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Il condominio può ricevere la fattura elettronica tramite PEC. Confermata la natura di “consumatore finale”

Fattura elettronica e condomini: la ricezione del documento tramite PEC è facoltativo.
Avv. Riccardo Malvestiti 

Come noto il legislatore, con DL n. 119 del 23.10.2018 (c.d. "Collegato Manovra"), ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica a decorrere dal 01.01.2019.

In occasione di un recente incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle Entrate ha specificato che i condomini, al pari di soggetti privati consumatori, minimi e forfetari, possono ricevere la fattura elettronica tramite PEC. La ricezione del documento secondo tali modalità, in ogni caso, è facoltativa.

Come noto, il DL n. 119 del 23.10.2018 ha confermato l'entrata in vigore, a decorrere dal prossimo 01.01.2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti privati (fatta eccezione per contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati).

In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che i condomini potranno ricevere le fatture elettroniche anche tramite PEC, al pari di ogni altro soggetto privato o esonerato.

L'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, è stato recentemente confermato anche alla luce delle segnalazioni del Garante della Privacy: in occasione della conversione in legge del DL n. 119/2018, verranno adottate alcune modifiche al fine di escludere dati sanitari sensibili e ampliare la riduzione delle sanzioni concessa in occasione della prima applicazione dell'obbligo.

Le fatture emesse nei confronti del condominio

I soggetti privati che dovranno emettere fattura nei confronti del condominio dovranno procedere (salvo ipotesi di esenzione) alla trasmissione della fattura tramite Sistema di Interscambio.

Considerato che il condominio viene considerato, agli effetti della fatturazione, un privato consumatore, la fattura dovrà indicare quale codice destinatario il codice convenzionale "0000000".

Il soggetto che emette il documento dovrà fornire copia cartacea o analogica del documento, avvertendo che l'originale può essere visionato nell'area privata di "Fatture e Corrispettivi".

Condominio e fattura elettronica. Confermata la natura di "consumatore finale"

Rispondendo ad un quesito in materia di obblighi in termini di fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale".

Si applica quindi la specifica disciplina in materia di compilazione e adempimenti indicata nel paragrafo precedente.

Nell'occasione, l'Agenzia ha evidenziato che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva.

Assemblea di condominio. Avviso di comunicazione tramite PEC. Il Tribunale di Massa detta le regole

Il condominio può ricevere la fattura elettronica tramite PEC. Rispondendo ad un quesito, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso in cui il privato consumatore sia dotato di indirizzo PEC, il soggetto che emette la fattura può provvedere al suo invio tramite il Sistema di Interscambio.

Nel fornire tale chiarimento l'Agenzia specifica che l'operatore Iva residente o stabilito è in ogni caso obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Fermo restando il diritto a ricevere copia della fattura, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il condominio, il consumatore finale o il soggetto esonerato può sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Il regime sanzionatorio e la prima applicazione dell'istituto

Rispetto al regime sanzionatorio applicabile a decorrere dal 01.01.2019, come anticipato sopra, è stata prevista una riduzione delle sanzioni applicabili nel caso in cui il contribuente, pur essendovi obbligato, non fatturi le operazioni tramite il sistema di interscambio per il primo semestre. In particolare, con il DL n. 119/2018 (c.d.

DL collegato alla manovra) è stata prevista l'introduzione di un periodo transitorio di sei mesi entro cui verranno disapplicate o ridotte le sanzioni irrogabili nel caso di ritardo nella fatturazione. Viene infatti previsto che:

1. nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, non si applica alcuna sanzione;

2. nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica successiva, si applicano sanzioni ridotte dell'80%.

In occasione della conversione in legge del decreto, secondo alcune anticipazioni fornite dalla stampa specializzata, il periodo di disapplicazione e riduzione delle sanzioni potrebbe essere ampliato al mese di settembre 2019

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