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Telo verde a difesa della privacy: anche se è leggermente trasparente dev'essere considerato legittimo

La legittimità del telo verde per la privacy: come proteggere il proprio giardino senza incorrere in atti emulativi secondo la giurisprudenza, garantendo il rispetto della riservatezza.
Avv. Alessandro Gallucci 
Apr 19, 2013

Tizio e Caio sono proprietari di due villette confinanti e facenti parte di un più ampio complesso edilizio di villette a schiera.

Le loro proprietà solo divise da una semplice rete metallica a "maglia sciolta": si tratta della classica rete con maglie larghe che permette solamente una divisione materiale ma che lascia impregiudicata la possibilità di guardare nel giardino del vicino.
Tizio, desideroso di tutelare la propria riservatezza, decide d'installare sulla suddetta rete un telo verde che renda impossibile, o quanto meno più difficile, "mettere in naso nei suoi affari". Così deciso passa alle vie di fatto.

Caio non gradisce l'iniziativa del vicino e decide di fargli causa: a suo modo di vedere, infatti, il telone rappresenta il classico esempio di atto emulativo.

Vale la pena ricordare che ai sensi dell'art. 833 c.c. "il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Gli atti emulativi, quindi, sono tutte quelle azioni che hanno il solo scopo di recare fastidio ad altri.

La norma è scarna sicché per comprenderne pienamente il significato è necessario volgere lo sguardo all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, che è intervenuta chiarendo le caratteristiche che un atto deve avere per essere emulativo, ha specificato che per parlarsi di atti emulativi ai sensi dell'art. 833 c.c. "occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio dei diritto non arrechi utilità al proprietario; b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri" (Cass. 9 ottobre 1998 n. 9998).

Come fermare il vicino che realizza opere solamente per disturbarci

Torniamo ai nostri Tizio e Caio. I nomi sono di fantasia ma il fatto che abbiamo descritto è grosso modo quello che ha portato la Cassazione, dopo che in entrambi i gradi di merito la domanda di Caio era stata rigettata, a pronunciarsi con l'ordinanza n. 7805 depositata in cancelleria lo scorso 28 marzo 2013.

Risultato: l'apposizione del "classico telo verde" non può essere considerata un atto emulativo.

Si legge nel testo dell'ordinanza che "il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità, per cui seppure l'opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente l'esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela" (Cass. 28 marzo 2013, n. 7805).
Insomma s'è vero, come pareva che effettivamente fosse, che il telo verde comunque non eliminava in modo assoluto la possibilità di "sbirciare" nel fondo del vicino, è altrettanto vero che esso era stato posto con quest'intenzione e non per dar fastidio a Caio che, con buona pace delle sue convinzioni, dovrà sopportarne la presenza.

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