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Crollo di una costruzione: chi è il responsabile penale?

Il proprietario della cosa locata è sempre garante delle buone condizioni della medesima.
Avv. Marco Borriello 
28 Dic, 2022

Nei mesi scorsi, dinanzi alla Corte di Cassazione, si è discusso della responsabilità penale a carico del locatore nel caso in cui la cosa locata dovesse crollare determinando pericolo alla pubblica incolumità. Nello specifico, la questione è stata trattata nella sentenza n. 46976 del 22 settembre 2022 e, prima ancora degli Ermellini, dalla Corte di Appello di Torino e dal Tribunale di Novara.

In tali circostanze, è stato ricordato che il locatore non è esente da alcun compito o dovere solo perché consegna la cosa al locatario. Egli, infatti, deve provvedere alla manutenzione straordinaria del bene e deve, assolutamente, impedire che questa cagioni eventi che possano mettere in pericolo la pubblica incolumità.

In particolare, in quest'ultimo caso, emerge una responsabilità penale a carico del proprietario del bene locato, anche se il fatto non è intenzionalmente imputabile al reo, ma soltanto dovuto ad una sua negligenza. Le conseguenze di tale colpa non sono irrilevanti, visto che l'art. 449 cod. pen. prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Procediamo, però, con ordine e vediamo insieme cosa è accaduto in questo centro commerciale nel novarese.

Crollo di una costruzione: che è il responsabile penale? Il caso concreto.

Nel giugno del 2014, in concomitanza con una tromba d'aria, un traliccio per antenne e parabole, installato sul tetto di un centro commerciale, crollava, rovinosamente, determinando pericolo alla pubblica incolumità.

Ebbene, secondo gli inquirenti, il crollo de quo non poteva essere attribuito, esclusivamente, all'eccezionale quanto sconvolgente evento atmosferico.

Dalle indagini, infatti, emergeva che il traliccio fosse in pessime condizioni di manutenzione e, altresì, sovraccaricato dalle varie antenne e parabole poste sullo stesso. Secondo alcune testimonianze, la descritta situazione, venutasi a verificare sin dal 2008, era stata più volte segnalata al proprietario dell'installazione, ma senza che questi fosse intervenuto per porvi rimedio.

Insomma, in virtù dell'evento in contestazione, al titolare del bene era contestato e attribuito il reato di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen., sia in primo che in secondo grado.

Durante i due gradi di giudizio, però, l'imputato non rinunciava a difendersi. Secondo la tesi della difesa, il proprietario del traliccio non aveva alcuna responsabilità, poiché si trattava di un bene concesso in locazione.

In particolare, era invocato il contratto secondo il quale, a detta dell'imputato, ogni onere manutentivo era a carico del locatario. La suddetta conclusione non era, però, accolta, nemmeno dalla Corte di Cassazione.

Anche per gli Ermellini, quindi, il crollo del traliccio non era imputabile alla tromba d'aria e tanto meno attribuibile alla colpa del conduttore del bene. La sentenza impugnata era, perciò, confermata e il ricorso dichiarato inammissibile.

Responsabilità penale per disastro colposo: normativa e implicazioni

Il codice penale persegue chi provoca un disastro poiché da questi deriva pericolo alla pubblica incolumità. Se il fatto è causato intenzionalmente, è applicabile l'art. 443 cod. pen. Se invece, l'evento è dovuto all'imperizia o, ancor più, alla negligenza del responsabile, la norma di riferimento è l'art. 449 cod. pen. «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni»

Quindi, il proprietario di un immobile e/o di una costruzione posta su di esso, ad esempio un traliccio destinato all'installazione di antenne e ripetitori, deve attivarsi affinché la cosa versi in buone condizioni. Certamente non può consentire che questa, per la pessima manutenzione, addirittura, si schianti determinando un inevitabile pericolo per un numero indeterminato di persone.

Chiarito, perciò, questo presupposto, se il bene in questione è stato concesso in locazione, in caso di un crollo, la pedissequa responsabilità può essere attribuita al conduttore della cosa locata?

Vediamo come ha risposto la Cassazione.

Crollo della cosa locata: il locatore è responsabile?

In caso di crollo di un bene concesso in locazione, come ad esempio un traliccio adibito all'installazione di antenne e ripetitori telefonici, il proprietario non può sottrarsi alla conseguente responsabilità, invocando il contratto.

Infatti, l'eventuale disposizione contenuta nell'accordo, secondo la quale gli oneri di manutenzione spettano al conduttore, non esclude la posizione di garanzia del locatore rispetto al potenziale pericolo che possa derivare dalla cosa.

Secondo la Cassazione, quindi, il proprietario deve sempre attivarsi affinché il bene non cada in condizioni tali da poter rovinare e crollare. Se ciò dovesse avvenire, la conseguente responsabilità di cui all'art. 449 cod. pen. sarebbe, infatti, inevitabile «l'art. 1575 cod. civ. impone al locatore non solo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ma di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, anche in considerazione del fatto che un edificio o quanto sullo stesso impiantato possano costituire una fonte di pericolo.

Il proprietario, ossia il soggetto titolare di poteri dispositivi - titolarità altresì dimostrata dal fatto, richiamato nella sentenza impugnata, che allo stesso venivano chieste da soggetti terzi le autorizzazioni ad installare o rimuovere antenne e parabole - viene, quindi, ad assumere una posizione di controllo (di tale fonte di pericolo) e, pertanto, una posizione di garanzia dalla quale derivano obblighi la cui violazione assume rilievo giuridico».

Sentenza
Scarica Cass. pen. 22 settembre 2022 n. 46976
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