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Il condominio non può sottrarsi al pagamento delle fatture di conguaglio relative ai consumi di energia elettrica

Fatture di conguaglio: il condominio non può sottrarsi al pagamento anche se emesse ad anni di distanza dal periodo di riferimento.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Il condominio non può sottrarsi al pagamento delle fatture di conguaglio relative ai consumi di energia elettrica, anche se emesse dalla società fornitrice ad anni di distanza dal periodo di riferimento.

Detto comportamento rientra tra le prerogative riconosciute dalla legge e dal contratto e non configura una violazione al principio di buona fede contrattuale.

Eventuali difficoltà del condominio nella ripartizione delle spese non possono essere imputate alla società fornitrice.

È quanto emerge dalla sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 114020 del 14 novembre 2013, che ha respinto la richiesta di annullamento delle fatture di conguaglio recapitate dalla società fornitrice di energia elettrica al Condominio a quasi quattro anni di distanza dal periodo a cui si riferiscono i consumi.

(Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo "ingiustificato".)

La sentenza si pone in evidente contrasto con un'altra decisione emessa dello stesso Ufficio milanese appena un mese fa (n. 112149 dell'11 ottobre 2013) che, al contrario, aveva accolto le ragioni del Condominio e dichiarato illegittime le bollette elettriche a conguaglio.

In entrambi i casi assume importanza decisiva la valutazione circa la legittimità del comportamento tenuto dall'impresa fornitrice alla luce del principio generale sancito dall'art. 1375 c.c., che impone alle parti contrattuali di agire con correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Un principio che risulterebbe gravemente violato dalla società fornitrice che, recapitando le fatture di conguaglio a distanza di anni, pone al Condominio tutta una serie di difficoltà legate, tra l'altro, alla imputazione delle spese alle persone che ricoprivano la qualità di condomini all'epoca a cui si riferiscono i consumi in bolletta.

L'argomento è particolarmente "caldo" ed è stato oggetto di numerose pronunce giurisdizionali. Si consideri, ad esempio, la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 2441/2013, che ha riconosciuto il diritto del consumatore di ricevere periodicamente le bollette dei consumi di energia elettrica, con condanna della società al ripristino della fatturazione e alla rateizzazione con rate da 80 euro dei consumi relativi al periodo di sospensione (cfr. Condannata l'ENI per aver inviato le bollette in ritardo).

Il caso considerato dalla sentenza in rassegna è comune a molti Condomini. Un condomino cita in giudizio la società fornitrice di energia elettrica per ottenere l'annullamento di due bollette a conguaglio emesse a distanza di quasi 4 anni dal periodo di riferimento.

Sostiene il Condominio che il comportamento della società fornitrice costituisce una palese violazione del dovere di buona fede contrattuale sancito dell'art. 1375 c.c., atteso che l'operato della società convenuta, pur se formalmente rispettoso di prerogative previste dalla legge, configura un abuso di diritto, una "sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui soggiace la controparte".

Sacrificio che, nel caso specifico, s'identifica nella difficoltà per il Condominio di imputare le relative spese, in proporzione ai millesimi, alle persone che erano condomini all'epoca a cui si riferisco le fatture e che, nel frattempo, non hanno più tale qualifica.

La società convenuta si difende sostenendo, tra l'altro, di essersi attenuta scrupolosamente alle Delibere dell'Autority per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 5/04 e 348/07, nonché a quanto contrattualmente stabilito dalle condizioni generali di contratto.

Va tenuto conto poi del termine massimo di 5 anni che il distributore ha, ex art. 2948 c.c., per comunicare alla società fornitrice i costi relativi al servizio di trasporto, con la conseguenza che la società convenuta non avrebbe potuto procedere alla emissione delle fatture di conguaglio prima della comunicazione dei relativi costi da parte della società distributrice.

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Il condominio deve pagare il conguaglio. Il Giudice ha ritenuto infondate le pretese del condominio, non ravvisando nell'operato della società convenuta la violazione del citato principio di buona fede ex art. 1375 c.c.

Nella sentenza si sottolinea che il Condominio ha sottoscritto e accettato tutte le clausole del contratto di fornitura, comprese le condizioni generali, ed era dunque perfettamente a conoscenza del fatto che, a norma delle suddette condizioni generali, oltre ai corrispettivi per l'energia elettrica sarebbero stati fatturati anche i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura e per quello di dispacciamento.

In definitiva, la società fornitrice non ha esorbitato dalle proprie facoltà contrattualmente previste, provvedendo all'emissione delle fatture di conguaglio non appena gli è stata comunicata la quantificazione degli stessi da parte della società fornitrice, entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.

Le difficoltà di ripartizione delle spese non possono essere addebitate al fornitore. Del tutto disattese le affermazioni del Condominio in ordine alla presunta violazione della buona fede contrattuale. "Le problematiche relative alla imputazione delle spese condominiali sopravvenute successivamente alla chiusura di un esercizio" - afferma il giudice - "non si ritiene possano essere imputate alla società fornitrice quale supposto sacrificio sproporzionato rispetto al legittimo diritto da questa esercitato a norma di legge e di contratto".

Le stesse, dunque, non costituiscono violazione degli obblighi contrattuali ex art. 1375 c.c., anche considerata la natura di "ente di gestione" del condominio, preposto istituzionalmente all'amministrazione e gestione dei beni e delle spese ad esso afferenti, ivi compresa la riscossione di queste ultime da parte degli stessi partecipanti al condominio.

Invero, conclude la sentenza, "le problematiche invocate dal condominio vanno risolte alla luce dei noti vincoli giuridici di solidarietà che legano i rapporti nella successione della qualifica tra condomini in relazione alle singole unità abitative" (vedi art. 1135 c.c., come modificato dalla Legge di riforma n. 220/2012).

Sconfessato il precedente orientamento. Ogni sentenza va letta in relazione al caso concreto. Tuttavia non si può non sottolineare come le conclusioni della sentenza in rassegna siano diametralmente opposte a quelle affermate appena un mese fa dallo stesso Ufficio ambrosiano.

In quel caso, il Giudice aveva focalizzato l'attenzione sulla violazione del principio di correttezza contrattuale denunciata dal condominio. L'emissione della fattura di conguaglio a distanza di anni dalla data di risoluzione del contratto configura un abuso di diritto, perché impedisce al condominio di controllare l'esattezza dei consumi e mette in difficoltà l'amministratore nella ripartizione delle quote tra i condomini che, nel frattempo, si siano trasferiti altrove.

Di tenore opposto la sentenza in commento che, nel contemperare le diverse posizioni in gioco, ha ritenuto di dover dare prevalenza al rispetto delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti, a cuiil condominio deve comunque attenersi.

Tale impostazione, condivisibile nella parte in cui richiama al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente sottoscritte dalle parti, si pone tuttavia in controtendenza con l'orientamento legislativo e giurisprudenziale, sempre più proteso verso una maggiore tutela del consumatore quale parte debole del rapporto contrattuale.

Da questa angolazione prospettica, la sentenza in commento non sembra prendere nella giusta considerazione le ragioni del condominio-consumatore, prestando il fianco ad una serie di rilievi critici altrettanto condivisibili.

Le direttive dell'Autorità per l'energia e il gas. Sull'argomento è utile rammentare quanto precisato dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e per il gas (nel Documento DCO 01/11, Indennizzi automatici per mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture di energia elettrica e di gas naturale da parte del venditore per causa imputabile al distributore - Orientamenti finali): "i contratti di somministrazione di energia elettrica [?] presenti attualmente sul mercato non subordinano di norma la periodicità di fatturazione alla sola disponibilità dei dati di misura comunicati dall'impresa di distribuzione.

I predetti contratti, per una loro parte, prevedono infatti che l'esercente la vendita provveda ad emettere le fatture sulla base dei dati di misura effettivi o comunque dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione e che, in mancanza, possa farsi ricorso ai dati comunicati dal cliente finale a mezzo di autolettura e, in subordine, ai consumi stimati sulla base dei consumi storici del cliente finale medesimo.

In altri casi, viene previsto che la fatturazione contabilizzi i dati messi a disposizione dall'impresa di distribuzione e, in mancanza, i consumi stimati sulla base dei consumi storici del cliente finale; oppure che la fatturazione avvenga sulla base dei consumi comunicati dal cliente finale a mezzo di autolettura e che, in mancanza di questi, la stessa possa avvenire sulla base di consumi stimati in accordo ai consumi storici, fatto comunque salvo il conguaglio al termine del rapporto contrattuale di fornitura sulla base dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione.

I venditori, per ridurre il rischio di mancato incasso, hanno già posto in essere di norma le misure necessarie a contrastare l'eventuale mancata trasmissione da parte del distributore dei dati di misura".

Si applica il foro del consumatore. Su un punto, tuttavia, i giudici concordano.

Al condominio va attribuita la natura di "consumatore" con conseguente applicazione del foro del consumatore: competente a decidere delle controversie in questione è il giudice del luogo in cui si trova il complesso residenziale.

Eventuali clausole contrattuali che prevedano fori diversi da quello di residenza del consumatore devono essere oggetto di specifica trattativa individuale, nonché accettate e sottoscritte singolarmente dal consumatore. In difetto, devono considerarsi vessatorie e, quindi, nulle.

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