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Fatture elettroniche: in che formato devono essere rese disponibili ai condòmini?

Visualizzazione documentazione condominiale e fatture elettroniche: in che formato devono essere rese disponibili?
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

L'avvio della fatturazione elettronica per le operazioni tra privati a decorrere dal 01.01.2019 pone alcuni dubbi operativi circa le modalità consegna della documentazione al condomino che ne richiede copia.

Nel caso in cui l'amministratore non abbia attivato nessuno dei canali di ricezione della fattura elettronica (indicando un indirizzo PEC di ricezione o un codice destinatario) né attivato l'accesso all'area riservata in Fisconline, l'unico documento in sui possesso sarà la copia cartacea / analogica consegnata dal fornitore.

L'amministratore di condominio, in tal caso, non è obbligato a fornire l'originale in formato xml della fattura elettronica.

Come noto, a decorrere dallo scorso 01.01.2019, è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti privati, a cui fanno eccezione solamente contribuenti minimi, forfetari, ASD e SSD con ricavi inferiori a 65.000 euro e agricoltori esonerati (oltre a tutte le operazioni già oggetto di comunicazione al STS).

La fatturazione delle prestazioni al condominio. Con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei condomini, i fornitori devono provvedere alla predisposizione ed alla trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio seguendo modalità (parzialmente) differenti rispetto a quelle ordinarie.

I fornitori, in particolare, dovranno provvedere ai seguenti adempimenti, previsti in generale per tutti i consumatori finali (tra cui i condomini sono compresi):

  • compilazione della fattura in formato "xml";
  • inserimento del codice convenzionale "0000000" senza inserire alcun dato nella voce "IDFiscaleIVA". Il campo "Codice Fiscale", invece, dovrà essere compilato con il dato identificativo del condominio;
  • il fornitore dovrà procedere alla consegna di copia cartacea (o analogica della fattura), segnalando che la fattura elettronica è disponibile nell'area riservata al contribuente del portale dell'Agenzia delle Entrate.

A differenza di quanto previsto per i soggetti passivi IVA, le fatture emesse nei confronti di tali categorie di contribuenti si considera ricevuta alla data di messa a disposizione della fattura nell'area riservata (a prescindere che venga visualizzata o meno).

Le facoltà del condominio in materia di fatturazione elettronica. Fermo restando che i condomini, in qualità di soggetti esonerati, non sono tenuti a specifici obblighi in materia di emissione / ricezione della fattura, questi possono in ogni caso:

  • utilizzare, ai fini della ricezione delle fatture elettroniche, software privati che consentono di interagire con il Sistema di Interscambio attraverso un codice destinatario. Usufruendo di tali servizi, gli amministratori di condominio potranno visualizzare le fatture ricevute da ogni condominio;
  • attivare l'accesso a Fisconline così da poter consultare le fatture ricevute nella propria area privata.

    Le credenziali consentiranno la possibilità di accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" ed al collegato servizio di consultazione delle fatture emesse e ricevute;

  • attivare un indirizzo PEC così da poter consentire la consegna del file originale tramite posta elettronica.

    Le due opzioni alternative di inoltro della fattura elettronica sono infatti l'indicazione di un codice destinatario (prevista in caso di utilizzo di un software che interagisce con SdI) o l'indicazione di un indirizzo PEC.

La richiesta di visione ed estrazione di copia della documentazione del condominio.

Devo consegnare il file xml? Rispetto a tale richiesta, potrebbero sorgere alcuni dubbi sulle modalità di consegna della documentazione al condomino che ne faccia richiesta.

Al condominio non è infatti richiesto alcun adempimento (obbligatorio) circa l'attivazione di canali per la ricezione del file xml ma resta il fatto che, in assenza di un accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" (o di un canale di inoltro delle fatture elettroniche), l'Amministratore sarà privo del file originale "xml" da inviare al condomino richiedente.

In tali casi sarà sufficiente, ai fini dell'adempimento, fornire la copia cartacea / analogica fornita dal soggetto che ha emesso la fattura.

Fattura elettronica e condomini: la ricezione del documento tramite PEC è facoltativo

Un chiarimento in tal senso è stato fornito, in data 22.01.2019 dall'Agenzia delle Entrate che, trattando il caso di un consumatore finale, ha precisato la piena validità del documento consegnato in copia dall'esercente o dal professionista, dispensando totalmente il consumatore dall'acquisizione e dalla gestione della fattura elettronica.

L'Agenzia delle Entrate, testualmente, ha specificato quanto segue: "Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all'esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC? Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo? […] Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente".

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