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Privacy nel condominio. I dati dell'anagrafe condominiale possono essere comunicati agli altri condomini?

Tra riservatezza del dato del condomino e il principio di trasparenza in ambito condominiale, prevale quest'ultimo solo se si comunicano i dati secondo il principio di minimizzazione.
Avv. Valerio Palma - Foro di Roma 

Nel contemperamento degli interessi tra la riservatezza del dato personale del condomino e il principio di trasparenza in ambito condominiale, prevale quest'ultimo solo se si comunicano i dati secondo il principio di minimizzazione.

A seguito della modifica dell'art. 1130 c.c. effettuata dalla legge n. 220/2012, è stato specificato al n. 6 l'obbligo per l'amministratore di curare la tenuta del Registro di anagrafe condominiale. Il registro in questione, dovrà riportare le notizie anagrafiche e patrimoniali essenziali utili per identificare e contattare tutti i partecipanti al condominio.

In questo modo è lo stesso codice civile ad attribuire all'amministratore l'obbligo di effettuare un "trattamento dei dati", come definito dal Reg UE 16/679, in quanto questi ha un compito volto alla raccolta di dati, che verranno convogliati nei propri archivi nell'ottica di una corretta amministrazione dello stabile.

L'art. 4 del reg. UE 16/679, infatti, definisce il trattamento dei dati personali come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta … "

Per "Dato personale", invece, si intende qualsiasi informazione (es. nome e cognome) concernente una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, oppure informazioni riguardanti una persona la cui identità può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (es. avendo i dati identificativi dell'immobile, facendo una semplice visura sullo stesso, si possono ricavare dati personali del proprietario).

Da ciò e senza ombra di dubbio può dirsi che il Registro dell'anagrafe comporta un trattamento dei dati personali.

La finalità del Registro dell'anagrafe, così come concepito dal legislatore, è quella di garantire una maggiore trasparenza della composizione della compagine condominiale sia nei rapporti interni tra comproprietari e tra questi ultimi e l' amministratore sia nei rapporti esterni con i privati e le pubbliche autorità.

Da ciò si deduce che in relazione al trattamento dei dati contenuti all'interno del registro si avranno due distinti interessi in gioco, da una parte l'interesse del condomino affinché i dati raccolti siano tutelati e trattati secondo le indicazioni dettate dal GDPR, dall'altra la tutela dell'intera compagine condominiale in relazione al principio di trasparenza.

Per capire se prevale l'uno o l'altro interesse e quindi poter rispondere al quesito se e quali dati possono essere comunicati agli altri condomini tra quelli riportati nel registro anagrafe, occorre precisare che, come già affermato dal Garante nazionale nel "Vademecum condominiale" del 2006, " tutte le operazioni di trattamento dati devono essere effettuate nell'ambito delle attività connesse all'amministrazione di condominio".

Il principio regolatore della problematica sta in quel dettato normativo che nel GDPR si indica come "minimizzazione", che si ravvisa nella necessità di limitare le operazioni di trattamento a quanto effettivamente necessario per il perseguimento delle finalità.

Il Garante, con newsletter n. 387 del 23 aprile 2014 ha specificato che l'amministratore per predisporre il registro dell'anagrafe può "acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali".

Questi dati, quindi, vengono identificati come necessari al fine di compiere la funzione medesima del Registro e, pertanto, devono considerarsi come trasmissibili agli altri condomini in virtù del principio di solidarietà (ma anche ai terzi fornitori in caso di richiesta espressa ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.).

Dovendosi applicare il principio di minimizzazione, però, ogni dato ulteriore rispetto a quelli indicati dal Garante, quali ad esempio il numero di telefono o la email del condomino, non deve considerarsi come dato necessario a svolgere la funzione attribuita al medesimo Registro e, pertanto, non può in alcun caso essere trasmesso a terzi soggetti, siano essi condomini o creditori del condominio, a meno che non si ottenga il previo consenso dell'interessato alla comunicazione del dato che lo riguarda.

Sanzioni in materia privacy. Arriva la tregua

Avv. Valerio Palma

Privacy & Legal Advice 2018 S.r.l.

www.privacyandlegal.it

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