Il condominio è uno di quei luoghi in cui più frequentemente la nostra privacy è esposta a violazioni. La stretta vicinanza tra soggetti che vivono ciascuno la propria vita privata e la gestione di parti e servizi comuni sono infatti elementi che favoriscono situazioni di violazione della privacy.
L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ma anche l'Autorità Giudiziaria, sono spesso intervenute in merito all'utilizzo dei dati personali all'interno del condominio.
Il principio enunciato più e più volte è quello del trattamento dei dati secondo proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di gestione ed amministrazione delle parti comuni.
In tali casi, oltre ad esercitare una serie di diritti (previsti dall'art.7, cod. privacy, quali ad es: la rettifica, la cancellazione etc.) è espressamente prevista la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni (v. art. 15, cod. privacy).
Ci sono poi casi in cui la violazione integra un reato previsto dal codice penale: ad es, in caso di video-sorveglianza (per il quale viene talora rinvenuto il reato ex art. 615-bis c.p., di "interferenze illecite nella vita privata").
Lo stesso codice della privacy prevede poi (varie altre ipotesi di illecito penale ed amministrativo, tra cui) una specifica ipotesi di illecito penale che può verificarsi in condominio con una certa probabilità (nei casi in cui l'astio tra le persone arriva alle stelle, diciamo cosi); come anticipato, si tratta del reato di trattamento illecito di dati, previsto dall'art. 167 del D. Lgs. n. 196/2003. Detto articolo prevede che:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni."
No alla pubblicazione di dati giudiziari in bacheca
Con riferimento al condominio, è probabile che il reato si compia quanto un contrasto già in essere magari da tempo si esaspera sino ad essere fuori controllo: così può ad esempio succedere che si arrivi al reato di lesioni gravissime, alla denuncia, all'attivazione di un procedimento penale e alla diffusione della notizia da parte del denunciante tra tutti i condòmini.
È raro che tra i protagonisti della scena in questo caso vi sia un'amministratore o comunque un soggetto che lavora - e non abita - all'interno del condominio; raro, ma non impossibile: la sentenza che esaminiamo di seguito ha come protagonisti un condòmino, da un lato, e il portiere dello stabile, dall'altro.
La sentenza n.15221 del 2017 (che qui riportiamo in sintesi) ha infatti sanzionato (ex art. 167, co.2) il comportamento di un condòmino che appunto aveva pubblicato nella bacheca del condominio dati giudiziari riguardanti il portiere dello stabile: in particolare si trattava di notizie riguardanti un procedimento a carico del portiere per lesioni gravissime procurate allo stesso condòmino.
Nel caso di specie, in cassazione il ricorrente contesta che il suo comportamento possa avere procurato al portiere un effettivo danno, dal momento che la situazione era nota a tutti e che il cartello era stato tempestivamente rimosso dalla bacheca: quindi mancherebbe, nella specie, anche l'elemento soggettivo, cioè la finalità di arrecare danno.
La Corte rigetta il ricorso, osservando innanzitutto che il reato prevede il trattamento dei dati personali (indicati dalla norma, tra cui vi sono i dati giudiziari) che sia effettuato (anche da parte di privati) senza il consenso del titolare.
Inoltre, prosegue la Corte, con particolare riferimento ai dati giudiziari, il trattamento di questi è reato quando è effettuato in violazione dell'art. 27 del codice, richiamato dall'art. 167, co.2 cit., secondo cui, per quanto qui interessa, "Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili."
La Corte rileva che, secondo la sua giurisprudenza, l'elemento del trattamento dei dati non esiste se non vi è diffusione dei dati medesimi (definita dall'art. 4, co.1, lett. m, Cod. Privacy come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione") "o una loro destinazione ad una comunicazione sistematica".
Quanto al danno, il ricorrente esclude questo vi sia stato, mentre al contrario la Corte afferma che tale nocumento all'attività lavorativa vi è stato (testualmente: "accreditando una manchevolezza nell'assolvimento dei suoi compiti di portiere, screditandone la reputazione e la professionalità nello stesso luogo di lavoro"); il che è confermato dalla richiesta, in una missiva diretta all'amministratore, di convocare un'assemblea al fine di emettere provvedimenti disciplinari nei confronti del portiere menzionante il procedimento penale per lesioni gravissime nei suoi confronti.
Tale lettera dimostra anche, secondo i giudici, l'esistenza dell'elemento soggettivo (del dolo) cioè della finalità di arrecare il danno (elemento soggettivo che, afferma soffermandosi la Corte, secondo alcune sentenze può consistere anche semplicemente nella colpa, mentre secondo altre, nel dolo).
Mentre non è dato rilievo alla circostanza che gli altri condòmini già conoscessero la situazione (che fino ad allora risulta infatti essere "assolutamente generica"); tra l'altro, l'affissione in bacheca aveva consentito la diffusione anche a soggetti terzi al condominio.