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attila44

Rilascio certificato CPI Vigili del Fuoco

Buon giorno e buona giornata a tutti,

nel mio condominio sono stati eseguiti dei lavori per adeguare i box auto, posti al piano S1, alle normative vigenti (adeguamento impianto elettrico, modifica delle aperture per una corretta aereazione box, ecc.) ai fini del rilascio del certificato CPI da parte del Comando Provinciale dei VVFF di Roma. Recentemente (circa due mesi fa) i VVFF, essendo i lavori ultimati da tempo, hanno visitato sopralluogo i box auto, lasciando in sospeso il rilascio del certificato asserendo che in parecchi box vi erano dei mobili in legno (pensili, mobiletti per contenere bottiglie di pomodori, vino ecc., scaffalature metalliche per deposito attrezzi ecc.) e che pertanto non assolvevano alla loro destinazione che è quella di esclusivo ricovero di autoveicoli e motocicli. L'amministratore in previsione di una prossima visita dei VVFF, ha invitato tutti i condomini proprietari di box auto, ad eliminare tutto quel materiale non idoneo alla destinazione d'uso del bene ed a sottoscrivere una dichiarazione che lo esonera da ogni responsabilità per la mancata osservazione di utilizzare il box esclusivamente per rimessaggio vettura/motociclo. Questa dichiarazione è un eccesso di abuso di potere o è normale? ed è giusto sottoscriverla? Se nei mobili e scaffalature non sono presenti oggetti o sostanze infiammabili quanto esposto è normale o sono cavilli pretestuosi? Nel mio condominio su 35 box uno solo è completamente libero, circa il 3% del totale e sfido chiunque a verificare nel proprio condominio il contrario. La normativa VVFF cosa prevede? Si devono sgomberare tutti i box e lasciare all'interno la sola autovettura o motociclo? Grazzie a tutti per risposte, pareri e consigli.

ciao

 

certo che è giusto sottoscriverla, anzi ... è corretto lo pretenda. E' corretto quanto pretendono i VVFF ed è dovere dei condomini rispettare tale disposizione.

Alle volte non si e' a conoscenza del fatto che anche le autorimesse condominiali sono soggette alla normativa riguardante la prevenzione incendi.

La legge infatti dispone che, nel caso di parcheggio con un numero di auto maggiore a nove, è necessario richiedere il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Provinciale (D.L. 1 febbraio 1986).

 

Questo nulla osta non è definitivo, ma dovrà essere rinnovato a cadenza temporale secondo le modalità previste dalla legge e reperibili presso i Comandi dei VVFF.

 

A questa condizione, che definisce anche aspetti giuridici e penali, si contrappone alle volte una assoluta mancanza di informazione e che determina nei fatti, un uso inappropriato di questi locali.

 

Non è assolutamente raro riscontrare casi in cui, oltre all’automezzo, vengono posti all’interno del box, vecchi mobili o taniche di prodotti combustibili (vecchie vernici, benzina o altro), stipati in soppalchi realizzati in legno e ad una altezza poco al di sopra dell’autovettura.

 

In questi casi intervengono alcuni aspetti della normativa che brevemente si citano:

- non è consentito depositare materiale combustibile o infiammabile all’interno della autorimessa;

- l’altezza netta del box, non deve essere inferiore a 240 cm, con un minino di 200 cm sotto trave, è ammessa anche una altezza minore (non inferiore a 200 cm) ma solo per particolari condizioni.

 

Per il soppalco infine, vale quanto specificato in un nota ministeriale (prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08 maggio 2001) chiarendo che è consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno purché rispondenti ai requisiti di resistenza al fuoco.

 

Nei fatti sostanzialmente si rimanda al professionista e successivamente al personale tecnico dei Comandi, la verifica di tali condizioni.

 

Un altro aspetto riguarda la capienza massima di autoveicoli citata nel CPI, e talvolta non rispettata dai condomini per la sosta, oltre alle autovetture, di moto o ciclomotori.

 

Questa condizione tiene conto di un elemento di valutazione, inserito nella Lettera circolare prot. n. P713/4108 sott. 22/3 del 25 luglio 2000, che prevede una equivalenza tra autoveicoli e ciclomotori nella misura di 1 a 4.

 

In sintesi, ogni auto corrisponde a quattro motocicli.

 

Un'ultima considerazione riguarda la possibilità di parcheggio dei mezzi dotati di impianti a GPL.

 

Su questo tema sono nate diverse dispute tra i proprietari di questi mezzi ed i condomini, anche alla luce di una vecchia normativa che ne prevedeva il parcheggio solo su spazi esterni e non comunicanti con piani interrati.

 

A questa condizione si è espresso il D.M. 22 novembre 2002, che sancisce la possibilità di parcheggiare autoveicoli a GPL, purché dotati di impianto con sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, al primo piano interrato anche se organizzato in più livelli.(lavoriincasa.it)

Il CPI è obbligatorio anche per i garages a piano terra quando hanno sopra gli appartamenti ?

ciao

 

il CPI è obbligatorio a prescindere, quando la superficie interna sia destinata box e la cui superficie complessiva non sia inferiore ai mq. 300 ( ex + 9 posti auto).

- - - Aggiornato - - -

 

ciao

 

il CPI è obbligatorio a prescindere, quando la superficie interna sia destinata box e la cui superficie complessiva non sia inferiore ai mq. 300 ( ex + 9 posti auto).

La SCIA prevenzione incendi è obbligatoria, in diverse forme dipendenti dalla superficie coperta, solamente per le autorimesse coperte; quelle con box che si affacciano su spazio a cielo aperto, ovvero le autorimesse completamente a cielo aperto sono soggette al DM 1/2/86 p.to 7.

Le autorimesse a box che si affacciano su zona a cielo aperto, e le autorimesse coperte con superficie inferiore a 300mq sono sempre soggette al DM 1/2/86 p.to 2.

Qua uno schema completo, con tutte le varie possibilità

--link_rimosso--

Buongiorno,

Mi trovo a fare un cambio di destinazione d'uso da magazzino a box in un condominio.

La superficie complessiva di manovra supera i 300m ma il mio cliente e'il primo a fare la variazione, gli altri sono tutti magazzini. Sto procedendo con scia e variazione catastale come mi è' stato detto di fare al comune. Per quanto riguarda il rilascio del certificato dei vigili del fuoco deve essere fatto successivamente è da parte di tutto il condominio o devo farlo io anche se il mio cliente è' l'unico ad avere box piuttosto che magazzino..

ciao

 

L'obbligatorietà sorge in conseguenza della tua variazione, per cui ... a mio giudizio, non deve essere a spese del condominio.

Buongiorno a tutti, mi aggancio a questa discussione.

Nel mio condominio del 2004, a Villorba (TV), è presente un'autorimessa interrata di 30 box che supera ampiamente i 300 m².

Il nuovo amministratore ha subito notato la mancanza del CPI e si è immediatamente mosso a riguardo nominando due tecnici di fiducia.

Il primo si occuperà della certificazione REI delle strutture in C.A. ed il secondo delle pratiche di SCIA. Risulta mancante la certificazione dell'impianto elettrico o meglio esiste in Municipio una certificazione non corredata dal progetto dell'eseguito.

Se non sbaglio questo è un documento obbligatorio, da allegare alla pratica CPI/SCIA.

La domanda è la seguente.

Per certificare l'impianto elettrico dell'autorimessa deve questo rispondere alla attuali normative vigenti o a quelle in vigore al momento della sua esecuzione? In altre parole l'attuale impianto deve venire riprogettato e ricostriuto adattandolo alle attuali normative?

Più in generale una seconda domanda.

Per le questioni che riguardano la sicurezza in genere del condominio l'amministratore ha "potere" per nominare d'ufficio tecnici/consulenti o ditte di sua fiducia senza passare per un "confronto preventivi" in assemblea ordinaria/straordinaria?

Grazie e tutti!

DaF

ciao

 

per l'impianto elettrico, basta che qualcuno ti certifichi la rispondenza alle norme richieste, eventualmente eliminando quanto non corretto di quello esistente. Trattando di attività professionale, meglio sarebbe stato che l'argomento relativo alla nomina dei due tecnici ed il loro incarico fosse preventivamente approvato dall'assemblea, ma forse l'urgenza giustificata del tuo amministratore per le possibili conseguenze gli ha consigliato di agire così, sanando il tutto riferendo alla prima assemblea.

Volevo, per allacciarmi alla tua nota, sapere se intendi che anche se gia' in possesso di Certificàto di prevenzione incendi iniziale datoci dai V.F. si debba eventualmente fare un nuovo certificato.Grazie

 

Alle volte non si e' a conoscenza del fatto che anche le autorimesse condominiali sono soggette alla normativa riguardante la prevenzione incendi.

La legge infatti dispone che, nel caso di parcheggio con un numero di auto maggiore a nove, è necessario richiedere il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Provinciale (D.L. 1 febbraio 1986).

 

Questo nulla osta non è definitivo, ma dovrà essere rinnovato a cadenza temporale secondo le modalità previste dalla legge e reperibili presso i Comandi dei VVFF.

 

A questa condizione, che definisce anche aspetti giuridici e penali, si contrappone alle volte una assoluta mancanza di informazione e che determina nei fatti, un uso inappropriato di questi locali.

 

Non è assolutamente raro riscontrare casi in cui, oltre all’automezzo, vengono posti all’interno del box, vecchi mobili o taniche di prodotti combustibili (vecchie vernici, benzina o altro), stipati in soppalchi realizzati in legno e ad una altezza poco al di sopra dell’autovettura.

 

In questi casi intervengono alcuni aspetti della normativa che brevemente si citano:

- non è consentito depositare materiale combustibile o infiammabile all’interno della autorimessa;

- l’altezza netta del box, non deve essere inferiore a 240 cm, con un minino di 200 cm sotto trave, è ammessa anche una altezza minore (non inferiore a 200 cm) ma solo per particolari condizioni.

 

Per il soppalco infine, vale quanto specificato in un nota ministeriale (prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08 maggio 2001) chiarendo che è consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno purché rispondenti ai requisiti di resistenza al fuoco.

 

Nei fatti sostanzialmente si rimanda al professionista e successivamente al personale tecnico dei Comandi, la verifica di tali condizioni.

 

Un altro aspetto riguarda la capienza massima di autoveicoli citata nel CPI, e talvolta non rispettata dai condomini per la sosta, oltre alle autovetture, di moto o ciclomotori.

 

Questa condizione tiene conto di un elemento di valutazione, inserito nella Lettera circolare prot. n. P713/4108 sott. 22/3 del 25 luglio 2000, che prevede una equivalenza tra autoveicoli e ciclomotori nella misura di 1 a 4.

 

In sintesi, ogni auto corrisponde a quattro motocicli.

 

Un'ultima considerazione riguarda la possibilità di parcheggio dei mezzi dotati di impianti a GPL.

 

Su questo tema sono nate diverse dispute tra i proprietari di questi mezzi ed i condomini, anche alla luce di una vecchia normativa che ne prevedeva il parcheggio solo su spazi esterni e non comunicanti con piani interrati.

 

A questa condizione si è espresso il D.M. 22 novembre 2002, che sancisce la possibilità di parcheggiare autoveicoli a GPL, purché dotati di impianto con sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, al primo piano interrato anche se organizzato in più livelli.(lavoriincasa.it)

Tutto giusto. L'amministratore può procedere anche senza delibera, anzi deve procedere. Vi segnalo che se escono i VVF e trovano una situazione non sanata o irregolare, scatta una denuncia penale.

il CPI è sempre obbligatorio se c'è il riscaldamento centralizzato, se ci sono posti auto al piano interrato se la potenza della caldaia è superiore ai 100 kw secondo la vecchia normativa?

Volevo, per allacciarmi alla tua nota, sapere se intendi che anche se gia' in possesso di Certificàto di prevenzione incendi iniziale datoci dai V.F. si debba eventualmente fare un nuovo certificato.Grazie

Se si è già in possesso di un CPI, la conformità antincendio deve essere rinnovata ogni 5 anni

Le legge attualmente in vigore per la prevenzione incendi è il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0151.htm

 

- - - Aggiornato - - -

 

Tutto giusto. L'amministratore può procedere anche senza delibera, anzi deve procedere. Vi segnalo che se escono i VVF e trovano una situazione non sanata o irregolare, scatta una denuncia penale.

In realtà il penale scatta solo se ci sono depositi di combustibile. Scatta però la denuncia alla procura e la sospensione dell'attività.

annamariaz4

il CPI è sempre obbligatorio se c'è il riscaldamento centralizzato, se ci sono posti auto al piano interrato se la potenza della caldaia è superiore ai 100 kw secondo la vecchia normativa?

Si fà riferimento al d.P.R. 151/2011 (vedi il link riportato da Spaesato) in particolare:

1) le autorimesse sono soggette solo se superiori a 300 mq di superficie coperta - attività 75

2) e la centrale termica solo se la caldaia ha potenzialità superiore ai 116 Kw - attività 74

 

puoi anche vedere il seguente link --link_rimosso--

Ciao 

se il futuro box(passando da c2 a c6 ) fa parte di una struttura staccata del condominio (oltre 30 anni di età ) quando faccio la variazione catastale ho bisogno di CPI? Visto che è al piano terra e non supera 40 m2. 

Grazie mille 

 

Daniel dice:

Ciao 

se il futuro box(passando da c2 a c6 ) fa parte di una struttura staccata del condominio (oltre 30 anni di età ) quando faccio la variazione catastale ho bisogno di CPI? Visto che è al piano terra e non supera 40 m2. 

Grazie mille 

 

la presente è una discussione del 2016.

ti conigliere di aprire una nuova discussione, indicando dettagliatamente il tuo caso ......che comunque mi sembra differente da quello qui trattato.

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