In tema di responsabilità contrattuale nell'appalto, com'è noto, l'art. 1667 c.c. stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
Presupposto per l'applicazione dell'articolo 1667 c.c. è l'avvenuta esecuzione dell'opera, in violazione delle prescrizioni pattuite per l'esecuzione o delle regole tecniche necessarie per la costruzione della stessa.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Ciò significa che l'appaltatore è liberato dalla garanzia per difformità o vizi nel caso in cui il committente abbia accettato l'opera o nel caso in cui i vizi siano riconoscibili in sede di verifica.
Ma cosa si intende per accettazione dell'opera? Quando si verifica in maniera tacita?
La risposta a tali quesiti in una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro, n. 1837 del 22 dicembre 2022.
Accettazione tacita dell'opera e responsabilità dell'appaltatore
Di fronte all' ingiunzione di pagamento del Tribunale di Catanzaro in favore della ditta appaltatrice, per i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento della facciata del fabbricato, il Condominio spiegava opposizione eccependo, in particolare, la non debenza delle somme richieste, in ragione dell'inadempimento contrattuale della ditta edile che non aveva eseguito la totalità dei lavori previsti nel capitolato di appalto, nonché, per la parte dei lavori realizzati, la sussistenza di gravi difetti imputabili alle modalità esecutive delle opere concordate.
In materia di appalto, l'eccezione di inadempimento quando formulata dal committente, assume una qualificazione giuridica differente a seconda che egli eccepisca il mancato completamento dell'opera o, diversamente, la difformità della stessa dal risultato ottenibile mediante esecuzione a regola d'arte.
Nel primo caso, si è di fronte ad un'eccezione di inesatto adempimento, da ricondurre alla disposizione di cui all'art.1460 c.c.; nel secondo caso, invece, il thema decidendum va ricondotto alla materia della garanzia per vizi delle opere appaltate ossia alla disciplina dettata, per vizi e difformità, dall'art. 1667 c.c.
Nel caso di specie, il Condominio aveva inizialmente eccepito la mancata esecuzione di tutte le opere previste nel contratto di appalto; tuttavia, non avendo fornito alcuna prova in tal senso, il Giudice ha ritenuto che i lavori oggetto di contrattazione fossero stati eseguiti nella loro interezza ossia ultimati, con la conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore non poteva essere valutata alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale.
Una volta ricondotto il thema decidendum nell'alveo della responsabilità nell'appalto per vizi e difformità di cui all'art. 1667 c.c., il Tribunale, al fine di stabilire se la ditta appaltatrice fosse tenuta alla garanzia ivi prevista, ha condotto un accertamento volto a stabilire se vi fosse stata o meno accettazione da parte del Condominio opponente, atteso che, come previsto dalla predetta disposizione, la garanzia non è dovuta se l'opera è stata accettata dal committente.
Difformità e vizi: Cosa si intende per accettazione tacita dell'opera?
È noto che la fase esecutiva dell'appalto si conclude con le attività di verifica, collaudo e accettazione dell'opera, da intendersi quali concetti nettamente distinti sotto il profilo sia tecnico che giuridico.
La verifica consiste nell'ispezione materiale dell'opera, mediante un'operazione tecnica, volta all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera appaltata.
Il collaudo è la dichiarazione di scienza, coeva o successiva alla verifica stessa, con cui si attesta che l'opera è stata eseguita (o meno) a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali.
L'accettazione è una vera e propria manifestazione di volontà, attraverso la quale il committente dichiara di accogliere la prestazione dell'opera eseguita. Sicché, dall'accettazione discende:
- l'insorgere del diritto al corrispettivo;
- il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte, con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente;
- la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per le difformità e i vizi palesi, conosciuti o conoscibili.
Per la verifica ed il collaudo, che sono attività tecniche, il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza del committente agendo in nome e per conto di quest'ultimo che lo ha incaricato, mentre l'accettazione dell'opera, in quanto espressione di volontà negoziale, è attività giuridica riservata alla sola parte committente.
L'accettazione consiste, dunque, in una dichiarazione di gradimento dell'opera che può essere resa, oltre che in modo espresso, anche tacitamente.
L'art. 1665 c.c. indica alcuni fatti e comportamenti da quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente.
In particolare, la verifica è un onere per il committente sicché, se non vi provvede, l'opera si considera accettata realizzandosi un meccanismo di silenzio-assenso. Qualora il committente riceva senza riserve la consegna dell'opera questa si considera accettata anche se non si sia proceduto alla verifica.
Nel caso di specie, i fatti occorsi hanno portato il giudice a desumere l'esistenza dell'accettazione tacita.
Il Giudice ha, infatti, tenuto conto delle seguenti circostanze:
- che l'opera era stata ultimata e consegnata al committente;
- che per la stessa, era intervenuto, a seguito delle attività di riparazione poste in essere dall'appaltatrice, il certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei Lavori;
- che il Condominio era a conoscenza del predetto certificato che non aveva mai contestato ma anzi allegato al proprio fascicolo del giudizio;
- che il Condominio, a fronte dell'operato del Direttore dei lavori, avrebbe dovuto espressamente manifestare il proprio dissenso rispetto alla certificazione rilasciata in considerazione dei vizi lamentati;
- che non risultava, invece, che lo stesso avesse manifestato alcuna rimostranza né avverso il Direttore medesimo, né, soprattutto, nei confronti della società opposta, se non per la prima volta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Tutte le sopra elencate circostanze, congiuntamente considerate, hanno portato a ritenere sussistente, a tutti gli effetti, l'accettazione tacita dell'opera con la conseguente esclusione da parte del Condominio della possibilità di invocare il diritto alla garanzia per vizi e difformità posto che, ai sensi dell'art. 1667 c.c. la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera.
Difformità e vizi: quando è responsabile il Direttore dei lavori?
In tema di responsabilità del Direttore dei lavori, va ricordato il principio elaborato dalla Corte di Cassazione secondo cui "il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente genera a suo carico l'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola d'arte" (cfr. Cass., sent. n. 3855/2020).
Il Direttore dei lavori deve, dunque, prodigarsi affinché l'opera realizzata sia conforme al risultato che il committente si era proposto di conseguire con la conseguenza che l'inadempimento del suo incarico lo espone a responsabilità per i danni occorsi al committente a causa dei vizi e delle difformità dell'opera, al pari dell'appaltatore.
Tuttavia, il nesso di causalità tra l'inadempimento del Direttore dei Lavori e l'evento dannoso può essere interrotto anche per fatto sopravvenuto dello stesso danneggiato.
Nella specie, infatti, il committente - danneggiato aveva accettato l'opera tacitamente avendo ricevuto la consegna dei lavori senza formulare riserve né contestazioni neppure successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del D.L.
Il danno patito dal Condominio consistente nell'impossibilità di far valere la garanzia per i vizi nei confronti dell'appaltatore era stato, dunque, causato dallo stesso Condominio con la propria condotta avendo accettato, seppur tacitamente, l'opera senza rimostranze o contestazioni, non rilevando quale causa efficiente del danno, il comportamento del Direttore dei lavori che, pur in presenza di vizi e difformità, aveva emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera.