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Notifica tardiva del decreto ingiuntivo e prova della fornitura

Nella vertenza in esame, l'opponente (un condominio) ha allegato che il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti gli fosse stato notificato ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Avv. Anna Nicola 

Se il decreto ingiuntivo viene notificato oltre il termine dei sessanta giorni prescritti dalla legge, ciò non toglie che il giudice dell'opposizione possa analizzare la vertenza e raggiungere l'esito finale con l'emanazione della sentenza conclusiva. La fornitura del servizio può essere provata tramite la produzione delle fatture emesse nel corso del rapporto.

Questi principi sono affermati dalla decisione del Tribunale di Roma n. 17387 del 23 novembre 2022.

Vediamo i singoli argomenti trattati.

Notifica tardiva dell'ingiunzione

Nella vertenza in esame, l'opponente (un condominio) ha allegato che il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti gli fosse stato notificato ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. mentre, dal canto suo, l'opposta ha omesso anche semplicemente di contestare la data della notificazione dell'atto, cosicché quest'ultima si deve ritenere non contestata e quindi accertata.

A norma dell'art.644 c.p.c. "il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta".

Questa norma va letta insieme all'art.188 delle disposizioni di attuazione, il quale, nel disciplinare il procedimento per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, così dispone: "la parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia.

Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte.

La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.

Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari".

Dal combinato disposto di queste norme si ha che l'inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato può essere oggetto di specifica pronuncia del Giudice funzionalmente competente, su istanza del debitore ingiunto.

La Suprema Corte (cfr. sentenze nn. 5447 del 1999, 19239 del 2004, 19799 del 2006; e la sentenza delle Sezioni Unite n. 9938 del 2005) ritiene che il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. sia ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine e ancorché la notifica sia nulla, l'unico rimedio consentito all'intimato è quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc.

Il Giudice nella sentenza in esame segue proprio questo orientamento. Osserva che ne deriva che il decreto ingiuntivo sia divenuto inefficace e che, per questa ragione, debba essere revocato ma allo stesso tempo che, in sede di giudizio di opposizione, si debba accertare la fondatezza della pretesa creditoria della ricorrente per ingiunzione.

Quanto detto in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale "La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere - dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006).

Il giudizio di merito e le prove delle parti

Costituendosi nel procedimento di opposizione la parte opposta ha precisato le sue allegazioni ed ha prodotto in atti, in allegato alla comparsa, il contratto costitutivo del rapporto per cui è causa e le fatture relative ai corrispettivi, dovuti per le forniture di gas sui punti di prelievo indicati, corrispondenti ai numeri di utenza indicati nel ricorso per ingiunzione (la corrispondenza dei Pdr alle utenze è chiaramente desumibile dall'esame dei documenti contabili prodotti in atti da parte opposta).

Analizzando il contratto, si ricava che esso era stato sottoscritto dall'amministratore del Condominio nei confronti del quale è stata proposta la domanda di ingiunzione, individuato quest'ultimo inequivocabilmente, sia nel contratto che nel ricorso per ingiunzione, mediante indicazione del suo codice fiscale.

Notifica degli atti a mezzo posta, quando si perfeziona la notifica

Non si può pertanto affermare che l'opponente condominio non fosse legittimato passivamente in relazione alla pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei suoi confronti, ritenendosi non rilevante la circostanza che della parte nei confronti della quale la domanda di ingiunzione era proposta fosse stata riportata la denominazione in modo sintetico e non per esteso.

L'opponente ha contestato in modo assolutamente generico la circostanza che il credito dell'opposta nei suoi confronti potesse ritenersi provato mediante la mera produzione in atti delle fatture relative ai consumi, omettendo anche solo di allegare le ragioni per le quali la fatturazione di essi da parte azione di essi da parte della società erogatrice delle forniture dovesse ritenersi inattendibile.

Conclusioni

Per queste ragioni, l'opposizione è stata accolta limitatamente al profilo della sopravvenuta inefficacia del decreto in ragione della sua tardiva notificazione; di conseguenza è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente è stata condannata al pagamento nei confronti dell'opposta della somma che era portata dall'ingiunzione oltre interessi nella misura richiesta, dalla domanda al soddisfo, avendo l'opposta assolto al suo onere probatorio diversamente dall'opponente.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 23 novembre 2022 n. 17387
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