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Ninni Vitale

Quorum necessario nell'assemblea

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DOPO AVERE PIU’ VOLTE LETTO LA NORMATIVA 2012 ED I RELATIVI AGGIORNAMENTI NON RIESCO AD ESITARE LA CASISTICA CHE DI SEGUITO SOTTOPONGO PERCHE’ MI SORGONO DELLE PERPLESSITA' IN ORDINE AL NUMERO MINIMO OVVERO ALLA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE IN PRIMA CONVOCAZIONE (metà dei condomini +1 e 2/3 dei millesimi) MA ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE.

LA PROPRIETA DI 11 UNITA’ IMMOBILIARI, TUTTE EGUALI ED AGGREGATE IN UNICO COMPLESSO E’ COSI’ RAPPRESENTATA:

N° PROPR. N° UNITA’ MILLESIMI

1) 2 (compropr.) 4 363.64

2) 2 (compropr.) 1 90.90

3) 2 (compropr.) 2 181.82

4) 1 2 181.82

5) 1 1 90.90

6) 1 1 90.90

9 11 999.98

NELLA SITUAZIONE COME SOPRA RIPORTATA QUAL’E’ IL NUMERO DI CONDOMINI, DELEGHE COMPRESE, DETERMINA LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA?

E SE NON FOSSERO PRESENTI I CONDOMINI DEL PUNTO 2 E 3, L’ASSEMBLEA, IN PRIMA CONVOCAZIONE SAREBBE EGUALMENTE COSTITUITA?

RINGRAZIO PER L’AIUTO, MENTRE SALUTO CORDIALMENTE

1) non postare lo stesso post piu' volte

2) non urlare (non scrivere maiuscolo )

3 continua solo qui --link_rimosso--

Scusate mi è solamente sfuggito e non sapevo di non dovere usare il maiuscolo. Per il resto ero molto taciturno, seppure mi siano pevenuti tre verbali estivi in unico colpo con le medesime condizioni assembleari ove ritengo persista abbondante materia di impugnazione.

quali sarebbero codeste condizioni assembleari che sono secondo te materia d'impugnazione ?

Si premette che il condominio di che trattasi si è costituito nel novembre 2015 ed interessa un’area, parallela alla battigia di un tratto di mare, per un centinaio di metri e contenuta entro i 150 mt da essa, ove in una prima porzione della stessa per un fronte di circa 20 metri, simulando una disposizione a C, sono dislocati 11 boungalow, noti agli odierni condomini sin dalla loro realizzazione, dedita per un certo numero di anni all’accoglienza di turisti e/o vacanzieri. Tali unità immobiliari rimaste successivamente in disuso per circa un decennio, a causa di intervenute vicende giudiziarie, nel corso delle quali vennero asportate e danneggiati da parte di ignoti alcune parti, all’atto della riattivazione da parte di nuovi proprietari, costituitisi in condominio, necessitavano di manutenzioni straordinarie consistenti nel ripristino delle reti fognarie, idriche ed elettriche, della recinzione, ma anche del riassetto, della pulitura e della razionalizzazione delle aree condominiali per un più idoneo uso delle parti comuni, il tutto, ovviamente, si ritiene – da parte di alcuni condomini - senza incorrere in abusi, ma, piuttosto, nel rispetto dell’ambiente e di tutte le vigenti normative, stante l’ubicazione dell’area condominiale e della pregressa concessa sanatoria.

Deliberati tali lavori su computo metrico eseguito da uno dei condomini, nominato pure direttore dei lavori si acquisiscono i preventivi per l'esecuzione dei lavori che aggiudicati iniziati e pervenuti ad un certo stato di avanzamento vengono interrotti per rinuncia dell'impresa che per apparenti contrasti col direttore dei lavori, in verità anche contabili preferisce rinunciare alla prosecuzione dei lavori. In tutto questo si rinviene un tratto di fognatura approssimato in una postazione nuova rispetto a quella che dovrebbe costituire un manutenzione straordinaria, assumendo tutto l'aspetto di una innovazione, invasiva di aree condominiali dirimpettaia alle porta d'ingresso di altre unità e che promette di transitare sotto traccia zig zagando nella prossimità delle unità altrui, procurando il dissesto delle quote adiacenti, seppure in area condominiale. Il tutto facendo lievitare il costo previsto, che viene incluso in un concorato effettuato dallo stesso direttore lavori in assenza di delibera alcuna. Ovviamente c'è dell'altro.

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