deliberato e i Sig. Bianchi che, in questa occasione, è solo un terzo proprietario di auto e solo per caso anche condomino di quello stabile. La delibera non viene impugnata perché non ha senso impugnare una delibera condominiale quando esula dalla materia condominiale.Il Sig. Bianchi rifiuta il pagamento che gli viene richiesto e, solo quando si giunge alla approvazione del rendiconto, decide di impugnarlo in quanto la somma richiestagli è stata iscritta a bilancio tra i crediti da riscuotere. In sede di impugnazione apprende che avrebbe dovuto impugnare in precedenza la delibera dei lavori anziché quella di approvazione del bilancio e che ora non può più opporsi. Che la delibera contemplasse materia assolutamente estranea al condominio, implicando Bianchi nella sua qualità di terzo anziché di condomino, sembra non avere nessuna importanza. La questione è quanto meno grottesca ma evidentemente non c'è possibilità di salvarsi dalle illogicità del diritto e dalla confusione e inefficienza del sistema giudiziario italiano. Sarei grato di qualsiasi trattazione al riguardo nella speranza di chiarire l'argomento. Grazie. La delibera è assolutamente nulla e non solo annullabile nei 30 giorni di rito, per cui è possibile opporsi, non pagare assolutamente niente e nel caso l'amministratore riesca ad ottenere il Decreto Ingiuntivo, sarà facile dimostrare la nullità con opposizione nei 40 giorni previsti. La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali. In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea,che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto ...
#3 Inviato 13 Ottobre, 2017 Ringrazio Tullio per la risposta ma il problema è che, dato che il sig, Bianchi ha impugnato il rendiconto, ora non può più impugnare la delibera di approvazione lavori, anche se non riguarda minimamente l'ambito condominiale. Il giudice ritiene che il rendiconto sia una mera ripartizione di quanto approvato in precedenza. Si ottiene così l'effetto di conferire validità a una delibera assurda, non inerente e vessatoria. Qualcuno ha trovato qualche traccia in giurisprudenza di situazioni simili? Grazie ancora per qualsiasi aiuto.
#4 Inviato 13 Ottobre, 2017 Ringrazio Tullio per la risposta ma il problema è che, dato che il sig, Bianchi ha impugnato il rendiconto, ora non può più impugnare la delibera di approvazione lavori, anche se non riguarda minimamente l'ambito condominiale. Il giudice ritiene che il rendiconto sia una mera ripartizione di quanto approvato in precedenza. Si ottiene così l'effetto di conferire validità a una delibera assurda, non inerente e vessatoria.Qualcuno ha trovato qualche traccia in giurisprudenza di situazioni simili? Grazie ancora per qualsiasi aiuto. Se il sig. Bianchi ha impugnato il rendiconto, in sede giudiziale spiegherà le sue ragioni, e se avrà dalla sua parte un bravo avvocato verrà appurato che l'assemblea ha approvato una delibera riguardante parti private non avendo nessun titolo per farlo, perchè non rientrava nella competenza assembleare, e che al consuntivo è stato approvato il rendiconto comprensivo di una delibera nulla, comunque se il Sig. Bianchi avrà la costanza potrà arrivare sino alla Cassazione. p.s. ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di una delibera a maggioranza per verniciare a nuovo l'automobile del condomino Sig. Bianchi? E non di parti comuni?
#5 Inviato 13 Ottobre, 2017 Ringrazio Tullio per la risposta ma il problema è che, dato che il sig, Bianchi ha impugnato il rendiconto, ora non può più impugnare la delibera di approvazione lavori, anche se non riguarda minimamente l'ambito condominiale. Perchè non potrebbe farlo? Una delibera nulla può essere sempre impugnata e fatta valere come nulla, in qualsiasi tempo, indifferentemente se lui abbia o no impugnato il rendiconto.
#6 Inviato 13 Ottobre, 2017 Una via di uscita forse c'è. Il giudice di pace si basa probabilmente su sentenza della Corte di Cassazione del 21/7/2005 n. 15288 che per l'insorgenza del debito per spese straordinarie fa riferimento alla delibera assembleare di approvazione. Corretto, ma si fonda su un equivoco: non si tratta di spese di manutenzione straordinaria su beni comuni ma di spese extra condominiali. Mentre per le spese straordinarie il momento di insorgenza dell’obbligo è per l'appunto quello della delibera di approvazione dei lavori, per le spese extra condominiali è quello di autorizzazione alla realizzazione (che sappiamo non c’è stata). E’ quindi corretto richiedere la nullità del rendiconto. Adesso bisogna trovare come spiegarlo al giudice. Mi appello comunque a tutti quelli che possono trovare qualche rispondenza in giurisprudenza.