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Il Comune reagisce duramente contro il condomino che accumula nell'abitazione-deposito oggetti infiammabili o recuperati nella spazzatura

La gravissima situazione riscontrata rendeva impossibile procedere all'intervento di messa in sicurezza dell'appartamento da parte dei Vigili del Fuoco.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In linea generale merita di essere sottolineato come il Legislatore sia consapevole di non poter prevedere tutte le concrete situazioni implicanti la necessità e l'urgenza di un tempestivo intervento della Pubblica Amministrazione; di conseguenza il Legislatore ha ritenuto opportuno consentire l'emanazione di provvedimenti innominati e atipici, dal contenuto di volta in volta variabile a seconda delle circostanze e contraddistinti da una durata limitata nel tempo ed effetti giuridici necessariamente provvisori: lo scopo è quello di assicurare la possibilità di tutelare tempestivamente i preminenti interessi generali di rilevanza costituzionale dal pericolo di una lesione imminente e grave.

Sono state, così, introdotte nel nostro ordinamento le c.d. ordinanze contingibili e urgenti, provvedimenti a contenuto "atipico" che il Sindaco, sulla base di specifiche previsioni legislative, è abilitato ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali.

Il carattere della contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli.

Mentre per il carattere dell'urgenza si indica la presenza di un pericolo imminente che deve essere fronteggiato immediatamente.

Questa ordinanza può essere adottata a tutela della collettività condominiale anche per sgomberare un appartamento in pessime condizioni igieniche? La questione è stata esaminata dalla recente sentenza del Tar Lazio n. 15456 del 22 novembre 2022.

Comune e appartamento - deposito del condomino con oggetti infiammabili o recuperati dalla spazzatura. La vicenda

Dietro segnalazione della collettività condominiale, che era preoccupata delle condizioni igienico sanitarie in cui versava l'appartamento di un condomino, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale facevano un sopralluogo nei pressi del caseggiato.

In un primo verbale della Polizia Municipale emergeva che nell'appartamento in questione - che il condomino utilizzava come "magazzino" di oggetti e materiale di scarto che lo stesso recuperava tra i rifiuti - si notavano, accatastati, vari materiali, plastici e cartacei, oltre all'estrema sporcizia dei vetri e degli infissi in legno.

In una successiva relazione i Vigili del Fuoco mettevano in rilievo la pericolosità della situazione, a causa delle carte e altri materiali potenzialmente infiammabili, quali legni e plastica rinvenuti all'interno della casa, nonché l'assoluta necessità di provvedere ad una derattizzazione e alla rimozione dei materiali.

Tale gravissima situazione riscontrata rendeva impossibile procedere all'intervento di messa in sicurezza programmato.

Date le condizioni dell'unità immobiliare facente parte del condominio, l'ASL, coinvolta dalla Polizia municipale, provvedeva a richiedere un urgente provvedimento di sgombero, pulizia e disinfezione dell'appartamento per tutela la salute dei restanti condomini.

Seguiva poi una Determinazione Dirigenziale, che intimava al condomino (che aveva trasformato l'appartamento in magazzino con rifiuti) di provvedere alla bonifica con successivo sgombero mediante operazioni di pulizia, disinfezione, sanificazione.

Tuttavia il condomino rimaneva inerte per cui, dopo ulteriori sopralluoghi che confermavano le condizioni igienico sanitarie precarie dell'appartamento, il Sindaco con ordinanza sindacale contingibile e urgente ordinava al titolare dell'appartamento di procedere a proprie spese, entro giorni 5 dalla notifica della stessa, alla bonifica con successivo sgombero dei materiali presenti, mediante operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, dell'immobile in condomino.

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Il condomino allora impugnava davanti al Tar la detta ordinanza, contestando genericamente l'assenza di una comunicazione di avvio del procedimento e la carenza di motivazione del provvedimento in relazione all'interesse pubblico tutelato.

La decisione del Tar

Il Tar ha dato torto al condomino. I giudici amministrativi hanno sottolineato come l'ordinanza sindacale impugnata seguisse un'ordinanza dirigenziale non ottemperata dal ricorrente in cui erano state evidenziate le gravi condizioni igienico sanitarie dell'appartamento e i conseguenti pericoli derivanti da tali condizioni alla salute e incolumità dei condomini e dei vicini dai quali erano partire le segnalazioni.

Del resto - come giustamente aggiunge il Tar - è chiaro che la protezione della salute e della sicurezza dei condomini e dei vicini prevalga sull'irragionevole pretesa del ricorrente di mantenere lo status quo nonostante gli esiti degli accertamenti dessero conto di una situazione igienico sanitaria idonea a mettere in pericolo anche la salute e l'incolumità del ricorrente medesimo.

In questa vicenda risulta palese l'interesse pubblico che ha spinto il Sindaco a firmare l'ordinanza: l'Amministrazione ha agito correttamente per soddisfare così le esigenze di natura pubblica, quali la prevenzione, l'igiene, la sanità e la salute pubblica.

Per queste stesse motivazioni si ricorda che i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell'ordinanza del Sindaco che impegnava il proprietario di un terrazzo dove si raccoglieva una nutrita colonia felina, ad adottare le necessarie misure per la salvaguardia della salute pubblica e degli animali (Tar Sicilia 12 gennaio 2016, n. 3).

Sentenza
Scarica Tar Lazio 22 novembre 2022 n. 15456
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