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Il condominio può ricevere la fattura elettronica tramite PEC. Confermata la natura di “consumatore finale”

Fattura elettronica e condomini: la ricezione del documento tramite PEC è facoltativo.
Avv. Riccardo Malvestiti Avv. Riccardo Malvestiti 

Come noto il legislatore, con DL n. 119 del 23.10.2018 (c.d. "Collegato Manovra"), ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica a decorrere dal 01.01.2019.

In occasione di un recente incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle Entrate ha specificato che i condomini, al pari di soggetti privati consumatori, minimi e forfetari, possono ricevere la fattura elettronica tramite PEC. La ricezione del documento secondo tali modalità, in ogni caso, è facoltativa.

Come noto, il DL n. 119 del 23.10.2018 ha confermato l'entrata in vigore, a decorrere dal prossimo 01.01.2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti privati (fatta eccezione per contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati).

In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che i condomini potranno ricevere le fatture elettroniche anche tramite PEC, al pari di ogni altro soggetto privato o esonerato.

L'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, è stato recentemente confermato anche alla luce delle segnalazioni del Garante della Privacy: in occasione della conversione in legge del DL n. 119/2018, verranno adottate alcune modifiche al fine di escludere dati sanitari sensibili e ampliare la riduzione delle sanzioni concessa in occasione della prima applicazione dell'obbligo.

Le fatture emesse nei confronti del condominio

I soggetti privati che dovranno emettere fattura nei confronti del condominio dovranno procedere (salvo ipotesi di esenzione) alla trasmissione della fattura tramite Sistema di Interscambio.

Ma l'amministratore di condominio deve verificare la regolarità della fattura elettronica del fornitore?

Considerato che il condominio viene considerato, agli effetti della fatturazione, un privato consumatore, la fattura dovrà indicare quale codice destinatario il codice convenzionale "0000000".

Il soggetto che emette il documento dovrà fornire copia cartacea o analogica del documento, avvertendo che l'originale può essere visionato nell'area privata di "Fatture e Corrispettivi".

Condominio e fattura elettronica. Confermata la natura di "consumatore finale"

Rispondendo ad un quesito in materia di obblighi in termini di fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale".

Si applica quindi la specifica disciplina in materia di compilazione e adempimenti indicata nel paragrafo precedente.

Nell'occasione, l'Agenzia ha evidenziato che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva.

Assemblea di condominio. Avviso di comunicazione tramite PEC. Il Tribunale di Massa detta le regole

Il condominio può ricevere la fattura elettronica tramite PEC. Rispondendo ad un quesito, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso in cui il privato consumatore sia dotato di indirizzo PEC, il soggetto che emette la fattura può provvedere al suo invio tramite il Sistema di Interscambio.

Nel fornire tale chiarimento l'Agenzia specifica che l'operatore Iva residente o stabilito è in ogni caso obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Fermo restando il diritto a ricevere copia della fattura, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il condominio, il consumatore finale o il soggetto esonerato può sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Il regime sanzionatorio e la prima applicazione dell'istituto

Rispetto al regime sanzionatorio applicabile a decorrere dal 01.01.2019, come anticipato sopra, è stata prevista una riduzione delle sanzioni applicabili nel caso in cui il contribuente, pur essendovi obbligato, non fatturi le operazioni tramite il sistema di interscambio per il primo semestre. In particolare, con il DL n. 119/2018 (c.d.

DL collegato alla manovra) è stata prevista l'introduzione di un periodo transitorio di sei mesi entro cui verranno disapplicate o ridotte le sanzioni irrogabili nel caso di ritardo nella fatturazione. Viene infatti previsto che:

1. nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, non si applica alcuna sanzione;

2. nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica successiva, si applicano sanzioni ridotte dell'80%.

In occasione della conversione in legge del decreto, secondo alcune anticipazioni fornite dalla stampa specializzata, il periodo di disapplicazione e riduzione delle sanzioni potrebbe essere ampliato al mese di settembre 2019

Il Garante privacy c/ l'Agenzia delle Entrate: quali sono gli scenari possibili

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Filippo Bianchi
Filippo Bianchi 27-11-2018 13:25:58

Voi scrivete: " Il soggetto che emette il documento dovrà fornire copia cartacea o analogica del documento, avvertendo che l'originale può essere visionato nell'area privata di "Fatture e Corrispettivi".
Ma ogni condominio avrà un'area fiscale privata? E la PEC sarà del condominio o dell'Amministratore?
E se le ditte (es pulizia scale) emettessero ricevuta fiscale?

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Luigi
Luigi 27-11-2018 13:46:05

sono in vista altre spese per i sigg. condomini..... allegria!!!!
e poi il nuovo governo dice che fa risparmiare tutti su tutto.....
bella roba!!!!

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Paolo
Paolo 27-11-2018 16:13:16

Perché altre spese a carico dei condomini? Il condominio continuerà a ricevere le fatture cpme prima.

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Andrea Duni
Andrea Duni 02-01-2019 18:33:25

Alla data odierna, l'accesso all'area Fatture e Corrispettivi per scaricare le fatture ricevute dai condominii è negata all'amministratore che non può avere delega di accesso poiché non viene riconosciuta agli amministratori la titolarità di intermediario ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98. Quindi per ora l'unica modalità è quella di ricevere la fattura di cortesia o registrarsi a servizio privato per la ricezione tramite Codice Destinatario che comunque non sarà possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate e quindi non si potrà usufruire del servizio gratuito di conservazione sostituitiva. Si spera che il vincolo sull'intermediario venga rimosso in modo che anche gli amministratori possano usufruire a pieno di tutte le funzionalità anche per i condominii da loro amministrati.

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Massimilianochiara
Massimilianochiara 20-01-2019 09:20:12

Ad oggi non è cambiato nulla. L'amministratore non può usufruire del sistema dell'AE Fattue e Corrispettivi per scaricare le Fatture passive, compare la scritta "soggetto non autorizzato"

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Paolo
Paolo 20-01-2019 11:01:05

un paio di settimane fa ho contattato l'AdE e mi è stato detto che entro maggio anche per il condominio sarà attivato fatture e corrispettivi e la conservazione gratis delle fatture per 15 anni. Quindi non ci resta che aspettare.

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Fabrizio
Fabrizio 21-01-2019 10:36:00

Perché è sconsigliata la comunicazione dell'indirizzo pec dell'amministratore?

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Francesco Pennisi
Francesco Pennisi 31-01-2019 10:59:13

vorrei sapere se posso chiedere all'amministrazione di fatturarmi le spese condominiali tramite pec. Se è possibile chiedo, inoltre, di avere l'indicazione di un regolamento, o una legge a cui posso fare riferimento per tale richiesta.
Vi ringrazio
F. Pennisi

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Paolok
Paolok 31-01-2019 15:51:27

Scusa ma sei un condominio? Se si cosa intendi quando dici "fatturarmi le spese condominiali"?

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Francesco Pennisi
Francesco Pennisi 01-02-2019 16:09:21

Se volevi chiedermi se vivo in un condominio la risposta è si. Quello che chiedo se posso chiedere all'amministratore se posso avere le fatture delle spese condominiali tramite pec. Inoltre se è è possibile avere l'indicazione di un regolamento, o una legge a cui posso fare riferimento per tale richiesta.
Vi ringrazio
F. Pennisi
Fonte: https://www.condominioweb.com/fattura-elettronica-e-condomini-la-ricezione-del-documento-tramite-pec.15353#comment_form

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Andrea Duni
Andrea Duni 02-02-2019 13:47:58

Francesco Pennisi: l'amministratore ha l'obbligo di consentire la consultazione, con costi di estrazione a carico del condomino richiedente, di: giustificativi di spesa (fatture e ricevute, bonifici e r.a. versate o da versare); estratti conto originali della banca/poste; tutti i documenti del condominio, siano essi tecnici, che contabili (per questi ultimi, si intendono solo quelli presentati ed approvati, poiché gli altri sono documenti interni allo studio e soggetti a variazione); verbali e relativi allegati; situazione anagrafica ed estratti conto singolo condomino richiedente. L'amministratore ha il potere discrezionale di usare la mail o la PEC per l'invio di tale documentazione ma non è obbligato ad usarla e nemmeno ad avere la PEC (anche se io ritengo che in qualità di professionista, come per gli altri professionisti, anche l'amministratore debba essere obbligato ad avere la PEC e che essa sia ricavabile dal portale INIPEC), salvo eventuale impegno proposto nel preventivo o richiesto esplicitamente dall'assemblea per la nomina. Le norme e la giurisprudenza sulla consultazione e l'estrazione di quanto sopra sono le seguenti: artt. 1129 cc. 2 e 7, 1130 p. 9, 1130-bis c. 1 del Codice Civile; tra le tante sentenze, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15159 del 29/11/2001. L'Amministratore NON PUO' E NON DEVE consentire l'accesso o fornire copia della situazione anagrafica degli altri condomini (in ossequio al GDPR).

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Paolo
Paolo 02-02-2019 14:49:02

Sottoscrivo quanto riportato da Andrea Duni. tranne che per l'ultima parte. Il condomino può accedere all'anagrafe condominiale solo per le info riguardante i dati essenziali dei condomini e cioè nome, cognome, residenza. Si pensi ad esempio al caso che i condomini vogliano convocare loro stessi un'assemblea, come farebbero se non sanno chi sono i condomini da convocare e dove inviare le convocazioni??

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Paolo
Paolo 02-02-2019 14:52:32

Sottoscrivo quanto riportato da Andrea Duni. tranne che per l'ultima parte. Il condomino può accedere all'anagrafe condominiale solo per le info riguardante i dati essenziali dei condomini e cioè nome, cognome, residenza. Si pensi ad esempio al caso che i condomini vogliano convocare loro stessi un'assemblea, come farebbero se non sanno chi sono i condomini da convocare e dove inviare le convocazioni?? D'altra parte che possano accedere all'anagrafe condominiale è indicato anche dall'art. 1129: "Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata (4)."

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Andrea Duni
Andrea Duni 02-02-2019 18:47:27

Possono essere comunicati solo dati che sono già pubblici o per i quali si ha l'esplicita autorizzazione alla diffusione a uno o a tutti i condomini. Non possono essere comunicati dati riservati. Ad esempio: può essere comunicato anche un numero di telefono o di cellulare associato a quell'unità immobiliare se esso è già reperibile in pubblici elenchi (pagine bianche o pagine gialle) o in targhe e insegne. Non si può diffondere la mail, la pec, il domicilio e altri dati che non siano già di dominio pubblico e riferiti esplicitamente a quel titolare o quell'immobile. La residenza in genere è pubblica, salvo casi particolarissimi quali testimoni di giustizia per i quali c'è normalmente un prestanome autorizzato dal Tribunale. Ciò che non può fare un amministratore è quello di diffondere all'interno del Condominio (ovvero a uno o più condomini) la lista dei condomini con conviventi dei condomini (esempio moglie e figli) o di responsabili non ufficiali di società (riferirsi a Pinuccio). Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 66 d.a.c.c., nel caso ci siano i presupposti per non poter diffondere la lista di condomini con indirizzi di recapito (che possono differire dalla residenza), l'amministratore si deve tutelare circa l'uso dei dati, magari facendo sottoscrivere un documento al condomino o ai condomini richiedenti circa l'uso dedicato ed esclusivo per la convocazione dell'assemblea. Ma in realtà tale accesso dovrebbe avvenire di norma tramite un professionista che sia vincolato al segreto d'ufficio (ad esempio un notaio o un avvocato). Ad ogni modo, poiché la privacy è un argomento molto delicato, le cui sanzioni partono da 10mila euro in su per gli amministratori che la trasgrediscono, ogni situazione va analizzata attentamente.
Ecco alcuni riferimenti in merito:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2680257

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Valeria Cervi
Valeria Cervi 08-05-2019 11:40:05

nel mio condominio l'Amministratore è un condomino e non ha la pec. Ha l'obbligo di avere la pec o può continuare a ricevere le fatture in forma cartacea e sull'indirizzo mail ordinario?. Oppure c'è un scadenza temporale nella quale è obbligato ad aprire una pec, anche se non è un Amministratore di professione? Grazie

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