Come noto il legislatore, con DL n. 119 del 23.10.2018 (c.d. "Collegato Manovra"), ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica a decorrere dal 01.01.2019.
Con riferimento alle fatture rese nei confronti del condominio, l'amministratore ha la possibilità di accedere all'area privata di Fatture e Corrispettivi per consultare e scaricare l'originale delle fatture.
L'operazione, si specifica, ha carattere facoltativo e potrebbe risultare particolarmente gravosa in termini di adempimenti amministrativi.
Smentendo le ipotesi di proroga, il DL n. 119 del 23.10.2018 ha confermato l'entrata in vigore, a decorrere dal prossimo 01.01.2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti privati (fatta eccezione per contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati), introducendo un regime sanzionatorio più lieve per il primo semestre di applicazione dell'obbligo.
Agli effetti pratici:
- gli amministratori di condominio, a partire dalla predetta data e salvo le ipotesi di esonero, dovranno procedere all'invio delle fatture utilizzando il Sistema di Interscambio, utilizzando i servizi messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate o sistemi web service elaborati da privati;
- gli stessi potranno inoltre ricevere le fatture elettroniche dei condomini amministrati accedendo all'apposita sezione "Fatture e Corrispettivi", oppure registrando la documentazione cartacea / analogica consegnata dal cedente / prestatore contestualmente all'emissione della fattura elettronica.
Le peculiarità della fatturazione elettronica: il codice destinatario e i dati di invio. In materia di compilazione dei dati fiscali contenuti nella fattura elettronica, non si rilevano particolari novità con il passaggio alla nuova metodologia di fatturazione.
L'innovazione, anzi, consente la verifica in tempo reale del contenuto del documento, evitando problemi collegati all'indicazione di dati errati, errori di battitura o refusi (codice fiscale errato, liquidazione di imposte superiori o inferiori).
Una volta sperimentato il nuovo sistema, quindi, sarà più difficile incorrere in errori di compilazione.
La vera peculiarità della fattura elettronica consiste nel codice destinatario e nei dati di invio: il contribuente che emette fattura dovrà infatti chiedere secondo quali modalità l'acquirente / committente intende ricevere la fattura.
La compilazione del documento, quindi, richiede l'indicazione di un indirizzo PEC di ricezione o di un codice destinatario di sette cifre al fine di garantire che la fattura caricata sul Sistema di Interscambio sia effettivamente ricevuta dell'acquirente / committente.
Le fatture emesse nei confronti del condominio. Quali novità? I soggetti privati che dovranno emettere fattura nei confronti del condominio dovranno procedere (salvo ipotesi di esenzione) alla trasmissione della fattura tramite Sistema di Interscambio.
Considerato che il condominio viene considerato, agli effetti della fatturazione, un privato consumatore, la fattura dovrà indicare quale codice destinatario il codice convenzionale "0000000".
Il soggetto che emette il documento dovrà fornire copia cartacea o analogica del documento, avvertendo che l'originale può essere visionato nell'area privata di "Fatture e Corrispettivi".
Segnaliamo, però, che tale operazione potrebbe risultare particolarmente onerosa in termini di adempimenti amministrativi: per poter accedere all'area riservata, l'amministratore dovrà procedere alla richiesta delle credenziali di Fisconline per ogni singolo condominio in amministrazione.
Considerato che l'adempimento ha carattere facoltativo si ritiene più utile, durante questa prima fase applicativa, provvedere alla registrazione della documentazione condominiale utilizzando il documento cartaceo / analogico fornito dal cedente / prestatore in occasione dell'emissione della fattura.
La correzione degli errori. Nel caso in cui l'amministratore di condominio o i condomini ricevano una fattura contenente un errore, il soggetto che ha trasmesso il file al Sistema di Interscambio (ed emesso la fattura) dovrà provvedere alla presentazione di un nuovo documento di variazione.
A differenza di quanto accade per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, i privati non possono decidere di rigettare una fattura.
Da qui l'esigenza, in caso di errore, di trasmettere una nota di variazione tramite il Sistema di Interscambio.