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paul_cayard

L'assemblea può deliberare l'annullamento di una precedente delibera ?

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buonasera a tutti.

mi hanno recapitato una richiesta da inserire all'odg della prossima assemblea.

questa richiesta prevede di deliberare l'annullamento di una delibera votata nella precedente assemblea.

la delibera votata in precedenza il 12 aprile è stata del tutto regolare sia come maggioranze che come presupposti per la costituzione dell'assemblea.

io ho spiegato che non ho difficoltà ad inserire questa richiesta, ma faccio rilevare che la delibera non era nulla, non era annullabile e qualora lo fosse stata i fatidici 30 gg per l'impugnazione sono passati da un pezzo.

a supporto della sua tesi, il condomino mi consegna copia di una pagina di un sito di un ordine di avvocati (vedi http://www.ordineavvocati.av.it/06_scuola_forense/allegati_2013/Corso_Intensivo/16_ottobre/impugnativa%20delle%20delibere%20condominiali.pdf ) dove è scritto che quanto previsto dall'art. 2377 del cc è estensibile anche alle delibere delle assemblee condominiali (vedi prima pagina dopo frontespizio nella parte in corsivo "Attenzione ...") e fa riferimento alla sentenza di cassazione civile 19.10.1961 n. 2246.

ho letto l'articolo 2377 del cc ma personalmente non trovo paralleli con il condominio (ma non sono avvocato).

quindi, se fosse vero, significa che tutte le delibere sia legittime, sia annullabili, sia nulle si possono annullare sempre: basta trovare una maggioranza.

non è dato poi sapere se la maggioranza che annulla la delibera precedente debba essere la stessa o addirittura si può annullare con maggioranza inferiore ...

 

qualcuno può aiutarmi ad andare in assemblea preparato ?

grazie in anticipo.

Si è possibile annullare, modificare le delibere già approvate, purchè vengano modificate, annullate con lo stesso quorum che era necessario alla loro 1° approvazione.

Comunque se queste sono già andate in esecuzione p.es. per un lavoro già iniziato dalla ditta, sarà necessario pagare i danni per mancato guadagno alla ditta se previsto dl contratto, ed anche il lavoro sin quì eseguito.

Se invece si tratta di delibera normativa, non ci sono problemi di questo genere.

Sarebbe peraltro assurdo pensare che una delibera non si possa modificare annullare mai e tenerla valida per sempre, ovvero in condominio non si potrebbe mai modificare nulla.

 

L'assemblea, con una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza.

(Cassazione Civile, Sezione II, 6 aprile 2009 n. 8231)

giusto quello che dici.

la delibera in questione riguardava l'approvazione di una cifra necessaria per eseguire lavori straordinari all'edificio.

130.000 euro da pagare in 24 rate mensili a partire da giugno e a settembre si farà il contratto con l'impresa individuata.

alcuni hanno iniziato a pagare, altri no, alcuni hanno già pagato l'intera cifra dovuta.

ora qualcuno vuole deliberare l'annullamento con restituzione degli importi a chi ha già pagato.

tralascio i motivi pretestuosi della richiesta (tra l'altro è un condomino, anzi due, che furono favorevoli)

A quanto dici non è stato firmato il contratto, per cui in caso di annullamento non dovrete nessun rimborso alla ditta, l'assemblea dovrà poi decidere che fare del residuo di cassa, o renderlo a chi ha già versato, oppure lasciarlo in cassa, a scalare per le spese condominiali a chi ha versato, o altre soluzioni, come l'assemblea deciderà, comunque i fondi ritorneranno ai legittimi proprietari o subito o con le quote o altra maniera.

tra l'altro sul sito indicato si dice che "una delibera assembleare presa all'unanimità può essere modificata o revocata a maggioranza in una assemblea successiva".

 

- - - Aggiornato - - -

 

A quanto dici non è stato firmato il contratto, per cui in caso di annullamento non dovrete nessun rimborso alla ditta, l'assemblea dovrà poi decidere che fare del residuo di cassa, o renderlo a chi ha già versato, oppure lasciarlo in cassa, a scalare per le spese condominiali a chi ha versato, o altre soluzioni, come l'assemblea deciderà, comunque i fondi ritorneranno ai legittimi proprietari o subito o con le quote o altra maniera.

no, non è certo un problema contabile.

mi pongo il problema di come quindi qualsiasi delibera presa validamente dall'assemblea possa essere "annullata" senza passare da un giudice ma soltanto far presentare un ordine del giorno che chieda l'annullamento di quanto deliberato (naturalmente, sono d'accordo con te con per lo meno le stesse maggioranze).

tra l'altro sul sito indicato si dice che "una delibera assembleare presa all'unanimità può essere modificata o revocata a maggioranza in una assemblea successiva"..

 

no, non è certo un problema contabile.

mi pongo il problema di come quindi qualsiasi delibera presa validamente dall'assemblea possa essere "annullata" senza passare da un giudice.

C'è da fare un distinguo;

- se una delibera necessita dell'unanimità ed è stata deliberata a norma all'unanimità, per modificarla, annullarla, successivamente in assemblea sarà sempre necessaria l'unanimità

- se invece una delibera si può approvare a maggioranza e in assemblea venga approvata all'unanimità, per modificarla, annullarla, in una assemblea successiva sarà sufficiente il quorum deliberativo e non l'unanimità.

 

Come ti ho già detto, non è necessario passare dal giudice se le cose vengono fatte come ti ho spiegato.

Comunque sta a te decidere se porre nuovamente all'OdG questo argomento "annullo delibera ecc ecc ", in quanto i due condomini promotori devono rappresentare almeno 1/6 del valore dell'edificio (--> Dacc art. 66), se non lo fai potranno essere loro a convocare i condomini all'assemblea.

Detto tra noi, se l'assemblea ha già deciso questi lavori, penso che non tornerà indietro e non annullerà.

logico.

mentre scrivevo l'altra considerazione avevo fatto questa possibilità.

concordo: le maggioranze sono al minimo quelle necessarie.

C'è da fare un distinguo;

- se una delibera necessita dell'unanimità ed è stata deliberata a norma all'unanimità, per modificarla, annullarla, successivamente in assemblea sarà sempre necessaria l'unanimità

- se invece una delibera si può approvare a maggioranza e in assemblea venga approvata all'unanimità, per modificarla, annullarla, in una assemblea successiva sarà sufficiente il quorum deliberativo e non l'unanimità.

 

Come ti ho già detto, non è necessario passare dal giudice se le cose vengono fatte come ti ho spiegato.

Comunque sta a te decidere se porre nuovamente all'OdG questo argomento "annullo delibera ecc ecc ", in quanto i due condomini promotori devono rappresentare almeno 1/6 del valore dell'edificio (--> Dacc art. 66), se non lo fai potranno essere loro a convocare i condomini all'assemblea.

Detto tra noi, se l'assemblea ha già deciso questi lavori, penso che non tornerà indietro e non annullerà.

... per carità !

sono uno che pensa che sono i condomini a dover decidere: io al massimo faccio loro presente eventuali incongruenze, possibili problemi futuri, delibere certamente nulle, ecc

ho già inserito la richiesta come punto da discutere (annullamento delibera ....) anche se tra i due arrivano a non più di 50/1000.

e poi "spero" che la maggioranza non si faccia abbindolare dalla schizofrenia dei soggetti (che ripeto furono presenti al dibattito dell'epoca e votarono a favore ...)

e poi "spero" che la maggioranza non si faccia abbindolare dalla schizofrenia dei soggetti (che ripeto furono presenti al dibattito dell'epoca e votarono a favore ...)
E' quello che penso anche io, la delibera non verrà annullata ed i due torneranno a casa con le pive nel sacco.

Facci sapere.

@ mario pessina.

concordo pienamente con l'articolo dell'avv gallucci.

il nostro condominio, per fortuna, è composto da persone ragionevoli e quindi applico la regola del massimo dialogo e collaborazione reciproca e quindi, se posso, faccio discutere tutto in assemblea così si chiariscono tutte le posizioni, non si fanno retro-ragionamenti e la maggioranza vince (come si suol dire).

in questo caso la cosa è un po' pretestuosa poichè si basa su una presunzione di future morosità e quindi c'è la lamentela del "pagano sempre gli stessi, gli altri se ne fregano, ..." e quindi si vuole annullare una decisione presa.

vai a spiegare che l'ottemperanza di un proprio dovere non è legata all'ottemperanza del dovere altrui ..., ma tant'è ...

torno sull'argomento sempre per prepararmi al meglio per la prossima assemblea.

dunque, si discuterà e si delibererà circa l'annullamento di una precedente delibera presa regolarmente con i quorum previsti (metà + 1 testa e almeno 500/1000).

come logicamente evidenziato nei post precedenti, per l'annullamento devono essere espresse almeno le stesse maggioranze previste (come quorum) per l'argomento di cui si trattò.

ora mi pongo un possibile scenario: l'assemblea non raggiunge il quorum necessario (magari si attesta a 350/1000 e la maggioranza dei presenti).

a questo punto la delibera di annullamento dovrebbe essere "annullabile" in quanto presa in difformità dei quorum necessari.

con la conseguenza che, se nessuno impugna tramite a.g., si sarà annullata una delibera che prevedeva una maggioranza qualificata con una delibera che ha visto una minoranza (rispetto alla precedente deliberazione) che ha avuto la meglio.

... mi sfugge qualcosa ?

posso io non dar corso in questo caso alla delibera di annullamento (continuando ad esempio a emettere bollette di riscossione quote) in quanto è evidentemente in contrasto con la logica e le regole (penso di no), o devo comunque sospendere le richieste di pagamento se nessuno impugna (penso di si)?

nessuno impugnando e io non eseguendo la delibera di annullamento sono passibile di inadempienza e quindi di revoca, ma è logico che una minoranza abbia il sopravvento su una maggioranza ?

una cosa così evidente deve per forza deciderla un giudice ?

grazie

... ora mi pongo un possibile scenario: l'assemblea non raggiunge il quorum necessario (magari si attesta a 350/1000 e la maggioranza dei presenti).

a questo punto la delibera di annullamento dovrebbe essere "annullabile" in quanto presa in difformità dei quorum necessari.

La cosa è più semplice di quanto sembra, se all'OdG c'è un argomento per annullare/modificare una delibera precedentemente approvata in maniera regolare che prevedeva la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc > teste e almeno 500 mlm, e non si raggiungono queste maggioranze per la modifica/abolizione, la delibera sarà dichiarata non approvata e di conseguenza rimarrà valida quella precedete.
Il riferimento logico è:

se per approvare una delibera che necessita di un certo quorum, con lo stesso quorum si può abrogare/modificare.

 

p.es. si delibera per il rifacimento del tetto, > teste e 500 mlm minimi.

si abrogherà con > teste e almeno 500 mlm

non esistono altre maggioranze.

la logica "serena" è ferrea, quella "pretestuosa" è disarmante ...

💪

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💪Fatti nominare Presidente

Fatti nominare Presidente

... infatti.

me lo hanno sempre fatto fare e non credo che stavolta cambieremo (nè io farò il prezioso proponendo qualcun'altro ...)

🙂

... infatti.

me lo hanno sempre fatto fare e non credo che stavolta cambieremo (nè io farò il prezioso proponendo qualcun'altro ...)

🙂

Ok, caso mai stampati questo promemoria per le maggioranze nei vari casi previsti dal Codice Civile;

--link_rimosso--

già fatto qualche giorno fa leggendo qualche altra discussione (forse un post di claistrom ...).

Nel mio condominio è stata deliberato in assemblea con tutte le maggioranze dovute l'autorizzazione all'installazione di una pensilina. L'amministratore dopo 15 giorni ha convocato una nuova assemblea dicendo che la delibera era nulla perché contraria al regolamento essendo l'aspetto architettonico alterato. All'assemblea successiva senza nessuna votazione viene scitto sul verbale che la delibera sulla pensilina è nulla. Io chiedo è possibile annullare con questo metodo

Nel mio condominio è stata deliberato in assemblea con tutte le maggioranze dovute l'autorizzazione all'installazione di una pensilina. L'amministratore dopo 15 giorni ha convocato una nuova assemblea dicendo che la delibera era nulla perché contraria al regolamento essendo l'aspetto architettonico alterato. All'assemblea successiva senza nessuna votazione viene scitto sul verbale che la delibera sulla pensilina è nulla. Io chiedo è possibile annullare con questo metodo
Come minimo doveva esserci una nuova votazione la quale dimostrava il volere dell'assemblea a non effettuare più l'installazione della pensilina.

Buongiorno a tutti,

 

Ci ritroviamo anche noi con un problema simile:

 

Assemblea convocata in 1a convocazione. Non si raggiunge ne il quorum costitutivo ne quello deliberativo (allorche il secondo sarebbe comunque dipendente dal primo).

Il presidente dichiara cmq valida l'assemblea e procede a delibeare: scelta colori per dipingere il condominio (precedente assemblea aveva definito in modo regolare il rifacimento delle facciate esterne) e scelta se installare anche un cappotto termico.

 

Ora, siamo a chiedere se possiamo richiedere la medesima assemblea di cui sopra in seconda convocazione (visto che in mancanza dei quorum l'art.1136cc lo prevede) e se tale ulteriore assemblea possa annullare la precedente con i quorum deliberativi e costitutivi di quella di 2a convocazione appunto (che sono minori di quelli richiesti per la prima convocazione)..

 

Non sono ancora passati 30 giorni da ricezione del verbale deliberativo e vorremmo far annullare l'assemblea (in quanto non regolarmente costituita) senza dover ricorrere alle vie legali.

 

grazie a tutti.

@ woobinda68

Se l'assemblea di 1° convocazione non raggiunge il quorum costitutivo non si può procedere e si deve andare necessariamente alla 2°, non comprendo come mai il presidente ha continuato l'assemblea in 1° ben sapendo che NON si può deliberare regolarmente, comunque le delibere adottate sono annullabili nei tempi e modi previsti dall'art. 1137 cc nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, pertanto se non impugnate ed annullate dal Giudice diventeranno valide.

Chiedete pure all'amministratore di convocare l'assemblea in 2° convocazione, anzi non essendoci i tempi tecnici sarà necessario rifare tutta la procedura convocando una nuova assemblea in 1° e 2° convocazione, rimanendo chiaro che se in 1° non c'è il quorum costitutivo si procederà alla 2°, così facendo le delibera saranno modificate e saranno valide quelle ultime annullando le precedenti.

 

p.s. Dato che il tema è diverso era meglio aprire una nuova discussione

Vorrete dirmi che per spostare gli inizi lavori,(quindi non ancora iniziati),autorizzati da una precedente delibera con maggioranza qualificata,(500/1000+1),che non ha tenuto conto dell'impatto finaziario a carico di ogni condomino,cioè se siano o no in grado di pagare e sopratutto in quanto il riparto stesso non era stato votato, io lunedì 29/08, dovendo far slittare tali lavori e avere più respiro per i pagamenti, dovrei avere la stessa maggioranza qualificata? Pensavo in questo caso di no. Grazie

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