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Fatture per la fornitura di energia elettrica. Nessun costo a carico del consumatore.

L'enel per il paganento delle fatture non può imporre ulteriori costi ai consumatori.
Avv. Leonarda Colucci 

Condannata l'Enel per violazione del dovere di correttezza ex art. 1375 c.c.

La società non ha predisposto modalità gratuite di pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica.

Il fatto.

Un consumatore cita in giudizio l'Enel chiedendo che fosse accertata la condotta illegittima della società, che non aveva predisposto una modalità gratuita di pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica, sostenendo che l'Autorità garante per l'energia elettrica avesse già accertato la violazione, da parte della convenuta, della delibera n. 200 del 1999 attraverso la quale la stessa autorità aveva disposto che il pagamento delle fatture non poteva imporre ulteriori costi ai consumatori.

L'attore deduceva che tale autorità (AEEG) aveva già accertato che l'Enel aveva predisposto modalità alternative per il pagamento delle fatture: che imponevano comunque dei costi per i consumatori. L'Enel, non dando esecuzione alla Delibera dell'autorità appena citata, privava in sostanza l'utente di pagare i bollettini senza costi aggiuntivi.

La sentenza, emessa dal Giudice di pace di Gallarate, si conclude però con il mancato accoglimento delle pretese dell'attore, stabilendo che l'Enel aveva in realtà previsto un sistema di pagamento delle fatture gratuito, con addebito al Monte dei Paschi di Siena, e per questo riteneva assolutamente corretta la condotta dell'Enel.

Il consumatore non demorde ed impugna tale decisione lamentando che il Giudice di pace non si era pronunciato sulla violazione dell'art. 1375 del codice civile da parte dell'Enel spa.

La sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Busto Arsizio. Riguardo al motivo sostenuto dall'appellante, il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che lo stesso è fondato e merita accoglimento. Ma per comprendere le conclusioni alle quali approda la sentenza in commento è necessario soffermarsi su una breve ricostruzione dei fatti che hanno preceduto la decisione.

Come già precisato l'Autorità garante per l'Energia elettrica, con delibera n. 200/1999, aveva imposto all'Enel di predisporre un sistema gratuito di pagamento delle bollette ma la società non eseguì tale obbligo tanto che l'AEEG con delibera n. 72/2004 emanò una delibera con la quale intimò all'Enel di adempiere entro il termine di 120 giorni.

L'Enel impugnò quest'ultima delibera dinanzi al Tar che con sentenza statuì che " le modalità di pagamento di "conto watt" o di "pagamento on line" non costituiscono modalità gratuita, atteso i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi analogamente, per il pagamento con carte di credito, accedendo alla rete internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l'acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere".

Prima dell'emanazione di tale sentenza l'Enel prima della fine del 2004, a ben cinque anni dalla delibera n. 200/1999, predisposte un servizio gratuito di pagamento stipulando convenzioni con alcuni istituti bancari.

Nel 2000 con delibera n. 55 l'AEEG impose all'Enel di informare gli utenti, attraverso comunicazione in bolletta, dell'esistenza di una modalità gratuita di pagamento.

A fronte del continuo inadempimento da parte dell'Enel anche di tale obbligo, l'AEEG irrogo a tale società una sanzione di oltre undici milioni di euro poiché non aveva provveduto ad informare l'utente dell'esistenza di una modalità gratuita di pagamento delle fatture, precisando che tale obbligo informativo doveva considerarsi distinto rispetto all'obbligo di predisporre il sistema di pagamento gratuito. (Condannata l'ENI per aver inviato le bollette in ritardo)

In merito all'obbligo informativo gravante sulla società erogatrice dei servizi elettrici una sentenza del Consiglio di Stato aveva puntualizzato "… che grava sugli esercenti del servizio di distribuzione di energia elettrica l'obbligo di pubblicizzare tutte le modalità di pagamento poste a disposizione degli utenti". (Consiglio di Stato sent. n. 2507/2010).

Il Giudice Unico del Tribunale di Busto Arsizio evidenzia:

  • la mancata predisposizione da parte dell'Enel servizio elettrico prima della fine del 2004 di modalità gratuite di pagamento delle bollette;
  • la violazione dell'obbligo informativo gravante sugli esercenti del servizio di distribuzione che impone di informare gli utenti dell'esistenza di un sistema gratuito di pagamento
  • la violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo il principio sancito dall'art. 1375 del codice civile

Ciò determina un inadempimento imputabile all'Enel dal quale discende l'obbligo di risarcimento del danno, consistente nel caso di specie nei costi sostenuti per il pagamento dei bollettini postali da parte dei consumatori fino al 2005.

I principi della sentenza.

Il Tribunale di Busto Arsizio, aderendo al principio espresso sul tema dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, 18.9.2009 n. 20106), ha puntualizzato che " i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366, e 1375 del codice civile, rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.

Prima di giungere alla condanna dell'Enel al risarcimento dei danni subiti dal consumatore, la sentenza ha rilevato che sebbene le delibere dell' AEEG non possono essere considerati come precetti in grado di integrare il contratto di utenza, ma possono sicuramente costituire termine di paragone per valutare il corretto adempimento contrattuale dell'Enel che nel caso di specie è venuta meno all'osservanza di tale obbligo.

In base alla valutazione di tali principi, e del concreto comportamento osservato dall'Enel, il Tribunale lombardo ha rilevato che: la mancata predisposizione prima della fine del 2004 di modalità gratuite di pagamento, nonché la violazione dell'obbligo informativo che impone all'ente distributore del servizio di energia elettrica di rendere noto ai consumatori (con comunicazione in bolletta) dell'esistenza di sistemi gratuiti di pagamento dei bollettini, costituiscono una chiara violazione del dovere di esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. con conseguente inadempimento dell'Enel e con l'obbligo del risarcimento del danno subito dall'utente.

L'utente deve essere informato dall'ente erogatore del servizio elettrico dell'esistenza di sistemi gratuiti di pagamento delle bollette, non potendo sopportare il consumatore ulteriori spese oltre a quelle del solo consumo maturato.

Il condominio non può sottrarsi al pagamento delle fatture di conguaglio relative ai consumi di energia elettrica

Sentenza
Scarica Tribunale di Busto Arsizio, sez. III civile, 11.6.2014 n. 1213
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